Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17536 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17536 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 23/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., disposto nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia con decreto del 27 gennaio 2021.
1.1. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il regime detentivo speciale in questione era giustificato da una pluralità di elementi contenuti nel decreto ministeriale, riconducibili all’inserimento del reclamante in posizione di rilie nell’ambiente della criminalità organizzata di matrice mafiosa e in particolare del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, all’interno del quale svolgeva un ruolo di rilievo, e al fatto di essere stato condannato per numerosi e gravi reati tra cui, da ultimo con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta dell’8 giugno 2016, per concorso in strage aggravata, detenzione e porto di esplosivi ed altro aggravati dal metodo mafioso, riguardanti la strage di Capaci, nell’ambito della quale egli aveva rivestito un ruolo da protagonista di tutta la fase preparatoria (reperimento, trasporto e lavorazione di metà dell’esplosivo utilizzato nell’occasione). Inoltre all’epoca, egli era ‘uomo d’onore’ di RAGIONE_SOCIALE con stretti rapporti con NOME COGNOME e componente del gruppo di fuoco alle dipendenze di NOME COGNOME e, per suo tramite, di NOME COGNOME.
Pertanto, tutti gli elementi acquisiti facevano ritenere attivo il suddetto clan, all’interno del quale il detenuto ricopre, tuttora, un ruolo di rilievo.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 d att. cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art.41-bis Ord. pen. con riferimento all’art.125 cod. proc. pen.
2.1. In sostanza, deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe articolato una motivazione concretamente riferibile alla sua posizione, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ministeriale impugnato senza verificare, nel merito, la legittimità dello stesso provvedimento.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza sarebbe illogica, contraddittoria e non conferente rispetto alla sua posizione, non illustrando i concreti elementi da cui desumere la sua attuale pericolosità e la persistenza dei suoi legami con la
criminalità organizzata di stampo mafioso e, in particolare, con il clan del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza di Roma non si sarebbe assolutamente confrontato con le censure difensive ed avrebbe disatteso le emergenze processuali, che non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti con la citata cosca mafiosa, attesa l’inconsistenza degli elementi sintomatici richiamati nella decisione censurata e il lungo periodo di detenzione da lui patito, risultando egli ininterrottamente sottoposto al regime detentivo speciale controverso da circa venti anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di applicazione o di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., è stabilito dal comma 2-sexies della stessa norma, in base al quale il procuratore generale presso la corte di appello, l’internato ovvero il difensore de detenuto possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta, quindi, che il controllo di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di l sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, sul reclamo presentato dal detenuto, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al secondo comma.
Ne consegue che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi di provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
A tali ipotesi devono equipararsi i casi nei quali le motivazioni de provvedimento relativo al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. siano illogiche e non coordinate, tanto da non spiegare le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale controverso (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035).
Va al contrario escluso che le violazioni di legge, censurabili in questa sede, comprendano i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242797; Sez. 1, n. 43010 dell’11/10/2005, COGNOME, Rv. 232706; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303).
Questa Corte di legittimità ha affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis Ord. pen. dall legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decret di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, COGNOME, Rv. 256495).
Premesso quanto sopra, il ricorso di NOME COGNOME, sebbene formalmente denunci il vizio di violazione di legge, tende in realtà a una rivalutazione, nel merito, degli elementi di giudizio posti a fondamento dell’ordinanza censurata, che risultano conformi alla previsione dell’art. 41-bis Ord. pen.
3.1. Invero il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato, in modo adeguato e non contraddittorio, l’insieme delle informazioni poste a fondamento del decreto ministeriale di proroga sopra indicato, rispetto al quale si è confrontato con motivazione coerente e conforme rispetto al citato art. 41-bis Ord. pen., evidenziando il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nell’ambito della cosca RAGIONE_SOCIALE tuttora attivo e operativo, come confermato dalla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nel luglio del 2019 a carico di 25 componenti del suddetto gruppo per violazione dell’art.416-bis cod. pen., il suo stretto legame con elementi di vertice come i COGNOME ed il suo
coinvolgimento in gravissimi reati (tra cui la citata strage di Capaci) per i quali e sta espiando la condanna dell’ergastolo.
Né il periodo di carcerazione, sino ad oggi maturato dal ricorrente , possiede una valenza decisiva, ai fini del vaglio del decreto di proroga controverso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., dovendosi valutare la posizione consortile dell’odierno ricorrente in un più vasto ambito prognostico, rispetto a quale assumono rilievo differenti indicatori sintomatici, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Ai finì della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collega con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di u sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, COGNOME, Rv. 253713; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912; Sez. 1, n. 14551 del 3/3/2006, COGNOME, Rv. 233944).
3.2. Non è, per altro verso, possibile dubitare dell’immutata operatività della cosca del RAGIONE_SOCIALE, di cui era componente di rilievo l’odierno ricorrente, che risulta attestata dalle note informative richiamate dal Tribunale d sorveglianza di Roma e dalla ordinanza di custodia cautelare sopra indicata.
Tutti questi elementi, complessivamente valutati, non consentono di ritenere attenuato il giudizio di pericolosità sociale sotteso all’originaria applicazione d regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., vista l’ importanza e l risalenza del contributo fornito dal reclamante al sodalizio in esame.
Pertanto, le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza di Roma appaiono conformi al compendio informativo acquisito nei confronti del ricorrente e rispettose dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe
essere adeguatamente fronteggiata con i i regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 2/12/2008, COGNOME, Rv. 242071; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 18791 del 6/2/2015, COGNOME, Rv. 263508; Sez. 1, n. 5842 del 22/1/2008, COGNOME, Rv. 242784).
3.3. Da ultimo si nota che la circostanza che il ricorrente abbia completato il corso di laurea in scienza della comunicazione ; ^é vero che costituisce un elemento indubbiamente positivo circa gli interessi culturali e la personalità del detenuto non può certo rappresentare un elemento dal quale desumere la insussistenza delle condizioni per l’applicazione (o la proroga) dello speciale regime di cui s tratta, atteso che essa – di per sé sola – non consente di ritenere cessata la posizione nell’ambito dell’associazione criminale e la necessità di impedire contatti con il medesimo sodalizio.
Il ricorso deve, quindi, respingersi e il ricorrente va condannato a pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023.