Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME non supera il preliminare vaglio d ammissibilità;
Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di c all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 – 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso NUMERO_DOCUMENTO non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controll di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 d 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 1843 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248-01) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell’odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata tenuto conto che egli è considerato uomo di massima di fiducia di NOME COGNOME (fondatore e capo dell’omonimo clan camorristico operante principalmente dei quartieri Vasto-Arenaccia e San Carlo Arena di Napoli e facente parte dell’RAGIONE_SOCIALE) e che l’odierno ricorrente – come emerso dalle indagini confluite nell’ordinanza di custodia cautelare n.206/2019 – mentre era detenuto in regime ordinario avevano continuato ad impartire ordini e direttive (in occasione dei colloqui visivi con la moglie ed il figlio NOME) agli affiliati in libertà rispetto illecite da svolgere, nonché ad occuparsi della gestione della cassa comune, del pagamento della retribuzione agli affiliati e degli onorari ai difensori, a riprova dell conseguente pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con
considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.