Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di NOME COGNOME, detenuta in regime di cui all’art. 41bis ord. Pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale in atto a suo carico, per la durata di anni due.
Considerato che, i motivi dedotti, a mezzo del difensore (violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 41-bis ord. pen. e contestuale vizio di motivazione per aver fondato la propria decisione su elementi totalmente inconferenti, ovvero una condanna non definitiva, l’ordinanza di custodia cautelare emessa il 19 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di soggetti diversi da COGNOME e dai di lei familiari e per aver omesso di valutare la documentazione allegata al reclamo attinente l’attuale inesistenza del sodalizio di appartenenza, ossia il RAGIONE_SOCIALE) non sono consentiti in questa sede perché deducono, erroneamente, vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge e, inoltre, risultano manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Considerato, in particolare che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, “la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221);
Ritenuto che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente mol:ivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale della ricorrente (a riguardo si fa riferimento non solo alla biografia della COGNOME ma, come si legge a pag. 2 del provvedimento impugNOME, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia nonché al ruolo svolto all’interno della stessa compagine associativa e legato alla di lei posizione in quanto in diretto e fattivo rapporto con il capoRAGIONE_SOCIALE, cfr. p. 5 e 6 dell’ordinanza) e l’esistenza di elementi idonei a far ritenere sussistente tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza.
Ritenuto, inoltre, che a fronte di tali elementi, a nulla rileva, rispetto all’attenuazione del pericolo, il tempo di detenzione o dal comportamento tenuto durante la reclusione ed anzi, come si legge a p. 7 dell’ordinanza non è emerso alcun dato da cui derivare che COGNOME abbia spezzato il proprio legame con il sodalizio o che il di lei ruolo sia divenuto marginale e per questo non più in condizione di mantenere i rapporti con lo stesso.
Considerata, da ultimo, la ritenuta perdurante e attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE (certamente provata dalla perdurante attività delle articolazioni del sodalizio, secondo il provvedimento censurato : sull’operare del RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche detto COGNOME cfr. p. 2; sull’articolazione diretta da COGNOME p. 3; sempre sul RAGIONE_SOCIALE COGNOME i cui sodali sono stati attinti nel 2023 da un ordine di custodia cautelare, p. 6).
Osservato, peraltro ed infine, che la ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico alle razionali argomentazioni addotte nell’ordinanza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente