Proroga 41-bis: la Cassazione conferma la legittimità anche senza fatti nuovi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il delicato tema della proroga 41-bis, il regime di detenzione speciale previsto dall’ordinamento penitenziario. La decisione chiarisce un principio fondamentale: per estendere il cosiddetto ‘carcere duro’ non è strettamente necessario che emergano fatti nuovi, essendo sufficiente una rivalutazione della pericolosità del detenuto e della sua capacità di mantenere legami con il mondo criminale. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro l’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un detenuto, condannato per reati di stampo mafioso, contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva disposto la proroga del regime detentivo speciale ai sensi dell’art. 41-bis. Il ricorrente lamentava una carenza di motivazione nel provvedimento, sostenendo che le ragioni addotte fossero eccessivamente generiche e non sufficientemente ancorate a elementi concreti e attuali.
In sostanza, la difesa contestava la decisione di prolungare il regime restrittivo, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente giustificato la persistenza delle condizioni che avevano originariamente portato all’applicazione della misura.
L’Analisi della Corte e i Requisiti della Proroga 41-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i confini del proprio sindacato e i presupposti per la legittima proroga 41-bis.
In primo luogo, i giudici hanno ricordato che il ricorso in Cassazione contro tali provvedimenti può essere proposto solo per violazione di legge, e non per vizi di motivazione, a meno che questa non sia del tutto assente o manifestamente illogica. Il controllo sul merito, ovvero sulla sussistenza dei requisiti fattuali, spetta al Tribunale di Sorveglianza.
Nel merito della questione, la Corte ha specificato che l’accertamento della capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale si basa su un ‘ponderato apprezzamento di merito’ che coinvolge tutti gli elementi disponibili, non necessariamente sopravvenuti. Questo significa che la permanenza delle condizioni di pericolo, che avevano giustificato l’applicazione iniziale del regime, è di per sé sufficiente a fondare la proroga.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza fosse adeguatamente motivato. La decisione impugnata si basava su una valutazione completa e specifica che teneva conto di elementi cruciali:
* Il ruolo apicale assunto dal condannato all’interno della cosca di appartenenza.
* La sussistenza di elementi che indicavano il mantenimento dei suoi legami con l’organizzazione e la possibilità di coltivarli.
* L’assenza di segnali positivi di dissociazione o di recupero ai valori della legalità durante il periodo di detenzione.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso del detenuto è stato considerato generico. Egli si era limitato a criticare alcuni passaggi della decisione, senza però confrontarsi con il nucleo centrale della ratio decidendi: la persistente pericolosità sociale derivante dal suo profilo criminale e dai legami non recisi. La Corte ha quindi concluso che, in presenza di una motivazione adeguata sulla pericolosità, non è necessario dimostrare l’esistenza di fatti nuovi per giustificare la proroga.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Viene confermato che la proroga 41-bis non richiede una ‘novità’ fattuale, ma una riconferma, basata su una valutazione complessiva, della pericolosità del detenuto. La decisione si fonda sulla logica che il pericolo derivante da un legame profondo con un’associazione mafiosa non si estingue automaticamente con il passare del tempo, ma richiede prove concrete di un percorso di distacco che, nel caso di specie, mancavano del tutto. Il provvedimento rafforza quindi gli strumenti a disposizione dello Stato per contrastare la criminalità organizzata, garantendo che il regime speciale possa essere mantenuto finché perdura la minaccia alla sicurezza pubblica.
Per estendere il regime del 41-bis sono necessari fatti nuovi e successivi alla prima applicazione?
No, secondo la Corte non è necessario che sussistano fatti sopravvenuti. La proroga può essere giustificata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi, anche non recenti, che dimostrino la permanenza della capacità del condannato di mantenere legami con l’associazione criminale e la sua pericolosità.
Quali vizi si possono denunciare in Cassazione contro un’ordinanza di proroga del 41-bis?
In sede di Cassazione si possono denunciare solo vizi di violazione di legge. Il controllo non si estende al merito della valutazione del Tribunale di Sorveglianza, a meno che la motivazione sia totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
Cosa succede se il ricorso contro la proroga del 41-bis viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 26/06/1963
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e il provvedimento impugnato;
letti i motivi del ricorso;
rilevato ‘che:
l’unico motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in termini estremamente generici soffermandosi, peraltro, solo su una parte della ratio decidendi;
nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, trascurando, tuttavia, di prendere in esame la posizione rivestita dal ricorrente nel gruppo mafioso e la pericolosità che ha giustificato la proroga;
ai sensi dell’art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili d violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361);
tuttavia, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912);
ritenuto che, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché infine sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocannente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga;
nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità d ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nel determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 5/12/2024