Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminato l’unico motivo articolato nel ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza indicata nel preambolo.
Rilevato che, a mente dell’art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, il detenuto o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre ch all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali l motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l’assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).
Ritenuto che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale di sorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e
seguendo un percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato la sussistenza del pericolo, !egittimante !a proroga del regime differenziato, che il ricorrente, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa riprendere i contatti con l’organizzazione nella quale ha a lungo militato disimpegnando un ruolo di primo piano. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in risposta ai rilievi difensivi sviluppati nel reclamo e nelle successive memorie:
la biografia criminale di COGNOME;
il ruolo, anche di vertice, assunto e costantemente mantenuto per un lungo periodo di tempo (dal 1983 al 2006) e secondo la sentenza di condanna in primo grado, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare el Tribunale di Reggio Calabria in data 29 luglio 2022, anche negli ultimi anni;
la perdurante attività del sodalizio, ampiamente dimostrata dalle numerose operazioni di polizia condensate nella nota DNA del 28 aprile 2023 che ha precisato come la cosca RAGIONE_SOCIALE, dopo avere a lungo operato come “sottogruppo”, della più ampia organizzaizone COGNOME COGNOME, comunque in ad agire esercitando al sua forza intimidatoria prescindere da quella promanante dalla cosca madre, a partire dall’anno 2018 era entrata in forte contrasto con altre componenti dell’organizzazione proprio su iniziativa dell’odierno ricorrente, promotore della completa autonomia, dando vita ad un conflitto armato nell’ambito del quale era avvenuto, nel corso dell’anno 2021, il tentato omicidio di NOME COGNOME della cui esecuzione si era occupato uno dei figli di COGNOME, NOME.
Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione, nient’affatto illogica, che COGNOME, in virtù del delineato ruolo ricoperto in passat all’interno del clan ed a cagione del rapporto privilegiato con gli esponenti di maggior peso, rappresenta, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento dell’intera organizzazione. Né in senso contrario depongono i risultanti dell’osservazione inframuraria che, anzi, escludono l’avvio di un processo di revisione critica.
Ritenuto che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si è limitato a contestazioni generiche, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato in modo da confutare tutti i principali rilevi difensivi compreso quello relativo all’inadeguata valutazione della sentenza di questa Corte di cassazione con cui è stata parzialmente annullata l’ordinanza cautelare nei confronti NOME COGNOME in relazione al tentato omicidio i} COGNOME. La citata sentenza, pur dando atto che NOME COGNOME non era stato indagato per l’episodio omicidiario, da comunque ampio conto del suo ruolo di vertice emerso in altri procedimenti.
Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova – e non consentita – valutazione del merito delle circostanze di fatto (condanna per mera partecipazione, costituzione spontanea dopo la condanna, scarsa considerazione ella sua capacità criminale da parte del fratello, capo riconosciuto del clan), in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.
Ritenuto che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assume che non vi sarebbero “fatti nuovi” dimostrativi del pericolo di collegamenti attuali del ricorrente con l’ambiente criminale d’appartenenza giacché essa si fonda sull’errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l’ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da “prove nuove”. Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l’utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del 2004).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
NOME,residente