Proroga 41-bis: la Cassazione ribadisce i criteri di valutazione
L’applicazione e la proroga del regime 41-bis, noto come ‘carcere duro’, rappresentano uno degli strumenti più incisivi dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri per la sua estensione e sui limiti del sindacato di legittimità, confermando come la valutazione della pericolosità sociale del detenuto sia un apprezzamento di merito ampiamente fondato su elementi pregressi e attuali.
Il caso: la contestazione della proroga 41-bis
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un detenuto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva disposto la proroga del regime detentivo differenziato a suo carico. Il ricorrente, condannato per essere stato un elemento di vertice di un noto clan camorristico, contestava la decisione sostenendo la mancanza di presupposti attuali che giustificassero la persistenza di una misura così afflittiva. Secondo la sua difesa, le motivazioni del provvedimento impugnato erano apparenti o inesistenti.
L’analisi della Corte di Cassazione e i limiti alla proroga 41-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. L’ordinanza chiarisce diversi punti fondamentali riguardanti la valutazione necessaria per la proroga 41-bis.
La valutazione sulla pericolosità sociale
La Corte ha sottolineato che l’accertamento della capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale è un’analisi di merito che deve considerare tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo. Crucialmente, questi elementi non devono essere necessariamente sopravvenuti. La valutazione può legittimamente fondarsi anche sulle circostanze che originariamente hanno portato all’applicazione del regime speciale.
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente considerato:
* Il ruolo di primissimo piano svolto dal detenuto nel vertice del clan.
* La sua pregressa gestione dei flussi economici del sodalizio.
* L’aver impartito direttive per le attività delittuose.
* La presenza in libertà di stretti familiari (fratello e figlio) ancora legati al gruppo criminale.
Questi fattori, nel loro insieme, dimostrano la persistente capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e, di conseguenza, la sua attuale pericolosità sociale.
I limiti del ricorso in Cassazione
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la legittimità e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato. Le censure del ricorrente sono state qualificate come una ‘sostanziale confutazione’ del percorso argomentativo del giudice di merito, basata su considerazioni di natura eminentemente fattuale. Un approccio di questo tipo non è consentito in sede di legittimità. La motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata né mancante né meramente apparente, ma ben ancorata a circostanze concrete.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità e nei principi che governano la proroga 41-bis. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia esercitato correttamente il proprio potere di controllo, verificando in modo completo e ponderato la sussistenza dei presupposti per la proroga. È stato confermato il collegamento funzionale tra le restrizioni imposte dal regime carcerario e la tutela delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la logica e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione per la proroga del regime 41-bis è un complesso apprezzamento di merito che tiene conto della storia criminale del detenuto, del suo ruolo nell’organizzazione e dei suoi legami attuali, anche familiari. Per contestare efficacemente tale decisione in Cassazione, non è sufficiente presentare una lettura alternativa dei fatti, ma è necessario dimostrare un vizio di legittimità, come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La decisione riafferma la centralità della pericolosità sociale concreta come fondamento di una misura essenziale per recidere i legami tra i boss detenuti e le loro organizzazioni sul territorio.
Per la proroga del regime 41-bis sono necessari elementi di prova nuovi?
No, la Cassazione chiarisce che la valutazione della permanenza delle condizioni di pericolo può basarsi anche sugli elementi originari che hanno fondato l’applicazione del regime, non essendo strettamente necessari elementi sopravvenuti.
Quali fattori sono stati considerati per confermare la capacità del detenuto di mantenere contatti con l’esterno?
Sono stati considerati il suo ruolo di vertice nel clan, la passata gestione dei flussi economici, l’aver impartito direttive e la presenza in libertà di familiari stretti (fratello e figlio) considerati parte del suo gruppo criminale, che indicano una persistente pericolosità sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano di natura eminentemente fattuale, limitandosi a contestare l’apprezzamento di merito del Tribunale di Sorveglianza senza sollevare valide questioni di legittimità. La motivazione dell’ordinanza impugnata non è stata ritenuta né mancante né meramente apparente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 556 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CESA il 26/01/1957
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME non supera il preliminare vaglio d ammissibilità;
Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di c all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 – 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso GLYPH non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 d 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sei. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248-01) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di NOME COGNOME (detto ‘o cecato) di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che del ruolo di primissimo piano da lui svolto nel vertice del clan camorristico dei ‘Casalesi’, avendo gestito i fl economici del sodalizio facendo diretto riferimento ai vertici delle varie fazioni del grup criminale, avendo impartito le varie direttive riguardanti le attività delittuose del gr stesso e considerato che il gruppo COGNOME/COGNOME può annoverare su alcuni sodali in libertà tra cui anche il fratello ed il figlio dell’odierno ricorrente) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tut delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, ad una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.