Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 407 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 407 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il Decreto Ministeriale di proroga del 23 aprile 2024 RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione di NOME COGNOME al regime detentivo di cui all’art. 41 bis RAGIONE_SOCIALEa legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure privative e limitative RAGIONE_SOCIALEa libertà; d’ora in poi Ord. pen.).
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, la violazione e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis Ord. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per la mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine ai presupposti RAGIONE_SOCIALEa proroga.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, il provvedimento impugnato omette di confrontarsi con la particolare condizione del ricorrente, sottoposto alla misura di sicurezza detentiva RAGIONE_SOCIALEa casa di lavoro dal 4 maggio 2022, in regime differenziato, essendo venuto meno all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere argomentativo in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di proroga ministeriale, quanto alla capacità di collegamento con l’organizzazione criminale di riferimento.
Nel ricorso si osserva, in particolare, che il mancato confronto con la condizione del ricorrente emergerebbe in modo chiaro dalla circostanza che nell’ultima parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza il ricorrente Ł stato indicato come detenuto e non come internato.
La difesa, poi, evidenzia che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento censurato, gli argomenti indicati nel reclamo costituiscono circostanze nuove, significative dei progressi trattamentali del ricorrente (si tratta RAGIONE_SOCIALEe istanze per accedere a percorsi di giustizia riparativa e per devolvere mensilmente somme a favore di una RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di colpa in ordine ai reati commessi, RAGIONE_SOCIALE‘invio di denaro alla famiglia, RAGIONE_SOCIALE pagamento RAGIONE_SOCIALEe parcelle dei difensori).
Tali fattori – valutati congiuntamente alla circostanza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una risalente condotta delinquenziale, riconosciuta sino al 2009, all’avvenuta espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena nel 2022, all’assenza di nuove incriminazioni – avrebbero richiesto una motivazione specifica in punto di perduranti collegamenti con contesti criminosi, diversi e attuali, rispetto a quello di cui alle sentenze di condanna.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, il Tribunale non avrebbe considerato le relazioni comportamentali redatte dagli operatori RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario di Tolmezzo tra il 2023 e il 2025, nØ avrebbe valutato l’ultimo aggiornamento di sintesi del 16 maggio 2025 dal quale risulta che il ricorrente ha dimostrato segni inequivoci ed effettivi di resipiscenza e di irreversibile volontà di allontanamento da logiche criminali.
La difesa deduce, infine, che il provvedimento censurato non chiarisce quali collegamenti sussisterebbero tra il ricorrente e i procedimenti citati dal Decreto ministeriale, nØ ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica di parte redatta con riguardo ai colloqui visivi del ricorrente con i familiari.
In conclusione, il provvedimento censurato sarebbe solo apparentemente motivato in punto di pericolosità attuale.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Con riferimento al dedotto vizio di violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai presupposti del decreto di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., e, segnatamente, quanto all’attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘internato, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta con le puntuali ed esaustive argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, valorizzando invece solo alcune circostanze parziali e formulando, pertanto, censure generiche ed aspecifiche.
Invero, la difesa non considera adeguatamente che il Tribunale ha ancorato il proprio convincimento a una pluralità di elementi documentati nel Decreto Ministeriale, fra i quali l’istruttoria avviata il 4 ottobre 2023, le informative RAGIONE_SOCIALEa DDA di Napoli del 4 dicembre 2023, RAGIONE_SOCIALEa DNAA del 5 marzo 2024, del RAGIONE_SOCIALE – del 14 marzo 2024, nonchØ quelle RAGIONE_SOCIALEa DIA del 23 febbraio 2024 e del RAGIONE_SOCIALE Carabinieri del 25 gennaio 2025.
Parimenti, il ricorso omette di confrontarsi con il rilievo attribuito dall’ordinanza ai provvedimenti giudiziari che hanno accertato l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘NOME al clan RAGIONE_SOCIALE, sodalizio tuttora operativo, evidenziandone – come già affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello del 2016 – il ruolo apicale, nonchØ la persistente attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale. Tali profili risultano corroborati dalle informazioni acquisite dal ricorrente su persone libere nel corso dei colloqui, in particolare nel corso del colloquio del 27 febbraio 2018 con il fratello e di quelli con la moglie del 7 marzo 2020 e del 21 agosto 2020, nei quali Ł utilizzato linguaggio criptico. Il ricorso non considera, inoltre, il rilievo dato alle recenti misure cautelari attestanti la perdurante operatività del clan, nØ al legame familiare con COGNOME NOME, anch’egli affiliato al sodalizio e destinatario, nel 2023, di misura cautelare per estorsione aggravata.
Va, poi, osservato che l’ordinanza impugnata – dopo aver dato atto RAGIONE_SOCIALEe doglianze difensive, sostanzialmente riprodotte nei motivi di ricorso – richiama l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30 aprile 2024, che ha disposto la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura
di sicurezza in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘attuale pericolosità del ricorrente, evidenziando, tra l’altro, l’intrattenimento di rapporti epistolari (33 missive) con NOME COGNOME, detenuto presso il carcere di Opera, nonchØ la smentita disponibilità del fratello ad accoglierlo in Piemonte.
L’ordinanza, inoltre, valuta il percorso trattamentale del ricorrente, dando atto degli esiti positivi riportati nella relazione del 12 febbraio 2025, come evidenziato anche dalla difesa, ma rileva la presenza di rapporti disciplinari del 25 settembre 2023, del 15 gennaio 2024 e del 21 marzo 2025, dai quali sono derivate sanzioni di 5, 10 e 3 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per inosservanza di ordini e atteggiamenti minacciosi verso la polizia penitenziaria. ¨ stato altresì richiamato il trattenimento, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano, di una missiva indirizzata all’NOME il 24 gennaio 2024 da NOME, pure detenuto in regime differenziato.
2.1. Alla luce di tali articolate e coerenti argomentazioni – analoghe, peraltro, a quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga del 21 aprile 2024 – correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa non fossero idonei a dimostrare una sopravvenuta carenza o attenuazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘NOME, pur avendo esaminato gli esiti del percorso trattamentale e RAGIONE_SOCIALEa consulenza di parte relativa ai colloqui in istituto.
Con motivazione null’affatto carente, il Tribunale ha dato conto degli elementi giustificativi RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime di cui all’art. 41bis Ord. pen. nei confronti del ricorrente, evidenziando come i collegamenti con l’RAGIONE_SOCIALE criminale non possano ritenersi venuti meno, avuto riguardo non solo alla storia criminale RAGIONE_SOCIALE‘NOME e alla posizione da lui ricoperta all’interno del sodalizio, ma anche alla perdurante operatività del clan. NŁ il mero decorso del tempo Ł di per sØ sufficiente a ritenere esclusa la capacità del ricorrente di mantenere tali collegamenti.
L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fornito un quadro esauriente circa la persistente capacità del ricorrente di mantenere contatti con il clan camorristico di appartenenza, non essendo emersi elementi significativi che attestino la volontà di recidere i rapporti con l’organizzazione di provenienza, tuttora operativa nel territorio napoletano, tra Pompei e Castellammare, come risulta dalle informazioni qualificate e aggiornate degli organi inquirenti e investigativi.
A fronte di tale solido impianto motivazionale, appaiono del tutto generiche le doglianze difensive nella parte in cui lamentano il mancato confronto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con gli esiti del percorso trattamentale e con i chiarimenti forniti dalla consulenza tecnica di parte. Tali profili, infatti, sono stati espressamente considerati e ritenuti, con coerente linearità, recessivi rispetto agli elementi negativi analiticamente ed esaustivamente illustrati. Va, inoltre, sottolineato che, pur contenendo le relazioni di sintesi alcuni segnali positivi, non può essere trascurato come il ricorrente sia stato destinatario di sanzioni disciplinari per violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole comportamentali inframurarie.
2.2. Deve, pertanto, concludersi che l’ordinanza censurata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, essendosi affermato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’RAGIONE_SOCIALE criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del
suddetto regime. (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287080 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME