Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto, in data 29 agosto 2023, con cui il Ministro della giustizia ha prorogato per il periodo di due anni la sottoposizione di COGNOME al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sul rilievo dell’attuale operatività dell’associazione terroristica di cui il condannato ha fatto parte, dedita alla commissione di delitti che pregiudicano l’ordine e la sicurezza pubblica, e della posizione di spicco da lui assunta in seno alla compagine, tale da far ritenere tuttora sussistente il legame con l’organizzazione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, affidato ad unico, articolato motivo, con il quale deduce
violazione di legge, anche per apparenza della motivazione, per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto al rigetto del reclamo, pur nel formale ossequio alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi in materia, attraverso enunciazioni stereotipate ed apparenti, che non danno dimostrazione dell’effettivo ed attuale pericolo di collegamenti criminosi da parte del detenuto. Evidenzia, al riguardo:
che le RAGIONE_SOCIALE, organizzazione terroristica della quale egli ha fatto parte e responsabile degli omicidi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stata definitivamente smantellata già nel 2003 e che è comunque giuridicamente cessata dalla data della sentenza di primo grado quindi dal 2005;
che dalle indagini successivamente svolte in ordine ad eventuali contatti tra i componenti del gruppo (che contava, comunque, su pochissimi adepti) rimasti liberi o latitanti non sono emersi ulteriori elementi (dopo l’arresto di NOME COGNOME e gli atri tre militanti si sono limitato a “smobilizzare” il covo di INDIRIZZO trasferendo il materiale in INDIRIZZO);
che nonostante sia trascorso un ventennio non sono mai stati individuati ulteriori appartenenti al sodalizio né compiute operazioni di polizia che, in qualche modo, ne hanno accertato la persistenza dell’operatività, se non la ricerca di due ex brigatiste storiche, latitanti in Francia, che mai hanno avuto contati con COGNOME;
che nessun legame, innanzitutto dal punto di vista ideologico e programmatico, può ravvisarsi tra le RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni terroristiche di stanno marxista leninista, ideologicamente attestate su posizioni ispirate alla RAGIONE_SOCIALE, oggetto di importanti operazioni di polizia negli ultimi venti anni, ed i soggetti, di area anarcoinsurrezionalista, che hanno promosso, in tempi relativamente, recenti, manifestazioni contro il regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; si tratta peraltro di associazioni legali che hanno svolto manifestazioni di protesta davanti ad alcuni istituti penitenziari deditamente autorizzate per denunciare il carattere inumano del regime differenziato.
Rileva, di conseguenza, che la contestata proroga è stata disposta in difetto delle condizioni di legge e, in sostanza, a scopo meramente afflittivo, non rinvenendosi alcuna effettiva esigenza di prevenzione.
Addebita al Tribunale di sorveglianza di avere disatteso le obiezioni svolte con il reclamo, trincerandosi dietro mere asserzioni, totalmente disancorate dai necessari profili di concretezza e congruità. Segnala che, in ultimo, la prova del pericolo di ripresa dei contatti con l’organizzazione di appartenenza è affidata alla sola sua biografia criminale e alla mancata dissociazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato nei termini chiariti nel prosieguo.
Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i’ membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l’applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così manten anche dall’interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all’organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).
Ai fini dell’adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248;). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in ‘un’ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione
Ai fini della proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegameht9 esterno
con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell’art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all’interno dell’associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento da solo sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.
Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della “sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento” sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.
4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice 3 ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all’art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti per tal applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto – nel contenuto delle misure restrittive disposte – dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli “esterni”, collegati cioè al divieto di incidere sul residu di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell’esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l’applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli “interni”, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall’obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).
4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando
la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all’art. 41bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell’esaminare le conseguenze dell’introduzione al comma 2-bis cit. dell’inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell’onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, COGNOME Rv. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, COGNOME, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, COGNOME, Rv. 251583) e che, conseguentemente, “in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto – anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto – se gli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale” (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all’asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall’art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato 4 dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell’ordinamento penitenziario, che le proroghe – a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza – al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall’art. 14ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell’art 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell’amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).
4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all’art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell’intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall’istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi esercitabile quanto alla legalità della decisione sul reclamo in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia nonché alla presenza di motivazione, reale ed effettiva (cfr. Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv.267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 – 01).
Tanto posto, la motivazione adottata per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato, alla luce delle note informative trasmesse dalle autorità preposte, gli elementi fattuali e logici sulla scorta dei quali ha formulato il peculiare giudizio prognostico previsto per l’applicazione del regime differenziato.
Il Tribunale di sorveglianza si è soffermato sulla notevolissima caratura criminale di COGNOME, il quale ha assunto, all’interno del sodalizio di appartenenza, una posizione di rilievo, tanto da partecipare agli omicidi COGNOME e COGNOME, per i quali ha riportato condanna all’ergastolo, e non ha mai manifestato il benché minimo sintomo di allontanamento dalla compagine criminale, né abbandonato l’approccio ideologico in favore della lotta armata alle istituzioni dello Stato. Ha aggiunto che la pericolosità sociale dell’«irriducibile» COGNOME è attestata già dal suo curriculum criminale – che lo ha visto protagonista, già prima degli omicidi ai quali egli ha concorso, di gravi reati, quali furti e rapine – h spiegato perché l’organizzazione terroristica, pur disarticolata nei suoi quadri dirigenti, deve ancora ritenersi esistente, avuto riguardo, tra l’altro, alla
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disponibilità delle armi utilizzate per i fatti di sangue, mai ritrovate, alla presenza in libertà, di autorevoli esponenti del gruppo, ai contatti tra le cellule brigatiste quelle, di matrice anarcoRAGIONE_SOCIALEinsurrezionalista, che hanno, ancora in tempi recenti, palesato sostegno ai terroristi sottoposti a regime detentivo differenziato. Tanto, in ragione della caratteristica che storicamente ha caratterizzato le compagini terroristiche italiane le quali, ciclicamente, hanno alternato momenti di apparente, ma temporanea, inattività ad altri segnati dalla violenta recrudescenza dei fenomeni illeciti. Ulteriormente, ha dato atto del contegno di COGNOME, il quale continua a proclamarsi militante rivoluzionario, non ha mai dato segno alcuno di intimo pentimento e non riconosce le istituzioni dello Stato.
Ha evidenziato quali ulteriori elementi sintomatici della capacità del condannato di mantenere i rapporti con l’esterno la prosecuzione dei rapporti epistolari con i correi COGNOME e COGNOME, il sostegno manifestato in favore dell’anarchico COGNOME nelle manifestazioni di protesta contro il regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. Pen. e, per converso, la solidarietà ricevuta dagli autori di un attentato eversivo avvenuto a Rimini nel 2023.
Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell’allentamento dei controlli, i rapporti con l’esterno e dare indicazioni all’associazione di riferimento nei cui confronti non si è ami dissociato approfittando del carisma, acquisito anche grazie alla condotta carceraria di “irriducibile”, che lo stesso continua ad esercitare vero le aree eversive ed anarchico – rivoluzionarie che lo considerano ancora un punto di riferimento, considerando recessivi gli elementi di segno contrario, dedotti dalla difesa in sede di reclamo, perché nient’affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto associativo, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale sin qui descritta. I
4. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma appare conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza. Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio di questa sede di legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – non consentita in 6 detta materia – valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti dal decreto ministeriale, già correttamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma anche alla luce delle obiezioni mosse dal reclamante, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 4 giugno 2024.