Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/4/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è sottoposto dal 24/5/2016.
1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga DM del 18/5/2022 – ha dato conto, a seguito di interlocuzione con la PNAA, oltre che con gli organismi del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa perdurante e spiccata peric:olosità sociale del detenuto, esponente di rilievo del RAGIONE_SOCIALE, inserito nel cartello camorristico RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in qualità di referente per la zona del Borgo di Sant’Antonio RAGIONE_SOCIALEa quale per un certo periodo il reclamante è stato reggente, nonché sovrintendente ad interim RAGIONE_SOCIALE‘intera consorteria per conto dei vertici NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. NOME è stato arrestato nel 2015, dopo una lunga latitanza, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘e quale ha fruito di assistenza logistica ed economica da parte d& RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita RAGIONE_SOCIALEa capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, la cui attual operatività è evidenziata da recenti attività investigative e giudiziarie, come dimostra la condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli idei 20/7/2022, che ha interessato lo stesso COGNOME. Da ciò emerge la perdurante operatività RAGIONE_SOCIALEa rete in cui si colloca storicamente l’azione del reclamante, concretizzando il pericolo che – in assenza RAGIONE_SOCIALEe restrizioni detentive – costui riesca a riprendere i legami con la compagine di riferimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, in cui deduce, con unico motivo, violazione di legge, con riferimento all’art. 41 bis 0.P e all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., censurando la mancanza di motivazione sulle questioni di rilievo RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un ruolo apicale RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘asserita cosca di riferimento, nonché RAGIONE_SOCIALEa mancanza di elementi ulteriori e nuovi dimostrativi del concreto ed attuale pericolo di collegamenti con la presunta organizzazione criminale cui NOME apparterrebbe.
Con atto trasmesso digitalmente in data 24/11/2023, la difesa del ricorrente ha proposto motivi aggiunti, nei quali si ribadisconc le argomentazioni del ricorso, evidenziando che dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli del
20/7/2020 e del 07/11/2019 si deve trarre la definitiva conferma RAGIONE_SOCIALE‘assenza di collegamenti tra l’NOME ed il RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché – ad onta RAGIONE_SOCIALE‘intitolazione – in realtà deduce meri profili d vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativ RAGIONE_SOCIALEe doglianze, già compiutamente affrontate nell’impugnato provvedimento.
1.1. L’art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o RAGIONE_SOCIALE‘internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segalazione
del ruolo eminente assunto dall’COGNOME quale reggente del Borgo di Sant’Antonio, settore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e sull’esame RAGIONE_SOCIALEa situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza, compagine che non ha mai cessato di essere operativa, alla stregua di quanto emerge dalla recente condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli del 20/7/2022, oltre che come manifesta la lunga latitanza RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, che non sarebbe stata possibile senza il massiccio supporto del proprio RAGIONE_SOCIALE. Destituita di ogni fondamento è, poi, la contestazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica apicale RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, profilo sul quale pure l’impugnata ordinanza ha reso adeguata motivazione.
Ancora, è stato contestato il riferimento alla sentenza sopra citata, prodotta dalla stessa difesa, poiché riferita a fatti di reato antecedenti all carcerazione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME: ma tale rilievo è incongruo, essendo ovvio che i reati siano stati commessi prima RAGIONE_SOCIALEa carcerazione, e di contro ben possano essere presi in considerazione – quantunque le relative pene siano state calcolate in continuazione con precedente condanna – per argomentare la persistente capacità interlocutoria del reclamante con il suo gruppo criminale.
Pertanto, anche estendendo l’analisi alla sussistenza, sulla base RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, RAGIONE_SOCIALEa sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), la motivazione ha dato conto di ogni profilo rilevante e non può qui censurarsi per le dedotte omissioni relazionate a pronunce giurisdizionali che non sono state citate (segnatamente la sentenza del 7/11/2019), RAGIONE_SOCIALEe quali dunque non è dato conoscere il contenuto.
In conclusione, tutte le censure hanno trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa congrua somma indicata in dispositivo alla cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, a tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il giorno 13 dicembre 2023
La Consigliera est.
La PresideRte