Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME natka NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 15/10/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. lamenta la carenza di motivazione per l’omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale, essendosi l’ordinanza limitata – secondo la difesa – a «ripercorrere la storia giuridica della detenuta e riportare episodi che nulla dicono in relazione alla capacità della ricorrente e di mantenere contatti con l’organizzazione di appartenenza e veicolare messaggi all’esterno»;
che nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso ripercorre tutti i dati e gli episodi ritenuti rilevanti nel provvedimento, formulando per ciascuno un giudizio di irrilevanza, equivocità o non pertinenza;
che ai sensi dell’art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicchè, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dalla condan nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del ma
dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché infine sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivodamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga;
che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da familiari della condannata, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale;
‘ Per queste ragioni, ili i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
i t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Co .-ciso il 10 ottobre 2024