Proroga 41-bis: la Cassazione conferma la valutazione sulla pericolosità sociale
L’applicazione e la proroga 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’, rappresentano uno degli strumenti più incisivi a disposizione dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che guidano la valutazione dei giudici nel confermare questo regime detentivo speciale. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi completa della pericolosità del detenuto, che non può essere messa in discussione da censure generiche.
I fatti del caso
Un detenuto, già sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ne aveva confermato la proroga. Secondo la difesa, il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre acriticamente il contenuto del decreto ministeriale, senza un’effettiva verifica della persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio criminale di appartenenza. Il ricorrente lamentava che non fossero stati considerati adeguatamente elementi quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei suoi familiari, a suo dire indicativi di un allentamento dei legami con l’ambiente criminale.
La decisione della Corte sulla proroga 41-bis
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano ‘a-specifiche’ e non adeguatamente correlate alla logica e ponderata valutazione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha confermato che il giudice specializzato ha esercitato correttamente il proprio controllo di legalità, verificando in modo compiuto la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del regime detentivo speciale.
Analisi dei criteri di valutazione per la proroga 41-bis
Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, ha correttamente fondato la sua decisione su tre pilastri fondamentali:
1. Profilo criminale e ruolo di vertice: È stato valorizzato il ruolo di primo piano che il condannato ha ricoperto all’interno dell’organizzazione criminale, dalla quale non si è mai dissociato. Questo elemento è cruciale per presumere la persistenza di una capacità di influenza.
2. Operatività del sodalizio: Le investigazioni in corso hanno dimostrato che l’organizzazione criminale di appartenenza è ancora attiva e operativa sul territorio, rendendo concreto il rischio di contatti esterni.
3. Aggravamento della posizione giudiziaria: È stato considerato un fattore rilevante la recente condanna all’ergastolo inflitta al detenuto nel dicembre 2021 per un triplice omicidio. Questo evento, anziché diminuire, ha aggravato la sua posizione e confermato la sua pericolosità sociale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non manifestamente illogica, ma anzi ben ancorata a circostanze di fatto precise e verificate. Il controllo di legalità, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, impone al Tribunale di Sorveglianza di verificare in concreto la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’esterno e la sua conseguente pericolosità sociale. Nel caso di specie, il Tribunale ha adempiuto a tale compito, collegando funzionalmente le prescrizioni imposte dal regime 41-bis alla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso, invece, non è riuscito a scalfire la coerenza logica di questa valutazione, limitandosi a contestazioni generiche senza offrire elementi concreti in grado di smentire le conclusioni del giudice di merito.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine in materia di proroga 41-bis: per contestare efficacemente la decisione del Tribunale di Sorveglianza, non è sufficiente lamentare una generica mancanza di prove sulla pericolosità attuale. È necessario, invece, muovere censure specifiche e puntuali che mettano in crisi la logicità del ragionamento seguito dal giudice. La Corte conferma che la valutazione deve essere complessiva, tenendo conto del passato criminale, del ruolo ricoperto, dell’attualità operativa dell’organizzazione e degli sviluppi giudiziari recenti. La condanna all’ergastolo, in questo contesto, assume un peso determinante, rafforzando la presunzione di pericolosità e giustificando il mantenimento delle restrizioni.
Quando può essere prorogato il regime detentivo speciale 41-bis?
Il regime può essere prorogato quando si accerta che il detenuto conserva la capacità di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza, rappresentando così una persistente minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Quali elementi valuta il Tribunale di Sorveglianza per decidere sulla proroga del 41-bis?
Il Tribunale valuta un insieme di fattori, tra cui: il profilo criminale e il ruolo di vertice del detenuto nell’organizzazione, l’attuale operatività del sodalizio, gli esiti (anche se solo parzialmente positivi) del trattamento penitenziario e l’eventuale aggravamento della sua posizione a seguito di nuove condanne, come una sentenza all’ergastolo.
Perché il ricorso in Cassazione contro la proroga 41-bis è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate dal ricorrente sono state ritenute non specifiche e non in grado di contrastare efficacemente la motivazione logica e ponderata dell’ordinanza impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha formulato critiche puntuali contro la valutazione del Tribunale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e lamenta che il Giudice specializzato, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo – miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e, comunque, smentiti dagli atti prodotti dalla difesa – avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell’attualità della pericolosità del ricorrente all’interno degli altri eleme richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita familiari del sottoposto;
ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale dalla quale non ha mai intesi dissociarsi; ii) gli esiti delle investigazion che danno contezza dell’attuale operatività del sodalizio; iii) gli solo parzialmente positivi del trattamento, avendo il Giudice specializzato chiarito come la posizione dell’istante si sia aggravata con la condanna nel dicembre del 2021 all’ergastolo per il triplice omicidio COGNOME, COGNOME, COGNOME;
ritenuto che a tale motivazione non manifestamente illogica il ricorrente muove censure a-specifiche;
rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazion
(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023