Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34051 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5   Num. 34051  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME  nato a PALERMO  il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 9/04/2025  del TRIB. SORVEGLIANZA  di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato  e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere  NOME  COGNOME;
letta  la  requisitoria  del  Pubblico  ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale  NOME AVV_NOTAIO,  che ha concluso  chiedendo  la declaratoria  di inammissibilità  del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all ‘ art. 41bis Ord. pen. emesso dal Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia in data 9 novembre 2023. Secondo il Collegio, infatti, doveva ritenersi la perdurante capacità di COGNOME di relazionarsi con soggetti esterni al circuito detentivo, atteso che, pur in assenza di un riconoscimento processuale RAGIONE_SOCIALE sua qualità di capo o dirigente dell ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, egli era stato rappresentato, in alcune pronunce, come in posizione di riconosciuta «sovraordinazione» rispetto ad altri sodali; che mancavano segnali di un suo effettivo ravvedimento in presenza di una condotta carceraria non sempre regolare; che l ‘ associazione di appartenenza era ancora attiva nel territorio di Corleone, sicché egli avrebbe potuto agevolmente ristabilire i legami con essa in ragione del suo status di riconosciuto esponente di spicco RAGIONE_SOCIALE consorteria.
1.1. Con sentenza n. 46038 in data 11 ottobre 2024, la Prima Sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che non vi era stato, da parte del Tribunale, alcun apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALE incidenza del decorso del tempo su una pregressa condizione associativa rispetto alla quale non era mai stato processualmente accertato un ruolo «di vertice» da parte di COGNOME, non essendo stata identificata la fonte che lo indicava come in posizione di «sovraordinazione» rispetto ad altri affiliati e non essendo stato argomentato il significato concreto di tale affermazione in rapporto all ‘ attuale condizione di pericolosità; e non essendo state analizzate, concretamente, le emergenze fattuali che dimostrassero l ‘ operatività del gruppo criminale di riferimento, né tantomeno quelle relative al percorso trattamentale del detenuto.
1.2. Con ordinanza in data 9 aprile 2025, il Tribunale  di sorveglianza  di Roma, in  qualità di  giudice  del  rinvio,  ha  nuovamente  respinto  il  reclamo  proposto nell ‘ interesse  di  NOME  COGNOME,  ritenendo  che  il  decreto  di  proroga  del  regime differenziato fosse adeguatamente  motivato  in  rapporto  al  concreto  pericolo  di ristabilire  i collegamenti  con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provenienza.
 NOME COGNOME  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  avverso  l ‘ ordinanza emessa in  sede rescissoria per il  tramite del Difensore di  fiducia, deducendo  due distinti motivi di  impugnazione, di  seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con  il  primo motivo,  il  ricorso lamenta,  ai sensi  dell ‘ art. 606,  comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione  dell ‘ art. 41bis , comma 2bis , Ord. pen.  e degli  artt. 3 e 27  Cost.,  3  CEDU  e 10,  §§  1 e 3, Patto internazionale  sui  RAGIONE_SOCIALE  civili  e politici,  nonché  la  mancanza, sub  specie di
una  sua mera apparenza,  RAGIONE_SOCIALE  motivazione  in  relazione  alla  proroga del  regime differenziato. In  via  subordinata  è stata prospettata  una  questione  dl  legittimità costituzionale  dell ‘ art.  41bis Ord. pen.  per contrasto  con gli  artt. 3  e 27  Cost., 117,  comma  primo,  Cost.  in  relazione all ‘ art.  3  CEDU  e  all ‘ art.  10,  Patto internazionale  sui RAGIONE_SOCIALE  civili  e politici.
L ‘ ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del decreto di proroga oggetto del primo reclamo, senza delineare un percorso argomentativo idoneo a dar conto RAGIONE_SOCIALE perdurante necessità del regime differenziato e senza confrontarsi con le molteplici censure difensive. Infatti, da un lato, l ‘ ordinanza non sarebbe sorretta da una autonoma motivazione in ordine alla permanenza del pericolo legittimante la proroga e si baserebbe su illegittime presunzioni assolute di pericolosità; e dall ‘ altro lato, le motivazioni censurate dimostrerebbero l ‘ assenza, nell ‘ ordinamento italiano, di regole certe sulla proroga del regime detentivo previsto dall ‘ art. 41bis Ord. pen.
Nel dettaglio, quanto al ruolo associativo rivestito da COGNOME, le motivazioni offerte in ordine alla posizione di presunta «sovraordinazione» da lui ricoperta all ‘ interno del sodalizio mafioso sarebbero «intrinsecamente apparenti». Infatti, la «nota riservata del DAP n. 0059466-2011», secondo cui egli «costituiva il tramite mediante il quale il padre riusciva a veicolare messaggi all ‘ esterno» mancherebbe di qualsiasi riferimento temporale, né si specificherebbero le fonti da cui essa avrebbe ricavato le relative informazioni. Inoltre, NOME non sarebbe mai stato imputato o indagato in relazione a tali fatti, atteso che, secondo quanto osservato dallo stesso Tribunale, gli atti del procedimento n. 13100/00 NR DDDA di Palermo che avrebbero riguardato tale vicenda, avrebbero «portato alla condanna di COGNOME NOME», fratello di NOME e non di quest ‘ ultimo. E in ogni caso in quel contesto non sarebbe mai stato giudizialmente accertato che costui ricoprisse alcun ruolo di comando all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE consorteria criminale. Né sarebbero stati indicati dati fattuali concreti cui ancorare l ‘ evocata «sovraordinazione» del ricorrente rispetto agli altri sodali, come segnalato nei ricorsi e nelle memorie presentati nel corso sia del primo procedimento, sia di quello presente. In particolare, quanto al riferimento all ‘ operazione ‘ Perseo ‘ (proc. n. 18038/08 RGNR, nel quale COGNOME non sarebbe stato coinvolto), che avrebbe «permesso di accertare che per gli affiliati a RAGIONE_SOCIALE NOME rimane l ‘ erede di NOME COGNOME» e come «COGNOME NOME venga ritenuto (oggi, nonostante le indagini risalgano al 2008) un punto di riferimento per RAGIONE_SOCIALE», non sarebbero indicate le fonti che avrebbero consentito di pervenire a tale conclusione. E generiche e stereotipate sarebbero le considerazioni svolte dal Tribunale in merito all ‘ operazione ‘ Roccaforte ‘ , posto che l ‘ affermazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell ‘ ordinanza in data 20 gennaio 2023 secondo cui « RAGIONE_SOCIALE si caratterizza ancora oggi
per il fermo attaccamento degli affiliati alle regole del sodalizio, regole di cui sono portatori personaggi come COGNOME NOME (non interessato dall ‘ ordinanza in esame), la cui caratura RAGIONE_SOCIALE risulta ancor più avvalorata dalla carcerazione sofferta», non essendovi alcun riscontro di natura fattuale alla ritenuta ‘ caratura RAGIONE_SOCIALE ‘ del ricorrente, illogicamente connessa alla carcerazione quasi trentennale sofferta e non essendo stato spiegato per quale ragione il fatto che alcuni imputati in procedimenti di mafia, nemmeno indicati per nome, facciano riferimento alle regole tradizionali di RAGIONE_SOCIALE possa ritenersi indicativo RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale qualificata richiesta ai fini RAGIONE_SOCIALE proroga, trattandosi di vicende che non vedrebbero in alcun modo implicato COGNOME, il quale non sarebbe stato coinvolto in procedimenti ulteriori rispetto a quelli per i quali, quasi 30 anni fa, è stato condannato. Quanto, poi, ai due colloqui in carcere con il fratello, da cui trasparirebbe il senso «di deferenza e di rispetto di molti cittadini di Corleone verso la RAGIONE_SOCIALE COGNOME», essi non sarebbero menzionati nel decreto di proroga, sicché non potrebbero essere valorizzati ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sul reclamo, fermo restando che dal loro tenore emergerebbe soltanto che alcuni conoscenti del fratello si sarebbero offerti di prestargli aiuto mentre preparava il ‘ pacco alimentare ‘ da inviare al ricorrente. Tanto è vero che anche il fratello, condannato per reati associativi risalenti agli anni 2000/2002, sarebbe stato rimesso in libertà nel 2011 e, da allora, non sarebbe più stato coinvolto in procedimenti penali per reati RAGIONE_SOCIALE stessa natura e avrebbe finanche beneficiato, con provvedimento del 15 maggio 2019, RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE misura di sicurezza sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancanza di pericolosità sociale. Ancora, la sentenza di condanna resa dalla Corte di assise di Palermo in data 23 novembre del 2001 non corroborerebbe la tesi RAGIONE_SOCIALE posizione di «sovraordinazione» di COGNOME all ‘ interno del clan di riferimento, ma anzi la sconfesserebbe, avendo la Corte RAGIONE_SOCIALE escluso che COGNOME fosse il ‘ mandante ‘ degli omicidi per i quali era stato condannato, non risultando «che avesse il potere di farlo, o che gli fosse riconosciuta anche solo in via di fatto una sorta di preminenza gerarchica rispetto agli esecutori materiali dei delitti in questione» ed inserendosi tali delitti in un percorso di iniziazione alla sua ‘ carriera criminale ‘ , subito interrotta dall ‘ arresto del 1996, ossia 30 anni fa, quando era poco più che maggiorenne. E se egli all ‘ epoca non rivestiva alcuna posizione di comando né aveva il potere di impartire ordini o direttive ai sodali, non potrebbe certo farlo oggi, a distanza di 30 anni dai fatti, di cui quasi 23 trascorsi al 41bis , sicché la valutazione di pericolosità sociale qualificata sarebbe meramente congetturale, non supportata da alcun riscontro oggettivo. Anzi, la tesi posta a fondamento di tale ricostruzione sarebbe smentita dal fatto che il fratello, che avrebbe avuto pari titolo a rappresentare la RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel contesto mafioso di riferimento, non sarebbe stato coinvolto nella ricostituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE seguita alla morte del padre.
In definitiva, la decisione del Tribunale si fonderebbe su fatti risalenti senza tenere conto, come invece imposto dalla sentenza rescindente, del decorso del tempo ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE persistenza RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale, affermata sulla base di una posizione di «sovraordinazione» rispetto agli altri sodali non fondata su alcuna acquisizione investigativa e senza affrontare il tema dei potenziali destinatari RAGIONE_SOCIALE ipotetiche comunicazioni verso l ‘ esterno del ricorrente.
In realtà, sebbene l ‘ art. 41bis , comma 2bis , Ord. pen. chiarisca che il mero decorso del tempo non costituisce di per sé solo elemento sufficiente a escludere la capacità di mantenere contatti, nei casi in cui il regime differenziato risulti continuativamente applicato per molti anni, la verifica RAGIONE_SOCIALE permanenza dei presupposti dovrebbe essere svolta con particolare rigore, come chiarito anche dalla giurisprudenza sovranazionale (v. Corte Edu, sentenza del 10 aprile 2025, Morabito c. Italia, che ha ribadito come, con il trascorrere del tempo, le motivazioni RAGIONE_SOCIALE proroga del regime differenziato devono diventare più ‘ dettagliate ‘ e ‘ stringenti ‘ , in particolare nei casi esso venga applicato per lunghi periodi), dovendo le autorità nazionali procedere, ai fini RAGIONE_SOCIALE proroga, a un autentico riesame che tenga conto dei cambiamenti avvenuti onde verificare se sussista la perdurante necessità di applicare la misura (cfr. Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2018, COGNOME c. Italia; sentenza del 11 giugno 2006, COGNOME c. Italia). Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato si sarebbe riportato al contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna più risalenti e il giudizio prognostico ivi formulato sarebbe il frutto di un mero automatismo, non avendo il Tribunale di sorveglianza posto rimedio alle carenze riscontrate dalla sentenza rescindente circa l ‘ incidenza in concreto del decorso del tempo in rapporto ad una condizione associativa pregressa per la quale non sarebbe mai stato processualmente accertato il ruolo «di vertice» svolto dal ricorrente e circa l ‘ effettiva «sovraordinazione» rispetto ad altri affiliati, nonché con riguardo all ‘ attuale operatività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A quest ‘ ultimo riguardo, il Tribunale di sorveglianza ometterebbe di indicare le fonti che consentirebbero di verificare la fondatezza di tali affermazioni e di giungere, su base oggettiva, ad un giudizio di pericolosità sociale attuale. In particolare, quanto all ‘ affermazione secondo cui il «perdurante coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel contesto criminale corrispondente al mandamento di Corleone» emergerebbe dall ‘ indagine ‘ Grande Passo 3 ‘ RAGIONE_SOCIALE DDA di Palermo, il Tribunale non specificherebbe quali individui siano stati coinvolti in tale procedimento e quale legame costoro avessero con l ‘ odierno ricorrente, fermo restando che quel procedimento aveva avuto a oggetto fatti avvenuti più di 10 anni prima. Quanto alla presunta «centralità e influenza del mandamento di Corleone nel quadro di RAGIONE_SOCIALE » l ‘ ordinanza richiamerebbe l ‘ attività investigativa svolta nell ‘ ambito del procedimento denominato ‘ Cupola 2.0 ‘ (proc.
n. 10170/2019), da cui sarebbe emerso, grazie alle dichiarazioni di un collaboratore, che «le regole di RAGIONE_SOCIALE erano ancora custodite dal mandamento di Corleone», laddove tali dichiarazioni non ne dimostrerebbero l ‘ operatività attuale, né tantomeno il diretto coinvolgimento dei familiari del ricorrente. Al contrario, il procedimento ‘ Cupola 2.0 ‘ dimostrerebbe il tentativo di ricostituire la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dei mandamenti mafiosi operanti nella provincia di Palermo, senza che tra di essi figurasse quello di Corleone, sicché il quadro mafioso territoriale sarebbe profondamente mutato e, attualmente, non vedrebbe in alcun modo implicato NOME COGNOME. Dunque, l ‘ ordinanza non avrebbe sanato i vizi riscontrati dalla pronuncia rescindente, secondo cui non si rintracciava «in motivazione una analisi concreta RAGIONE_SOCIALE emergenze fattuali che dimostrino l ‘ attivismo esterno del gruppo di riferimento», anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza secondo cui, accanto alla perdurante operatività RAGIONE_SOCIALE cosca di appartenenza del condannato, sarebbe necessaria, ai fini RAGIONE_SOCIALE proroga, «la presenza di elementi e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto» (così Sez. 1, n. 14334 dell ‘ 11/01/2024, in motivazione); laddove nel caso di specie, la decisione impugnata non chiarirebbe in che termini NOME COGNOME possa riallacciare contatti con soggetti affiliati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Quanto, ancora, alla mancanza di una dissociazione reale dall ‘ organizzazione criminale, secondo il Tribunale non vi sarebbe «nessuna resipiscenza per i gravi delitti commessi, nessun tentativo di contattare i parenti RAGIONE_SOCIALE vittime, nessuna convinta adesione alle proposte trattamentali», laddove la più recente relazione di sintesi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spoleto riporterebbe la buona adesione al percorso trattamentale da parte di COGNOME, la buona predisposizione all ‘ introspezione e al confronto, anche considerato che il detenuto «si dimostra pentito dei gravi reati commessi». Il Tribunale avrebbe, però, disatteso le relative emergenze, concludendo apoditticamente che i segni di distacco dall ‘ associazione di appartenenza mostrati dal ricorrente sarebbero strumentali e indicativi di una dissociazione solo formale.
Nel complesso l ‘ ordinanza avrebbe disatteso le indicazioni del RAGIONE_SOCIALE che ha invitato le autorità nazionali ad assicurare che il rinnovo del 41bis sia basato su una valutazione individuale del rischio e non semplicemente su un ‘ assenza di elementi atti a dimostrare che il detenuto non abbia collegamento con una particolare organizzazione criminale, sicché la mancata attuazione di tale raccomandazione violerebbe l ‘ art. 3, CEDU in relazione alla mancanza di regole certe che non si risolvano nella mera presa d ‘ atto dell ‘ assenza di elementi idonei a confutare la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in difetto di collaborazione con la giustizia. In proposito, si osserva che, secondo la Corte di Strasburgo, la procedura di revisione RAGIONE_SOCIALE
perdurante necessità RAGIONE_SOCIALE detenzione, che deve essere prevista affinché la pena RAGIONE_SOCIALE detenzione perpetua possa dirsi compatibile con l ‘ art. 3, CEDU, deve essere prevista da norme di diritto interno provviste di un «sufficiente livello di chiarezza e prevedibilità» e condotta sulla base gli «criteri oggettivi e prestabiliti», avendo il condannato all ‘ ergastolo il diritto di sapere cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili (cfr. Corte EDU, sentenza Vinter c. Regno Unito). Lo stesso principio dovrebbe applicarsi al caso di specie, posto che al condannato all ‘ ergastolo sottoposto al regime differenziato sarebbe precluso l ‘ accesso a ogni tipo di beneficio penitenziario, rendendo irriducibile la durata RAGIONE_SOCIALE pena perpetua; sicché egli dovrebbe poter sapere quali condizioni deve soddisfare per evitare la proroga del regime di detenzione speciale a prescindere da una sua eventuale decisione di collaborare con la giustizia. Viceversa, le motivazioni addotte nella specie per giustificare la proroga del regime non fornirebbero risposta a questa domanda, non potendosi ritenere che COGNOME debba continuare ad essere sottoposto al 41bis per non aver tentato «di contattare i parenti RAGIONE_SOCIALE vittime», posto che eventuali percorsi di avvicinamento alle vittime potrebbero essere valorizzati esclusivamente in senso positivo per l ‘ imputato o il condannato, ossia al fine di agevolarne l ‘ accesso a benefici e misure premiali, non essendo ammissibile, sul piano giuridico e costituzionale, una valutazione in chiave punitiva RAGIONE_SOCIALE mancata adesione a tali percorsi, non potendo l ‘ assenza di iniziative riparative costituire l ‘ elemento cui ancorare il giudizio sull ‘ assenza di una ‘ reale ‘ dissociazione del ricorrente.
Ancora,  il  fatto  che  COGNOME  non  abbia  svolto  le  mansioni  di ‘ portavitto ‘ o  di ‘ scopino ‘ non  potrebbe  sminuire  la  sua  partecipazione,  costante  e  positiva,  al percorso trattamentale, avendo egli chiarito come tale scelta sia legata al desiderio di intraprendere attività lavorative, come quelle in cucina, coerenti con un progetto di reinserimento  sociale, finalizzato all ‘ acquisizione  di competenze utili  in vista del futuro rientro nella collettività.
E con riferimento alle contestazioni disciplinari a carico del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità ritiene possano rilevare, in materia di liberazione anticipata, solo quando siano indicative di una mancata partecipazione al processo di rieducazione, sì da dover essere valutate nell ‘ ambito di un giudizio ampio e complessivo con ogni altro elemento positivo riguardante la condotta tenuta dall ‘ interessato, il Tribunale non avrebbe valutato la consistenza e l ‘ effettiva gravità dei comportamenti ascrittigli, che nel caso del rapporto del 15 dicembre 2023 sarebbe consistito in conversazioni con un detenuto appartenente ad un gruppo di socialità diverso dal suo che, tuttavia, aveva fatto parte del medesimo gruppo di socialità fino a poche settimane prima; e che nel caso del rapporto del 17 dicembre 2023 ha dato luogo all ‘ archiviazione per la lieve entità dell ‘ addebito. A riprova RAGIONE_SOCIALE regolare condotta intramuraria e dell ‘ effettiva partecipazione al
percorso trattamentale  la Difesa rileva, inoltre, che alla  data dell ‘ 8  gennaio  2025 NOME  aveva maturato 1710 giorni  di liberazione  anticipata.
L ‘ affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui NOME potrà ritenersi decaduto dal «ruolo carismatico indiscusso e di rilievo tuttora riconosciuto anche per effetto dell ‘ investitura paterna» solo «con la morte o con la collaborazione» si scontrerebbe, per un verso, con il fatto che essendo stato egli condannato per fatti commessi nel 1995 ed essendo recluso da quasi 30 anni, di cui 23 al 41bis , egli non sarebbe in grado di collaborare; e, per altro verso, con le indicazioni offerte dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019, che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 4bis , comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all ‘ art. 416bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell ‘ art. 58ter Ord. pen. E ciò sul presupposto che il carattere assoluto RAGIONE_SOCIALE presunzione dell ‘ attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nel caso in cui il condannato non collabori con la giustizia impedisca di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa RAGIONE_SOCIALE pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell ‘ art. 27, terzo comma, Cost. (§8 del Considerato in diritto), dovendo riconoscersi rilevanza al «trascorrere del tempo: che può comportare trasformazioni rilevanti, sia RAGIONE_SOCIALE personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere» ( ibidem ). Analogamente, la Corte europea dei RAGIONE_SOCIALE dell ‘ uomo nella sentenza del 13 giugno 2019, resa sul caso Viola C. Italia (n. 2), avrebbe riscontrato l ‘ incompatibilità con l ‘ art. 3, CEDU RAGIONE_SOCIALE legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo, nella parte in cui essa impone una «presunzione assoluta di pericolosità (…) derivante dall ‘ assenza di collaborazione con la giustizia», che impedisce all ‘ autorità competente di vagliare in concreto gli elementi che potrebbero condurre a un giudizio di cessata pericolosità sociale (cfr. sentenza Viola c. Italia n. 2, cit., SS 142-143), non potendosi stabilire un ‘ equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato in quanto la mancanza di collaborazione può non essere dovuta a una scelta libera e volontaria o dalla persistenza dell ‘ adesione ai «valori criminali» e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza, ma essere motivata dal timore di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro RAGIONE_SOCIALEri. Pertanto, nel momento in cui COGNOME venga posto di fronte all ‘ alternativa fra la collaborazione con la giustizia e la sottoposizione sine die al regime differenziato, verrebbe consumata la violazione dell ‘ art. 3, CEDU nonché degli artt. 27, comma terzo, Cost. e 10, §§ 1 e 3, Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici del 16 dicembre 1966, che secondo l ‘ interpretazione fornita dal RAGIONE_SOCIALE stabilisce che «il
sistema penitenziario non deve essere solo retributivo», ma debba «perseguire essenzialmente la rieducazione e la riabilitazione sociale del detenute». Tanto è vero che nella recentissima decisione in data 24 ottobre 2024, nel caso COGNOME e altri c. Italia, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe riscontrato l ‘ incompatibilità RAGIONE_SOCIALE legislazione nazionale in materia di ergastolo ostativo con l ‘ art. 10, §§1 e 3, del Patto, rilevando come l ‘ equivalenza tra il mancato avvio RAGIONE_SOCIALE collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisca per escludere qualsiasi progresso riabilitativo che non passi attraverso la cooperazione con le autorità e per compromettere la finalità essenziale del sistema penitenziario, che deve mirare alla rieducazione e al reinserimento sociale.
In tal modo, quella applicata a NOME finirebbe per tradursi in una pena perpetua, alla quale sarebbe di fatto preclusa la necessaria rivalutazione RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE ragioni che legittimano la carcerazione, con conseguente violazione dei principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei RAGIONE_SOCIALE dell ‘ Uomo e RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, venendo applicata una presunzione insuperabile contraria ai principi sanciti dagli artt. 3 e 27, Cost. e dall ‘ art. 3, CEDU, potendo l ‘ interessato essere sottoposto sine die al regime detentivo differenziato senza possibilità di una valutazione individualizzata del suo percorso carcerario né l ‘ accesso alle misure trattamentali finalizzate al suo reinserimento. E ciò in quanto la biografia criminale del ricorrente e la sua discendenza sono immodificabili; e la permanenza dell ‘ associazione criminale non è circostanza che rientra nella sua sfera di controllo. Su tali basi, si deduce la rilevanza e la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 41bis Ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, 117, comma primo, Cost., in relazione all ‘ art. 3, CEDU e all ‘ art. 10, Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, nella parte in cui consente la proroga sine die del regime speciale sulla base di una presunzione assoluta di persistente collegamento del detenuto con l ‘ ambiente criminale di provenienza in assenza di collaborazione con la giustizia e/o di un ravvedimento tangibile da parte del condannato, sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 253 del 2019 e nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU nel caso Viola c. Italia.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 c.p.p. e 41bis , comma 2sexies , Ord. pen., 24 Cost., 6, §1, CEDU e 14, §1, Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici. Come dimostrato con il primo motivo, l ‘ ordinanza avrebbe eluso tutte le tematiche poste con il reclamo e avrebbe pedissequamente riprodotto le stereotipate motivazioni contenute nel decreto ministeriale, sicché la motivazione sarebbe del tutto mancante, non confrontandosi con il profilo personologico del detenuto, con la sua storia carceraria e con il suo passato criminale e non misurandosi con le censure sollevate
dalla Difesa, con violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie del giusto processo e conseguente violazione dell ‘ art. 14, §1, Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, interpretato dal RAGIONE_SOCIALE sulla detenzione arbitraria nel senso che il rinnovo del regime differenziato debba essere assistito da sufficienti garanzie, tra cui quella RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE decisioni sui reclami, essendo la lunghezza dei relativi procedimenti capace di togliere rilievo ai rimedi previsti dal diritto interno, come rilevato anche dal RAGIONE_SOCIALE, che ha sottolineato la necessità di effettività del reclamo giurisdizionale, inficiata, nel caso in esame, dal carattere intempestivo del procedimento di rinvio, che avrebbe avuto una durata del tutto irragionevole, con conseguente vulnus al diritto a un equo processo garantito dall ‘ art. 6, §1, CEDU.
In data 11  luglio  2025  è pervenuta in  Cancelleria  la requisitoria  scritta del Procuratore  generale  presso  questa  Corte,  con  la  quale è  stata  chiesta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
CONSIDERATO  IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che la proroga del regime differenziato è disposta, ai sensi del comma 2bis dell ‘ art. 41bis Ord. pen., «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l ‘ associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e RAGIONE_SOCIALE posizione rivestita dal soggetto in seno all ‘ associazione, RAGIONE_SOCIALE perdurante operatività del sodalizio criminale, RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l ‘ associazione o dimostrare il venir meno dell ‘ operatività RAGIONE_SOCIALE stessa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, a tali fini si richiede non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell ‘ accertamento probatorio necessario per l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1 n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 – 01; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508), fra cui assumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 282361 – 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248 – 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232114 – 01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, COGNOME, Rv.
232684 – 01). L ‘ accertamento, quindi, si caratterizza per avere ad oggetto non già il pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte delittuose, ma quello di un eventuale collegamento del soggetto con il contesto criminale nel quale si sono manifestati i fatti delittuosi. Più precisamente, ai fini RAGIONE_SOCIALE proroga ciò che deve essere valutato è non già l ‘ effettivo realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ovviamente interrotti dalla sottoposizione al regime differenziato (Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232684 – 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232114 – 01), ma la necessità di mantenere il regime differenziato in quanto idoneo a impedire tali contatti, in ragione RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l ‘ adozione e non necessariamente per il sopravvenire di nuovi elementi (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287080 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912 -01, che ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l ‘ altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un clan camorristico ancora attivo e operativo nell ‘ ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l ‘ esponente di vertice).
In ogni caso, anche per i decreti di proroga si richiede una congrua motivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l ‘ ordine e la sicurezza che le misure mirano a prevenire, non potendosi consentire, con una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni del tutto apparenti o stereotipate, inidonee a giustificare, in termini di concretezza e attualità, il mantenimento RAGIONE_SOCIALE misura ( ex multis Sez. 1, n. 14016 del 7/03/2008, COGNOME, Rv. 240141 – 01; Sez. 1, n. 4480 del 10/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230828 – 01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, COGNOME, in motivazione; v. anche Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2018, COGNOME c. Italia, ricorso n. 55080/13, secondo cui la proroga può ritenersi compatibile con il divieto di sottoposizione a trattamenti e pene inumane e degradanti di cui all ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALE CEDU, purché sia sorretta da adeguata giustificazione dell ‘ attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze di sicurezza pubblica). Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, «ogni provvedimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l ‘ ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe inidonee a giustificare, in termini di attualità le misure disposte» (Corte cost. 23 dicembre 2004, n. 417). Fermo restando che, in ogni caso, l ‘ ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo differenziato è limitato, ai sensi del comma 2sexies dell ‘ art. 41bis Ord. pen., alla violazione di legge, comprensiva, tra le patologie RAGIONE_SOCIALE motivazione, dei soli casi in cui essa sia del tutto o comunque «essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per
evidenti carenze  di  coordinazione e per  oscurità del  discorso –  a  rendere comprensibile  il percorso argomentativo seguito dal giudice  di merito» (Sez. 1, n. 48494  del  09/11/2004, COGNOME, Rv.  230303 -01;  Sez.  1,  n.  449 del 14/11/2003,  dep. 2004, COGNOME, Rv. 226628  – 01).
3. Alle coordinate ermeneutiche appena riassunte si è complessivamente uniformato il provvedimento impugnato, che ha ribadito l ‘ allarmante quadro di pericolosità di NOME COGNOME, tratto, innanzitutto, dalla gravità dei reati commessi (associazione di stampo mafioso, omicidio plurimo, soppressione di cadavere, ricettazione e violazione RAGIONE_SOCIALE legge sulle armi aggravati ai sensi dell ‘ art. 7, legge n. 203 del 1991), per i quali sta attualmente espiando la pena dell ‘ ergastolo; e confermato sia dalla posizione qualificata dal medesimo assunta all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corleone, definita in termini di «sovraordinazione» rispetto agli altri sodali, sia dall ‘ assenza di segnali sintomatici di un effettivo ravvedimento del detenuto. E su tali presupposti, considerato che l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE è ancora attiva nel territorio di Corleone, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare non già l ‘ attualità di collegamenti con il contesto criminale, quanto la perdurante potenzialità del detenuto di relazionarsi con soggetti appartenenti all ‘ organizzazione criminale.
A fronte dei rilievi difensivi che hanno censurato il riconoscimento di un ruolo sovraordinato in capo a un giovane affiliato che compiva i primi passi all ‘ interno dell ‘ organizzazione, l ‘ ordinanza ha ricordato i suoi rapporti con soggetti di vertice dell ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE (da NOME COGNOME allo zio NOME COGNOME, sino a NOME COGNOME, in concorso con i quali aveva commesso uno degli omicidi per cui è stato condannato) e finanche la partecipazione a veri e propri summit di mafia (cui era presente anche NOME COGNOME) tenutisi per decidere l ‘ eliminazione di altri mafiosi, come NOME COGNOME. Inoltre, il Collegio ha richiamato gli atti del procedimento n. 13100/00 NR D.D.A di Palermo che hanno portato alla condanna di NOME COGNOME e che hanno consentito di accertare come NOME COGNOME, nonostante lo stato detentivo, godendo di una maggiore libertà di movimento rispetto al padre , all’epoca sottoposto al regime differenziato , si servisse del fratello libero ed avesse assunto, tra il 2000 e il 2002, una posizione di primo piano all’interno d ella RAGIONE_SOCIALE di Corleone. NOME COGNOME, sebbene detenuto, era, infatti, divenuto un punto di riferimento strategico per la consorteria RAGIONE_SOCIALE, nonché l ‘ ispiratore di larga parte RAGIONE_SOCIALE iniziative criminali dell ‘ epoca, assumendo un ruolo di assoluto rilievo anche in costanza di detenzione. In quel momento, invero, anche attraverso l ‘ investitura paterna, egli aveva esercitato poteri decisori sia quanto alla direzione da imprimere alle diverse attività illecite, sia quanto ai destinatari pro quota dei proventi raccolti attraverso tali attività, interloquendo in modo attivo -e sempre in una posizione di riconosciuta
leadership -con altri segmenti dell ‘associ azione RAGIONE_SOCIALE, in quell ‘ attività di ridefinizione organizzativa che, in quel momento, aveva caratterizzato tale sodalizio mafioso e, in particolare, il gruppo dei corleonesi dopo l’arresto di NOME COGNOME. E ciò a riprova del fatto che, sebbene NOME COGNOME sia stato condannato come mero partecipe del sodalizio mafioso, egli aveva comunque rivestito una posizione di spicco, riconosciutagli, ovviamente, all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE consorteria criminale, ma anche, secondo la valutazione del Tribunale, all ‘ esterno di essa. A dimostrazione del ruolo assunto, ancora oggi, nella comunità di Corleone dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, in particolare, dei fratelli NOME e NOME, il Tribunale ha, infatti, posto in luce come nelle conversazioni tenutesi in occasione dei colloqui visivi tra i due fratelli, il 15 dicembre 2022 e il 6 aprile 2023, sia emerso il senso di deferenza e di rispetto di alcuni cittadini di Corleone verso la RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, al contempo, il sentimento di orgoglio con cui i due fratelli commentavano tale circostanza.
A ulteriore riprova del giudizio di attuale pericolosità, il Collegio di merito ha evidenziato che pur avendo COGNOME mostrato, nel corso RAGIONE_SOCIALE carcerazione, di avere «intrapreso un graduale percorso introspettivo», che lo ha reso consapevole RAGIONE_SOCIALE dinamiche che lo hanno condotto ad assumere un ruolo significativo all ‘ interno di RAGIONE_SOCIALE , il suo percorso trattamentale è stato comunque caratterizzato da aspetti assai negativi, in grado di gettare una luce assai poco rassicurante sul piano prognostico. Infatti, alle ripetute violazioni disciplinari da lui commesse nei primi anni, che hanno determinato plurimi rigetti RAGIONE_SOCIALE istanze di liberazione anticipata, ha fatto seguito un periodo caratterizzato da regolarità comportamentale, che è stata però interrotta, anche dopo il trasferimento nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Spoleto, da «diversi rilievi disciplinari» (segnalati il 21 giugno 2019, il 12 agosto 2019, il 5 maggio 2020, il 7 maggio 2020, il 13 settembre 2020, il 2 giugno 2022), gli ultimi dei quali risalgono a epoca abbastanza recente, ovvero al 15 dicembre 2023 (per la conversazione con un detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità) e al 17 dicembre 2023 (per un ‘ analoga violazione, non sanzionata dal Consiglio di disciplina). Episodi che la Difesa ha cercato di ridimensionare nella loro gravità, attraverso considerazioni meramente rivalutative, non consentite in sede di legittimità, ove, nella presente materia, il ricorso è peraltro ammesso soltanto per violazione di legge. Ma, soprattutto, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE verbalizzazione del proprio distacco da RAGIONE_SOCIALE (espresso con la frase «la mafia è una grandissima piaga» e con l ‘ esplicitazione del proprio senso di colpa per il dolore arrecato con la commissione degli omicidi per i quali è stato condannato), il Collegio ha evidenziato, da un lato, come COGNOME non abbia ancora tentato un gesto di riconciliazione con i familiari RAGIONE_SOCIALE vittime e, dall ‘ altro lato, come non abbia mai svolto le attività lavorative previste nella Sezione 41bis , ovvero quelle di ‘ portavitto ‘ e ‘ scopino ‘ . Una scelta che, secondo il Collegio di
merito, è stata compiuta per marcare la differenza tra la propria condizione e quella RAGIONE_SOCIALE restante popolazione detenuta, onde mantenere inalterato il suo ruolo carismatico, che verrebbe sminuito dalla prestazione di attività lavorative umili come quelle propostegli. Sulla base di tali concreti elementi, dunque, il Collegio ha concluso affermando, a partire da una interpretazione del dato istruttorio che costituisce la più tipica espressione dell’attività propria del giudice di merito, che COGNOME non abbia ancora manifestato una reale intenzione di superare le logiche proprie del l’agire mafioso e di recidere i legami con il sodalizio di provenienza, fondando su tale assunto la conclusione, coerente sul piano logico, RAGIONE_SOCIALE persistenza del pericolo di riattivazione dei canali di collegamento con l ‘ esterno.
E del resto, quanto all ‘ attuale operatività dell ‘ ala corleonese di RAGIONE_SOCIALE , accanto alla già ricordato recente sottoposizione a misura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sorveglianza speciale dello zio, NOME COGNOME, ritenuto anch’egli esponente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l ‘ ordinanza ha ricordato le intercettazioni che hanno riguardato, da ultimo, le vicende degli storici affiliati NOME COGNOME e di NOME COGNOME, la cui operatività criminale è stata ritenuta confermativa dell ‘ attualità RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE nel territorio di Corleone.
Dunque,  la  tesi  difensiva  formulata  con  il  secondo  motivo,  secondo  cui l’ordinanza  si sarebbe limitata  a riprodurre  il  contenuto del  decreto ministeriale, sicché  la  motivazione  sarebbe  del  tutto  mancante,  deve  ritenersi  infondata, essendosi al cospetto di una adeguata rappresentazione del percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALE  decisione assunta,  la  quale  si  mantiene entro  i  confini  di  un  opinabile apprezzamento di merito e non può ritenersi apparente, né tantomeno mancante.
Né  può  condividersi la  tesi  difensiva  secondo  cui  il  rinnovo  del  regime  di detenzione speciale non sia avvenuto in maniera tempestiva, essendo la lunghezza del presente procedimento l’inevitabile conseguenza RAGIONE_SOCIALE attivazione dei meccanismi impugnatori  previsti dall’ordinamento  proprio per garantire l’effettività dei  rimedi  previsti  dal  diritto  interno,  secondo  le  raccomandazioni  dello  stesso RAGIONE_SOCIALE.
Le considerazioni che precedono, dunque, impongono di ritenere manifestamente infondata l ‘ eccezione di incostituzionalità proposta con riferimento  alla  disciplina dettata  dall ‘ art.  41bis ,  comma  2bis ,  Ord.  pen.  in materia di proroga del regime differenziato.
Infatti, benché l ‘ ordinanza  impugnata, in un non condivisibile  passaggio, abbia impropriamente  richiamato  una  sorta  di  massima  di  esperienza  secondo  cui l ‘ appartenenza ad una cosca RAGIONE_SOCIALE cesserebbe soltanto con la morte dell ‘ affiliato o con la sua scelta collaborativa  (massima in evidente contrasto con l ‘ elaborazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza  anche costituzionale  secondo cui essa cela, a ben vedere, un meccanismo presuntivo di  natura  assoluta),  il  Tribunale  capitolino  ha  comunque
valorizzato, con motivazione che certamente non può ritenersi mancante, una serie di specifici indicatori sintomatici RAGIONE_SOCIALE persistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di pericolosità poste a fondamento del regime detentivo differenziato, tratti, in particolare, dall ‘ osservazione penitenziaria e che devono considerarsi alla stregua di circostanze sopravvenute al momento dell ‘ applicazione di detto regime. Ne consegue che proprio il contenuto dell’ordinanza impugnata, al netto del passaggio motivazionale censurato, costituisce la più eloquente smentita RAGIONE_SOCIALE prospettiva difensiva, fondata sulla sussistenza di un automatismo nella proroga che le considerazioni anzidette impongono, tuttavia, di escludere.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni  che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso in data 12 settembre 2025
Il  Consigliere  estensore NOME COGNOME
Il  Presidente NOME COGNOME