Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18357 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto ministeri di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Nell’ordinanza erano riepilogati gli indici di pericolosità qualificata i nel decreto ministeriale – ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell’omo RAGIONE_SOCIALE criminale nonché di esecutore materiale delle più gravi condotte crimin riferibili all’associazione, piena operatività del sodalizio e intatta ca controllo del territorio, persistente capacità del detenuto di interagire esponenti della cosca ancora in libertà – e li giudicava adeguatam sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione.
COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorr cassazione, denunciando – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c proc. pen. – la violazione del citato art. 41-bis.
L’ordinanza impugnata avrebbe avallato un provvedimento ministeriale stereotipato, che sarebbe stato invece da annullare alla luce della giurispru costituzionale formatasi in materia, siccome privo di elementi concreti a sost della permanenza attuale di un pericolo effettivo per l’ordine e la sic pubblica.
L’ordinanza stessa, trascurando il doveroso approfondimento istruttorio l’attualizzazione dei presunti sintomi di pericolosità, si sarebbe limitat mera riproposizione della biografia penale del condanNOME, evocand suggestivamente condotte risalenti a quindici anni or sono. Del p immotivatamente enfatizzata la circostanza del trattenimento de corrispondenza inviata alla sorella, poiché la difesa ha dimostrato che la sc con penne di colori differenti era un’abitudine serbata dal ricorrente anc comunicare con i difensori.
Le negative informazioni a suo carico non sarebbero, dunque, stat adeguatamente verificate soprattutto alla luce di un «definitivo azzerame della consorteria di riferimento (…), unito a condotte d’indiscutibile disso da parte di COGNOME», anche alla luce della regolare e partecipativa con penitenziaria, ingiustamente ignorata.
Nessuna specifica e recente risultanza consentirebbe di affermare persistente operatività della cosca di stampo mafioso di pregressa affiliazion l’attualità del ruolo verticistico, anzi recisamente escluso dalla senten Corte d’assise di Locri del 1.12.2013, di cui il ricorrente riporta in nota u stralcio, indicando la presenza in atti del provvedimento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME con requisitor scritta depositata in data 24 ottobre 2022, ha chiesto la declara d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso pone censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
L’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, p ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del tratta penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno gravi reati ivi menzionati.
Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione crimin terroristica o eversiva».
Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità ( 1, n. 4857 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 d 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, COGNOME, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametr dell’accertamento probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità pe ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscit acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazi prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenut procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in deduttiva, nell’ottica della verifica del citato collegamento con la crimi organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in genere di fenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne so conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento plausibile stabilità del legame a fronte di un’organizzazione malavitosa appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/20 Caporrimo, Rv. 263508).
Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al peric di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un p anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tram funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti d
allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713-01).
Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.
Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, COGNOME, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232114-01).
In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all’inte dell’associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottoline che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01).
Si tratta di un ponderato apprezzamento dì merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagNOME da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza e l’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, COGNOME, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628-01).
4. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi.
Essa non ha trascurato il ragioNOME apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.
La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza dell ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorren RAGIONE_SOCIALE di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato oltre c secondo quanto posto in evidenza nelle relazioni della DNA e della DDA di Reggio Calabria con nota del 13 aprile 2021; evidenzia, poi, come il RAGIONE_SOCIALE medesim risulti, sulla base degli esiti delle investigazioni e attività di contrasto colpito affiliati e fiancheggiatori, ancora attivo e operativo nell’ambito terr di riferimento; rimarca la significatività dei legami di familiari e comparaggio; menziona, infine, la comprovata capacità del detenuto di mantenere il collegamento con l’organizzazione criminale di appartenenza, com’è dimostrato dal recente trattenimento della corrispondenza, inviata alla sor infarcita di parole, frasi e numeri sospetti siccome non intellegibili e non co con il testo della missiva.
Tale motivazione non può essere scalfita da rilievi genericament confutativi, e controvalutativi, ovvero incidenti su circostanze non decisive quali il proposto ricorso è ampiamente intessuto.
In particolare la difesa, per un verso, dequota illogicamente la valenza d elementi sin qui sintetizzati e, per altro verso, enfatizza la formale dichiar di dissociazione del novembre 2021 inviata da COGNOME alla Procura del Repubblica di Reggio Calabria, mai seguita da alcuna seria volontà collaborazione con la giustizia.
Così come l’asserita assoluzione di alcuni soggetti originariamente reput appartenenti alla cellula diretta da COGNOME e l’altrettanto asserita as riferimenti nella nota semestrale della Dia a operazioni recenti, riguarda RAGIONE_SOCIALE, vengono incongruamente elevatè a «definitivo azzeramento della consorteria di riferimento».
Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, sicché il ricorso, che non deduce alcuna «violazi di legge» ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto.
A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 17 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente