Proroga 41-bis: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti e i limiti del ricorso avverso il provvedimento di proroga 41-bis, il regime di carcere duro. La decisione sottolinea come, in sede di legittimità, non sia possibile rimettere in discussione il merito delle valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, ma solo contestare una manifesta violazione di legge, come una motivazione assente o meramente apparente. Il caso offre spunti cruciali per comprendere i criteri di valutazione della pericolosità sociale e l’operatività dei clan.
I Fatti di Causa
Un detenuto, ritenuto esponente di spicco di un’organizzazione criminale di stampo camorristico, presentava ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Quest’ultimo aveva confermato il decreto del Ministro della Giustizia che disponeva la proroga per altri due anni del regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava la genericità della motivazione, sostenendo che si basasse su fatti remoti e non tenesse conto dell’attuale stato dell’organizzazione criminale, a suo dire non più operativa a causa di un cambio ai vertici e dell’estromissione dei suoi familiari. Contestava inoltre l’assenza di prove concrete relative a contatti con l’esterno.
L’Analisi della Cassazione sulla proroga 41-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte generiche e manifestamente infondate. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali che governano la materia.
La genericità del ricorso e i limiti del giudizio di legittimità
In primo luogo, la Corte ha ricordato che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41-bis è impugnabile in Cassazione solo per ‘violazione di legge’. Questo vizio comprende anche la mancanza di motivazione, ma solo quando essa sia talmente carente, illogica o incompleta da risultare apparente o incomprensibile. Non è invece consentito, in questa sede, chiedere una nuova valutazione dei fatti o contestare la rilevanza attribuita dal giudice di merito agli elementi probatori.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a denunciare una genericità della motivazione senza specificare in cosa consistesse, mentre l’ordinanza impugnata aveva analiticamente descritto la caratura criminale del ricorrente e la piena operatività del clan, supportata da recenti misure cautelari e dalla continuità familiare al vertice dell’organizzazione.
La valutazione sulla pericolosità sociale e la proroga 41-bis
Un punto centrale della decisione riguarda la prova dei collegamenti con l’associazione criminale. La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: ai fini della proroga 41-bis, la sussistenza di collegamenti con l’organizzazione non deve essere dimostrata ‘in termini di certezza’. È invece necessario e sufficiente che tale collegamento possa essere ‘ragionevolmente ritenuto probabile’ sulla base dei dati conoscitivi acquisiti.
Il provvedimento impugnato aveva correttamente illustrato l’effettiva possibilità di contatti con l’esterno, basandosi sulla perdurante operatività del gruppo criminale e sul ruolo apicale del detenuto, elementi sufficienti a giustificare la misura speciale per prevenire il rischio di nuove comunicazioni.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è il rigido perimetro del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti ex art. 41-bis, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Il ricorrente non ha evidenziato una violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una diversa interpretazione degli elementi fattuali già vagliati dal Tribunale di Sorveglianza.
Il secondo pilastro è la natura preventiva del regime 41-bis. La sua proroga non richiede la prova di crimini commessi dal carcere, ma una valutazione prognostica sulla persistente pericolosità sociale del detenuto e sulla sua capacità di mantenere legami con l’organizzazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza fosse logica e completa, avendo ancorato la decisione a elementi concreti come la struttura del clan, la sua attuale operatività e il ruolo di vertice del ricorrente, rendendo probabile il rischio di contatti con l’esterno.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’interpretazione rigorosa dei presupposti per la proroga del 41-bis e dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione finale di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, riafferma che le censure generiche e mirate a una rivalutazione del merito non possono trovare accoglimento in Cassazione. Per ottenere l’annullamento di una proroga, è necessario dimostrare un’autentica violazione di legge, come un’argomentazione palesemente illogica o totalmente assente, e non semplicemente contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di sorveglianza.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro la proroga del 41-bis?
Il ricorso in Cassazione è ammesso unicamente per ‘violazione di legge’. Ciò include i casi in cui la motivazione del Tribunale di Sorveglianza sia totalmente assente o così carente di coerenza, completezza e logicità da risultare meramente apparente e non comprensibile.
È necessario dimostrare con certezza i contatti tra il detenuto e l’associazione criminale per prorogare il 41-bis?
No. Secondo la Corte, non è richiesta una dimostrazione in termini di certezza. È sufficiente che la possibilità di collegamenti con l’associazione criminale sia ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, come la persistente operatività del clan e la caratura criminale del detenuto.
Cosa succede se il ricorso contro la proroga del 41-bis viene ritenuto generico?
Se il ricorso si limita a dedurre genericamente la mancanza di motivazione senza specificare le carenze o mira a una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati, viene dichiarato inammissibile. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Ministro della giustizia con il quale è stato prorogato per la du anni due il regime detentivo differenziato di cui all’articolo 41-bis legge 26 1975, n. 354 (ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca r e che neppure motiva sulla attuale operatività dell’organizzazione camorrist che, anzi, risulta non più operativa in quanto è totalmente mutato il verti famigliari del condannato sono stati estromessi; d’altra parte, si è e l’esistenza di contatti con l’esterno, non essendo state acquisite le pr missive scambiate tramite i famigliari.
2.1. il difensore ha depositato memoria.
Il ricorso propone in larga parte censure inammissibili perché generiche manifestamente infondate e comunque non consentite.
3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, c decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che appli proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugn unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricors cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completez logicità al punto da risultare soltanto apparente o ‘comunque non idonea evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a ren comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisc violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avv l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le qual Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento del decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente appa o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
3.2. Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la ca criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la pien attuale operatività dell’organizzazione, come risulta da misure cautelari adot proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio da del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice familiare, ess emerso il subentro di nuovi affiliati sempre afferenti alla famiglia (la condan COGNOME NOMENOME fratellastro del condannato) per la necessità di ricompat l’organizzazione criminale a seguito degli arresti.
3.3. D’altra parte, il ricorso denuncia genericamente l’assenza di motivazio sui contatti con l’esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrat effettiva possibilità, così facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenz secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell’applicazione d regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei d menzionati dall’art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussiste di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richi dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essen necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenu probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 209 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221).
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.