Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1071 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/03/1962
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu . atore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale in data 9 novembre 2023, che aveva prorogato lo speciale regime previsto dall’art. 41-bis, Iene 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), applicato nei confronti di NOME COGNOME dE tenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, con decorrenza dal 30 giugno 1995
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME I ramilte il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a motivi esposti unitaria nente, a mezzo dei quali denunzia violazione degli artt. 41-bis, Ord. pen., 2, 3, 24, 5, e 111 Cost., 6 CEDU, 238-bis, cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione.
Deduce che è mancata ogni rappresentazione del presupposto essermiale ai fini della proroga del regime differenziato, costituito dall’attualità della capacità de mantenimento di legami con la criminalità organizzata, poiché il provved mento ha considerato solo i fatti di cui alle condanne in esecuzione, senza misurarsi con l’epoca remota della loro consumazione e dell’inizio della (interrotta) deten:lone e dello stesso regime speciale di cui all’art. 41-bis; Ord. pen., nonché con quanto accertato nelle sentenze irrevocabili in ordine al ruolo solo esecutivo svolto dal ricorrente nell’articolazione di Cosa Nostra costituita dalla cosca di Brancacc o, con le attuali condizioni di non operatività dei correi a suo tempo comparsi, con le recenti indagini in ordine all’inglobamento di tale cosca nel Mandamento di Ciaculli, con il significato delle informazioni esposte nella relazione dell’Area rieducativa.
Di talché, la disposta proroga risulta fondata – in contrasto con i precetti costituzionali e convenzionali e con gli insegnamenti della Corte costituzicnale e della giurisprudenza di legittimità – soltanto sulla reiterazione di un inamm ssibile automatismo decisionale privo di ogni giustificazione in chiave preventiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., il ricorso per cassazione, alla stregua di quanto previsto dal comma 2-sexies di tale articolo, è ammesso unicamente per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, può essere denunziata in sede di legittimità solamente l’inesi tenza della stessa, ossia, oltre alla sua mancanza grafica, quella condizione di mera apparenza che ricorre quando le linee argomentative del provvedimento sianò
talmente scoordinate e carenti degli essenziali passaggi logici da rimanere incomprensibili le ragioni che possono giustificare la decisione (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/21)18, COGNOME, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, COGNOME, Rv. 26081)5-01).
Ai fini della proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis, Orci. pen., l’accertamento del requisito dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei pa .ametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elemen.i, non necessariamente sopravvenuti, idonei a rivelare la permanenza delle condizioni di pericolo in origine poste a fondamento dell’applicazione di detto regime (fra le altre, Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912-01).
Pertanto, pur se il mero decorso del tempo (per espresso dettato nornativo) non può costituire in sé elemento sufficiente per escludere i requisiti della ry -oroga, si impone una motivata verifica, in concreto e attuale, e come tale non cor notata da automatismi valutativi, ovverossia dall’applicazione di un regime di presi. nzione assoluta della pericolosità in contrasto con i principi costituzionali e conven
La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal risultare meramente apparente, dà conto dell’osservanza dei principi appena enunc ati.
Appropriatamente i Giudici di merito pongono, anzitutto, in evidEnza le manifestazioni della capacità criminale del ricorrente derivanti dalla prol ingaita appartenenza a Cosa Nostra, richiamando: il ruolo di spietato killer da lui assunto (è stato condannato per la commissione di ben sette omicidi), sotto le direttive dei fratelli COGNOME e quale componente del “gruppo di fuoco” a servizio di leoluca COGNOME; la partecipazione di NOME COGNOME prima alla strage di Capaci e poi a quella di INDIRIZZO Georgofili a Firenze; il favoreggiamento da parte dello stesso della latitanza di NOME COGNOME; il compito attribuitogli di custode della “casa” che riforniva il gruppo mafioso di riferimento della liquidità per sostenere le spese di trasferta ai fini della realizzazione delle iniziative stragiste decise dal sodalizio.
Tali osservazioni sulla pregressa condotta sono senz’altro idonee anco -a oggi a dare contezza di importanti indicazioni sulla stabilità nel tempo della capacità del ricorrente di mantenere i legami criminali, non solo per il grado di adesi Dne da lui mostrato rispetto alle spietate iniziative e strategie criminose di Cosa nostra, ma anche per la massima disponibilità e affidabilità che lo stesso ha assicurato e per la ramificazione delle sue solide relazioni mafiose riguardanti anche iiversi esponenti di vertice, in particolare gravitanti intorno alla famiglia di COGNOME.
Partendo da tali considerazioni e dalla oggettiva loro rilevanza anche ir chiave prognostica (nonostante il tempo trascorso dai fatti), il Tribun lle ha ragionevolmente valorizzato, nell’attualizzare le proprie valutazioni, in primo luogo, gli esiti del trattamento rieducativo, risultati privi di segnali di una presa coscienza dell’enorme gravità dei fatti commessi e della possibilità di indi Aduare nelle ricostruzioni del ricorrente strade diverse dal proprio contributo associativo.
In secondo luogo, quanto sopra è stato posto in relazione con gli es ti delle recenti indagini, rilevandosi che esse dimostrano l’attuale operatività nel t€ rritorio di riferimento della famiglia mafiosa di Brancaccio (ora all’interno del mandamento di Ciaculli), avendosi così ancora una volta prova del ricompattarsi dell’organizzazione di cui trattasi, pur a seguito delle detenzioni degli affiliati.
Da tutto ciò si è desunto, sulla base di logiche rappresentazioni motivazionali, l’attuale capacità del condannato di mantenere i rapporti con il sodalizio criminale.
5. Le doglianze mosse nel ricorso, quando fanno riferimento all’epoca emota dei fatti per quali sono intervenute le condanne e al prolungato stato di dete .izione, non si rapportano né alla particolare significatività in chiave prognostica di detti fatti, né al loro apprezzamento in uno con le altre perduranti condizioni ind cative.
La difesa, seguendo tale approccio, richiama contenuti di sentenze che negano ruoli da parte di Pizzo di direzione, coordinamento e organizzazione all’interno del sodalizio, anche con riferimento ai compiti riguardanti la custodia della “ca ;sa”.
Si tratta, tuttavia, di posizioni che non risultano attribuite al ricorrente nel motivazione della decisione impugnata che, come rilevato, si fonda su ben altro.
Vengono altresì svolti rilievi riferiti all’apprezzamento dell’esil o de trattamento penitenziario, richiamandosi contenuti di una relazione per introdurre interpretazione solo alternative, avuto riguardo alla focalizzazione del significato di alcune risposte e di alcune osservazioni degli addetti dell’Area Educativa senza minimamente considerare il genere di responsabilità evidenziato dal Tribunale quando fa riferimento all’uccisione di una “moltitudine di innocenti”, così come il grado della stabile adesione associativa e alle strategie stragiste di Cosa nostra che risulta rappresentato dall’intera motivazione del provvedimento impug lato.
Con riguardo poi alla permanente operatività del sodalizio mafioso, la difesa muove rilievi che: non si rapportano alle precisazioni di merito in ordine alle relazioni fra il mandamento di COGNOME e la famiglia di Brancaccio; in modo inconferente rilevano il coinvolgimento nelle recenti indagini di soggetti diversi dal ricorrente; infine, facendo riferimento assertivamente e genericameni e alla definitiva uscita di scena di “molti” soggetti con i quali COGNOME era stato processato, omettono di confrontarsi con le osservazioni del Tribunale che richiam3no la
capacità rigenerativa che Cosa Nostra continua a dimostrare dopo tani anni, ponendo rimedio alle vicende relative alle lunghe detenzioni dei suoi associati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la decisic ne non solo non risulta affetta da una motivazione meramente apparente, ma anche non viola le disposizioni e i principi costituzionali e convenzionali richiamati nel i corso
Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2024.