Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ACERRA il 06/10/1955
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE d ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto PrGcuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento ser za rinvio dell’ordinanza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME detenu o presso la Casa circondariale di Roma – Rebibbia in esecuzione della pena dell’e -gastolo, determinata dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura genera e presso la Corte di appello di Napoli il 17 novembre 2016, che ha assorbito cond 3nne per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio e violazi one della legge sulle armi, avverso il decreto in data 5 gennaio 2023 con cui il Mini tro della giustizia aveva disposto la proroga – per la durata di 2 anni – del regime (letentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord. pen.
1.1. Con sentenza n. 21609 del 28 marzo 2024, la Prima Sezione per ale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando l’apparelza della motivazione sia con riferimento ai profili dell’attuale operatività del clan COGNOME, della sua composizione soggettiva e della possibilità, per il det muto, di influenzare la cosca di riferimento, sia la ripresa dei rapporti tra lo stessc COGNOME e il figlio, collaboratore di giustizia, potendo tale circostanza ev ocare condivisione anche in capo al genitore della scelta di vita da lui operata n ordine a una definitiva dissociazione dalla malavita organizzata.
1.2. Con ordinanza n.6728/2024 in data 24 ottobre 2024, il Tra’ unale di sorveglianza di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto d proroga del regime carcerario differenziato. Secondo il Collegio, l’attuale opera :ività del clan COGNOME doveva ritenersi fondata su recenti eventi, anche di sangue, sintomatici di una guerra tra gruppi criminali, essendo stati commessi, a partire dal 2019, plurimi omicidi di esponenti apicali delle locali componenti crim nali, con l’agguato, il 20 maggio 2020, ai danni di . NOME COGNOME, fratello del f ondatore del clan COGNOME, da sempre alleato con i COGNOME, storicamente ostili a clan COGNOME con cui il gruppo di NOME COGNOME si era fuso. Dunque, tali eventi sono stati ritenuti significativi della azione diffusa e aggressiva della criminalità cm ; anizzata e della persistenza di attriti e contrasti tra i diversi gruppi criminali, ivi compr il clan COGNOME, non risultando alcuna disgregazione di tale clan né agnali di dissociazione da parte del detenuto. Quanto ai tentativi di ripresa dei c ntatti di COGNOME con il figlio NOME, collaboratore di giustizia, si è sottolineatc come l Procura della Repubblica di Napoli nell’ottobre. 2020 avesse espress ) parere contrario a un colloquio tra i due, ritenendolo pericoloso per il figlio. Ciò ir quant nel 2016, NOME COGNOME, in occasione di un colloquio con il figlio NOME, lo aveva invitato a uccidere il germano, ritenuto colpevole di avere iniziato a cc laborare con la giustizia. A conferma della estrema pericolosità di COGNOME e della persistenza, anche in carcere, di un atteggiamento espressivo della sua ›osizione
apicale si evidenzia la minaccia di morte a un medico del reparto in occasi’: ne della visita presso l’infermeria di sezione. Sulla base di tali elementi, il Trit: unale di sorveglianza ha ritenuto che COGNOME conservasse integra – per il calibro c iminale, la prestigiosa funzione in precedenza rivestita e la comprovata fedeltà a la cosca di appartenenza – la capacità di mantenere il collegamento con la organi zazione criminale di appartenenza, tuttora operativa sul territorio di riferimento.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il )redetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo di impuq nazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazion ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione del ‘art. 41bis Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta ità della motivazione in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Nel del taglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr )c. pen., che l’ordinanza impugnata abbia riproposto i medesimi argomenti del prr!cedente provvedimento, costruendo, nuovamente, una motivazione priva dei i ecessari approfondimenti istruttori, nonché della doverosa attualizzazione dei s ntomi di pericolosità richiesti per la proroga del regime detentivo differenziato.
Quanto alla questione inerente all’operatività del clan, già nel primc giudizio sarebbe emerso che il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il 5 gennaio 2021, aveva affermato che il «clan camorristico COGNOME – COGNOME (…) ,illo stato attuale non risulta più essere operativo» e aveva confermato tale inforn azione il 24 dicembre 2022, citando la suddetta consorteria con verbo in forma p issata; il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Anticrimine il 14 dicembre 20 2 aveva dichiarato che il clan era «attivo in passato nel medesimo territi ‘do, ma attualmente non più presente in tale area»; la D.I.A., rispettivamente il 17 dicembre 2020 e il 13 gennaio 2023, aveva citato il sodalizio parla tdone al passato. Ciò avrebbe indotto la stessa Procura Nazionale Antimafia, int rvenuta all’udienza del 24 ottobre 2024, a chiedere un rinvio «al fine di proc dere ad un’analisi più completa sui collegamenti tra il clan COGNOME e i clan operativi sul territorio». Nonostante ciò, il Tribunale di sorveglianza avrebbe richiama , to alcuni episodi di sangue, sintomatici di una guerra tra gruppi, affermando con le non vi fosse stata alcuna disgregazione del gruppo criminale riferibile a COGNOME, il quale ne sarebbe ancora elemento apicale, senza indicare la fonte di tali inforr ‘azioni.
Quanto, poi, alla condotta inframuraria del detenuto, gli episodi avx , enuti nel 2018 e nel 2021, reputati sintomo di «un atteggiamento espressivo di )osizione apicale e prevaricatore», la Corte di cassazione aveva già censurato l’ai gomento di tipo personologico.
Con riferimento, ancora, al colloquio telefonico con il figlio, collabo atore di giustizia, il Tribunale avrebbe nuovamente ignorato tale circostanza, nega fa senza una interlocuzione con l’istituto penitenziario che avrebbe potuto age olmente chiarirla.
Dunque, l’ordinanza avrebbe fatto ricorso, per la seconda volta a una motivazione apparente, omettendo qualsiasi analisi sull’attuale operativiÙ del clan COGNOME/COGNOME e limitandosi a richiamare la persistenza di contrasti trai i diversi gruppi criminali sul territorio, senza però indicare gli elementi che consenil rebbero di ricollegare tali fibrillazioni al gruppo di COGNOME e, dunque, senza veri icare u presupposto essenziale ai fini della legittimità del provvedimento di pror )ga, che parrebbe smentito dai plurimi provvedimenti giurisdizionali che a-rebbero affermato l’intervenuta disgregazione della cosca. Infatti, ai fini della proroga dovrebbe accertarsi non la condizione di pericolosità in quanto tale del cl atenuto, quanto piuttosto la sua capacità di mantenere legami, proseguire nei cc ntatti, o impartire ordini verso l’esterno, ben potendo le altre tipologie di pei icolosit sociale essere in ipotesi affrontate attraverso l’adozione di altri istituti pre,isti d legge penitenziaria.
In data 21 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria s :ritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Va premesso che il provvedimento del tribunale di sorveglianza ch a decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o p -oroga il regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. è impugnabile unicam ante per violazione di legge, sicché il controllo di legittimità riguarda solo l’inossei ranza d disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, (. he priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall’art. 41-bis, cc rima 2sexies, Ord. pen.
Il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordin inza del tribunale di sorveglianza comprende i casi in cui la motivazione risulti si. rovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensib le il filo logico seguito dal giudice di merito. A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento relativo al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. sono almente
scoordinate e carenti dei necessari pass&ggi loglci da fare rimanere cscure le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2004, COGNOME, Rv. 260805 – 01; Sez. 1, n. ;338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628 – 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/ 0/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01). Infatti, anche a seguito delle modifiche il trodotte all’art. 41-bis Ord. pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di lec, alità del tribunale di sorveglianza sul decreto di applicazione o di proroga de regime differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicat nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamer ti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento fr nzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicure .. za (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 – 01).
Ed è stato anche affermato che «non costituisce violazione di legge, ul iico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazinne o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, ‘omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale di sorveglianza nn abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla dife ;a, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostener a e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 6/115/2014, Trigila, Rv. 260805 – 01).
Dunque, il controllo demandato al tribunale di sorveglianza in m3teria di reclamo avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga de regime differenziato deve riguardare, secondo la previsione del comma 2-sexie: dell’art. 41-bis Ord. pen., «la sussistenza dei presupposti per l’adozi )ne del provvedimento», sicché esso si estende a ogni profilo giuridico e fattualq , posto a fondamento del medesimo e non si esaurisce, dunque, in un mero co Collo di legittimità dell’atto sotto il profilo della violazione di legge, come invece previs per il ricorso per cassazione.
È stato, infatti, affermato che «anche . a s guito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis Ord. pen. dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, il controllo siolto dal tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di dctenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di le jittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla moti , azione e alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provve iimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegannent con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento fit nzionale tra re prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicure za» (cfr Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361 – 01; Sez. 1, n. a660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01).
3. Sempre in premessa va ricordato che la proroga del regime differenziato è disposta, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. pen., «quando riHulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminali: e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della pE: -durante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incrir ìinazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenzia, io e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del teripo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di m Intenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operati , :ità della stessa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, a tali fini si richiede n: già u giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio necessario per l’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui a ;sumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibil dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso C ;ez. 1 n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 282361- 01; Sez. 7, n. 19290 del 101 , 13/2016, Giuliano, Rv. 267248 – 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Ry 232114 – 01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 23268. 01). L’accertamento, quindi, si caratterizza per avere ad oggetto non già il p !ricolo di reiterazione delle condotte delittuose, ma quello di un eventuale collegan lento del soggetto con il contesto criminale nel quale si sono manifestati i fatti dek :tuosi. Ai fini della proroga, pertanto, ciò che deve essere valutato è non già il realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizza :a, ma la necessità di mantenere il regime differenziato in quanto ìdoneo a imp , ?dire tali contatti, in ragione della permanenza delle condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l’adozione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, anche per i decreti di proroga si richiede una congrua me :ivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza che misure mirano a prevenire, non potendosi consentire, con una sorta di inarr missibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero mi itivazioni del tutto apparenti o stereotipe inidonee a giustificare, in termini di conc .etezza e attualità, la misura (ex multis Sez. 1, n. 14016- del 7/03/2008, Belf >rte, Rv. 240141 – 01; Sez. 1, n. 4480 del 10/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. › . -01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, in motivazione). Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, «ogni provv dimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in cm dine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure n iedesinne mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o E :ereotipe inidonee a giustificare, in termini di attualità le misure disposte (…
provvedimento di proroga deve contenere GLYPH n’adeguata motivazio ie sulla permanenza dei presupposti che legittimano l’applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti l persistente capacità del condannato di tenere contatti con le orgar izzazioni criminali. In sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice ven’icare i concreto – anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal etenuto se gli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del provvedi’ lento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale» (Corte cost. 23 dicembre 2004, n. 417).
Tanto premesso e ribadito come soltanto quando venga il rilievo la capacità della persona detenuta di mantenere legami, proseguire nei contatti o mpartire ordini verso l’esterno sarà legittima l’applicazione del regime differenziat D ex art. 41-bis Ord. pen., deve rilevarsi che effettivamente, come dedotto dalla Difesa di COGNOME, il Tribunale di sorveglianza ha riproposto le medesime argom ntazioni poste a fondamento del provvedimento annullato, senza tenere conto delle indicazioni della pronuncia rescindente e, dunque, senza fornire risposta ille gravi lacune evidenziate dalla sentenza di annullamento.
In particolare, il provvedimento impugnato continua a non ripor are una specifica valutazione dell’attuale operatività del clan in passato capeggid Ito da COGNOME, limitandosi ad evidenziare alcuni fatti di sangue riferibili a talune con nponenti criminali della zona di Acerra, senza però specificare le ragioni per cui ta i episodi criminosi sarebbero concretamente riferibili al clan COGNOME e senza coru entire di ricavare quali concreti elementi consentano di inferire l’attuale opera ività del medesimo.
Né il provvedimento impugnato è in grado di indicare le modalità a :traverso cui lo stesso COGNOME potrebbe eventualmente influenzare le attuali d namiche criminali del gruppo, citando, sul punto, quale unica circostanza a supi ‘orto, un colloquio con il figlio del detenuto, che peraltro parrebbe avvenuto a distanza ormai di parecchi anni, peraltro dando atto «dell’omesso coinvolgimen:o del COGNOME nelle dinamiche camorristiche dei territorio di riferimento» (pag. 4 dell’ordinanza impugnata), delineando un ordine motivazionale che si rivela sostanzialmente apparente, non indicando gli specifici elementi di fatta idonei a lumeggiare sia l’attuale operatività del clan di riferimento, sia le concrete modalità con cui egli potrebbe attualmente influenzarlo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esser( accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuov ) esame, al Tribunale di sorveglianza di Roma
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al l ribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore sidente