Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissiiblità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di COGNOME di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l’organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando,
in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecu e nelle informative in atti, ha posto in evidenza:
il ruolo di vertice svolto da COGNOMECOGNOME per un lungo periodo, nell’amb dell’organizzazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE, quale reggente dei mandamento di COGNOME;
la partecipazione, quale mandante o esecutore, ad una pluralità di reati solo di estrema gravità, ma strategici nel perseguimento dell’obiettivo del soda di contrapposizione violenta allo Stato (oltre alle stragi, gli omicidi di NOME COGNOME, e la fallita strage dell’Addaura ai danni di NOME);
l’attuale vitalità della compagine associativa in cui COGNOME aveva a lu militato nonché la sua consolidata componete familistica (fino al 2021 sono s arrestati in esecuzione di numerose operazioni di polizia decine di affiliati, imparentati con COGNOME, operanti nel mandamento dì COGNOME ed in quelli viciniori il cui territorio era ancora soggetto al persistente e radicato cont territorio da parte dei clan dell’organizzazione);
l’assenza nella sua condotta inframuraria di elementi in qualche mod sintomatici di un suo allontanamento dalla organizzazione criminale; di con risultano ripetute sanzioni per infrazioni disciplinari.
Avverso l’illustrato decreto, COGNOME ha proposto ricorso per cassazi affidato a due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 4 Ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen. nonché 27 Cost. e 6 Conv. EDU e insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, l’apparato giustificativo è incompleto ed apodit perché prescinde dai necessari approfondimenti istruttori sollecitati dalla di non dà conto della necessaria attualizzazione dei presunti sintomi di pericolo
E’ illegittima ed ingiustificata la decisione di rigettare richiesta dife acquisire copia degli atti relativi alle indagini richiamate nel decreto minis Solo attraverso l’esame diretto degli atti indicati, il Tribunale avrebbe compiere un’adeguata ed approfondita verifica sul presupposto dell’attu operatività del clan di appartenenza del ricorrente ovvero su uno degli elem considerati fondamentali in sede di giudizio prognostico sulla possibilit detenuto di ripristinare i contatti con l’esterno.
Il giudizio sulla permanenza delle condizioni di pericolo che aveva originariamente giustificato l’applicazione del regime speciale si è riso assenza dell’acquisizione degli atti richiesti, in un mero richiamo al curr
giudiziario e in un acritico rinvio alla precedenza ordinanza di proroga, che contiene, tuttavia, risposte adeguate ai rilievi difensivi dedotti nel reclamo.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. relazione agli artt. art. 4-bis Ord. pen., 7 Conv. EDU e alla n. 94 del 2009.
Evidenzia che, in applicazione die principi espressi dalla Corte costituzio nella sentenza n. 32 del 2020 sul divieto di retroattività delle norme peniten che incidono sulla libertà del detenuto, l’invocato giudizio sulla legi dell’attuale sottoposizione al regime differenziato deve essere verificata sulla delle norme in vigore prima della riforma intervenuta con la legge n. 94 2009, ha introdotto un trattamento in più punti peggiorativo, ampliando la durata d proroghe, attribuendo la competenza esclusiva sui reclami al Tribunale sorveglianza di Roma, consentendo l’applicazione del regime anche dopo l’espiazione delle pene relative ai reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen.
A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ot 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 1 non può più sostenersi, come si legge in alcune sentenze della giurisprudenza legittimità, che la disciplina più sfavorevole testé citata incida soltan modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della su natura. Attualmente, a differenza del passato, la sottoposizione al regime di all’art. 41 bis Ord. pen. è ostativa, in modo assoluto, all’acceso a qu beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione
Qualora non fosse possibile una interpretazione della disciplina del regi differenziato conforme ai principi enunciati della citata sentenza della Consult difesa del ricorrente solleva questione di costituzionalità dei artt. 4-bis Ord. pen., laddove nell’attuale formulazione prevedono la preclusione assoluta accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei detenuti rist regime differenziato in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa della pena rispettivamente previsti dagli artt. 3 e 2 Costituzione.
La questione è rilevante per COGNOME, il quale ha superato la soglia di p espiata che gli consentirebbe di accedere a più benefici, tra cui la liber condizionale, ma che a causa del divieto assoluto ora previsto dall’art. 41-bis pen. non può compiere alcun percorso rieducativo, neanche ottenendo la concessione dei permessi premio, e ciò solo perché sottoposto ad un regim carcerario il cui unico presupposto è costituito ella mera possibilità di ripre contatti con il contesto delinquenziale di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Ritiene il Collegio che il ricorso deve essere rigettato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. L’art. 41-bis Ord. pen., nel testo attualmente vigente, frutto delle modiche apportate dalla I., 15 luglio 2009, n. 94 e dal d.I., 30 aprile 2020, n. 28, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattament nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano ” gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” nonché “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 – 01; Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016 COGNOME, Rv. 266620 – 01).
1.2. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l’applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mant anche dall’interno dei carcere, il controllo sulle attività delittuose in sen all’organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).
1.3. Ai fini dell’adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio
ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione d ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui as primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumi dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in cors le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il perico reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un’ottica di tute anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizio regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contes criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale a fondamento della detenzione
1.4. Ai fini della proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., va, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento ester con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell’elusione delle part disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessi rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi – non necessariamen considerazione di elementi sopraggiunti – la permanenza di quelle apprezzab condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime spec (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912; Sez. 1, n 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/200 COGNOME; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell’art. 41-bis com cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontr «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustiv profilo criminale, la posizione rivestita all’interno dell’associazione, la pe operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sop Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedim ministeriali previsti dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto n attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della “sussistenza presupposti per l’adozione del provvedimento” sono state precisate da numero interventi della Corte costituzionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.5. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avalla la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all’ar bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La C costituzionale, dapprima, nell’esaminare le conseguenze dell’introduzione comma 2-bis cit. dell’inciso «purché non risulti che la capacità del deten
dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terrorist eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica presupposti possa operare una inversione dell’onere della prova (nello st senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, COGNOME Rv. 234844; Sez. 1, n. 41316 23/09/2009, COGNOME, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi d cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, “in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto – anche al delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto – se gli elementi dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficient a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza sole, legittimano l’adozione del regime speciale” (sentenza n. 417 del 20 Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all’asse cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveg sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni de dall’art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nei testo modi dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, sec comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell’ordinamento penitenziario, le proroghe – a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo d 5 al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto esigenze di sicurezza – al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confr detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garan continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall’art ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sens 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizi attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupp l’adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla le dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò a questi finì disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritt i regolamenti e gli atti dell’amministrazione solo in quanto legittimi » (sente 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto posto, la motivazione adottata (pagg. da 4 a 7), per nulla appare e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunt ricorrente all’interno della cosca di appartenenza ed il ruolo decisionale anch riferimento ai reati strategici. Ha, altrettanto correttamente valorizzato, quanto riportato nel par. 1. del ritenuto in fatto, le più recenti acqu investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persis radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di cui COGNOME continua ad ess considerato un esponente apicale.
Su quest’ultimo aspetto si presenta generica la censura sollevata ricorrente secondo cui la mancata acquisizione di copia degli atti indica decreto ministeriale avrebbe irrimediabilmente compromesso la concretezza ed affidabilità del giudizio.
Il Tribunale ha desunto l’attuale operatività della famiglia mafio COGNOME e più in generale dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE dalle note informat degli organi investigativi, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizi sentenze quindi da atti particolarmente significativi, di cui vengono citat stralci Il ricorrnete, quindi, non si confronta adeguatamente con la valuta operata dal Tribunale di sorveglianza circa la esaustività della istruttoria svo ìndicando nemmeno il contenuto favorevole alla sua prospettazione ch si sarebb potuto trarre dagli atti ingiustificatamente non acquisiti. D’altra nella tipologia di procedimento non può apprezzarsi la mancata valutazione di pro decisiva, prevista solo per il dibattimento (cfr. Sez. 1, n. 32116 del 10/9 Gaita, Rv. 280199).
Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha corretta formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammess regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell’allentam dei controlli, i rapporti con l’organizzazione criminale di cui è stato a l esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contra dedotti dalla difesa in sede di reclamo, perché nient’affatto dimostrativi, se un serio distacco dal contesto associativo, quanto meno della perdita del pres e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l’esperi derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenz carceraria.
3. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Va ribadito che, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. p regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando s stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di c 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non o commessi anteriormente all’introduzione del citato regime, dovendosi escluder in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cu 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sente n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento dì unificazione delle concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole m esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. Sentenza n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 – 01).
2.1. La questione di costituzionalità dei artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. parte in cui, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, prevedono una preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative dei det ristretti in regime differenziato non è rilevante in questa sede in cui si discut legittimità della proroga.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Così deciso, in Roma 8 febbraio 2024.