Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 14 aprile 2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del AVV_NOTAIO della Giustizia in data 7 luglio 2020 era stata disposta, nei confronti di NOME COGNOME, la proroga del regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. in precedenza applicatogli.
1.1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 19 maggio 2021 era stato respinto il reclamo avverso il decreto di proroga.
1.2. Con sentenza in data 21 gennaio 2022, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l’ordinanza di proroga per mancanza di motivazione, essendo stata totalmente pretermessa ogni valutazione dell’ammissione delle proprie responsabilità compiuta dal detenuto nel corso di un processo celebrato in epoca
precedente alla proroga: condotta potenzialmente rilevante sia ai fini dell’accertamento della responsabilità dei correi non collaboranti, sia in chiave di resipiscenza e quale segnale di potenziale distacco dall’organizzazione criminale di appartenenza.
1.3. Nelle more del giudizio di rinvio, con decreto ministeriale datato 6 luglio 2022 è stata disposta, per la durata di 2 anni, la ulteriore proroga del regime detentivo differenziato.
1.4. Con ordinanza in data 14 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, raccogliendo la richiesta difensiva di riunire i due procedimenti, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale emesso in data 7 luglio 2020, oggetto della cennata pronuncia rescindente (v. supra § 1.2); e ha contestualmente rigettato il reclamo avverso il nuovo decreto di proroga.
Il Collegio di merito, dopo avere riepilogato la biografia criminale del detenuto, personaggio di spicco di una consorteria tra le più feroci del napoletano, il clan RAGIONE_SOCIALE, condannato per plurimi omicidi aggravati dal metodo mafioso, ha dato atto che COGNOME, nel corso dell’udienza avanti alla Corte di assise di appello di Napoli del 22 novembre 2017 ha ammesso la sua responsabilità per l’omicidio di NOME COGNOME, beneficiando della riduzione a 30 anni di reclusione della pena dell’ergastolo inflittagli in primo grado. Tuttavia, concordando con il parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il Tribunale ha riconosciuto la natura strumentale di tale scelta processuale, essendo la confessione maturata dopo che i fatti erano stati interamente accertati in forza delle dichiarazioni dei collaboratori NOME, NOME e NOME COGNOME. Inoltre, a riprova dei contatti con il gruppo criminale di provenienza, l’ordinanza ha anche evidenziato che NOME COGNOME, sorella del capoclan, aveva messo il figlio NOME, anch’egli ristretto, in contatto con NOME COGNOME per consentire di definire un accordo per la gestione condivisa del clan e delle strategie relative criminali, come riportato nell’ordinanza di custodia in carcere n. 488/16. A conferma della operatività della consorteria è stata citata la recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di omicidio commesso in contesto camorristico nonché la recente attività investigativa che ha interessato, oltre a COGNOME, tra gli altri, NOME COGNOME, reggente del clan, i figli della donna, NOME e NOME COGNOME, i luogotenenti del clan NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME. Sul territorio di referenza è stato, inoltre, registrato un contesto di fo fibrillazione criminale. Su tali premesse, non è stata ritenuta provata alcuna presa di distanza di COGNOME dal contesto criminale, essendo le ammissioni di responsabilità frutto di un calcolo utilitaristico e non sottintendendo le stesse alcuna volontà di
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una effettiva collaborazione, ritenuta l’unica attendibile manifestazione di un definitivo allontanamento dal sodalizio criminale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 41 -bis Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, che, nel rigettare il reclamo, si sarebbe limitata a sviluppare considerazioni generiche e assertive, tali da rendere il provvedimento solo apparentemente motivato, avendo il Tribunale distorto quanto stabilito nelle sentenze di merito che avevano riconosciuto il contributo prestato da COGNOME all’accertamento della verità processuale, applicandogli le attenuanti generiche (v. la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 20 giugno 2019) o riducendo la pena dell’ergastolo a 30 anni di reclusione (v. la sentenza della Corte di assise di appello Napoli depositata il 26 giugno 2018). Un contributo che, secondo la difesa, sarebbe indicativo dell’avvenuta dissociazione dal contesto criminale di riferimento, costituente uno degli indici che, secondo la sentenza rescindente, avrebbero dovuto essere considerati per verificare la «capacità» del detenuto di mantenere i collegamenti con il sodalizio a suo tempo riscontrati, essendo confermato dall’esperienza criminologica che le condotte di ausilio processuale rappresentano un indice qualificato per apprezzare la rescissione dei legami dell’affiliato con l’ambiente mafioso. Al contrario, l’ordinanza impugnata non avrebbe compiuto una nuova valutazione delle condotte processuali del ricorrente, ritenute sintomatiche, al più, di una mera dissociazione, ma non di una collaborazione con la giustizia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale conclusione sarebbe in contrasto con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non potrebbe affermarsi, in presenza di una piena confessione, una perdurante pericolosità del dichiarante fondata sulla mancata dimostrazione di un reale ravvedimento e, quindi, di un vero distacco dalle logiche di appartenenza mafiosa. La giurisprudenza costituzionale, del resto, avrebbe affermato che la collaborazione con la giustizia non possa ritenersi condicio sine qua non per la concessione dei permessi premio per i reati di mafia. Né l’attività confessoria di COGNOME potrebbe ritenersi “meramente strumentale”, avendo le sentenze richiamate affermato che essa avrebbe reso più vulnerabile l’organizzazione criminale di appartenenza contribuendo ad abbattere il muro di omertà su cui la RAGIONE_SOCIALE fonda la sua forza, debilitando la capacità del clan di imporsi sul territorio.
La sentenza relativa all’omicidio di COGNOME, peraltro, riterrebbe significativa la confessione benché intervenuta solo nel corso del giudizio di appello, smentendo che COGNOME abbia reso dichiarazioni confessorie su questioni già acclarate sulla base del racconto dei collaboratori di giustizia.
Il provvedimento impugnato non avrebbe compiuto alcuna valutazione in merito alle produzioni documentali del detenuto e della difesa e, in particolare, della nota in data 4 aprile 2023, nella quale COGNOME affermava di non aver avviato un percorso di collaborazione vero e proprio solo per non esporre la famiglia al pericolo di ritorsioni e per non far ricadere su di loro le conseguenze delle sue scelte; nonché della memoria difensiva del 7 aprile 2023, cui era allegato l’interrogatorio a cui il ricorrente era stato sottoposto il 27 dicembre 2022 a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 4 ottobre 2022, nel corso del quale egli si era detto disponibile a ricostruire l’attività criminale da lui dir durante il periodo di reggenza nel clan RAGIONE_SOCIALE; disponibilità cui gli organi inquirenti non avrebbero mai dato seguito.
Nessuna motivazione sarebbe stata, inoltre, fornita dal Tribunale in merito alla posizione apicale di COGNOME nella cosca di appartenenza, rispetto alla cui attuale operatività sarebbe stata richiamata, in termini generici, la recrudescenza criminale sul territorio di referenza, con numerose “stese” rivolte a edifici ed esercizi commerciali, senza dimostrare che tali fenomeni siano riferibili al clan di riferimento di COGNOME.
Ancora: il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa in merito al comportamento intramurario tenuto da NOME, sempre ossequioso delle regole del regime differenziato, a conferma della positiva evoluzione del percorso intrapreso dal ricorrente e della sua decisione di allontanarsi dal contesto criminale di appartenenza.
In assenza di una reale attualizzazione degli indici fattuali indicativi del pericolo di collegamenti con l’esterno, il provvedimento di proroga sarebbe viziato da motivazione apparente, non potendo ammettersi che la proroga si fondi su una inversione dell’onere di provare l’avvenuta cessazione della capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali. Tanto più che non sarebbero stati indicati i soggetti che potrebbero volersi rimettere in contatto con il ricorrente anche perché i capi dell’organizzazione e i loro uomini di fiducia sarebbero stati tratti in arresto e in gran parte sottoposti al regime speciale; e che numerosi affiliati sarebbero divenuti collaboratori di giustizia.
In data 29 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. L’art. 41-bis Ord. pen. prevede, in presenza di gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica, la possibilità dell’adozione di un provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, per la durata di 4 anni, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati qualora ricorrano «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva».
2.1. L’art. 41-bis Ord. pen. consente, inoltre, di disporre la proroga del regime di rigore, di volta in volta per periodi di due anni. A tal fine, deve procedersi al verifica non tanto della presenza di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata da cui il soggetto proviene, realizzati attraverso l’elusione delle disposizioni adottate per impedirli, quanto della permanenza – non necessariamente conseguente al sopraggiungere di nuovi elementi di fatto – delle condizioni di pericolo che avevano giustificato, in origine, l’adozione del regime differenziato (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232892 – 01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, COGNOME, Rv. 232466 – 01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232114 – 01).
In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati dalla norma in termini non necessariamente cumulativi, né tantomeno esaustivi: il profilo criminale del soggetto, la posizione rivestita dal medesimo all’interno dell’associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottopos mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01). Naturalmente vanno considerati, altresì, eventuali indicatori sopravvenuti di segno neutralizzante, dimostrativi dell’affievolimento o della cessazione del pericolo (tra le molte, Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01), tra cui le condotte processuali, validamente riscontrate, di confessione o finanche dissociazione.
Tale apprezzamento di merito si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità ove sia accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentare la valutazione dei presupposti contemplati dal paradigma legale, essendo il relativo sindacato in materia espressamente circoscritto al solo profilo
della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303 – 01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628 – 01).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha reso conto, in maniera complessivamente adeguata, degli elementi indicativi del permanere delle cennate esigenze di controllo, riportandosi ai dati acquisiti nel provvedimento originario, in conformità dell’indirizzo che, ai fini della proroga, non richiede fatti sopravvenuti. All’uopo, il Tribunale ha evidenziato il significativo percorso criminale del detenuto, segnato da condanne per plurimi omicidi e per il delitto di associazione mafiosa, avendo egli fatto parte, con posizione di vertice, di una delle più pericolose consorterie camorristiche presenti sul territorio di provenienza. E al contempo ha segnalato il permanere di una sicura operatività, sul territorio, dell’organizzazione criminale di provenienza, con la quale il detenuto potrebbe agevolmente riprendere i rapporti ove il regime differenziato fosse revocato. Quanto, poi, al comportamento processuale confessorio, su cui si era incentrato l’annullamento con rinvio della proroga precedente, il Tribunale di sorveglianza – pur non essendo vincolato al relativo decisum in ragione del sopravvenire di una nuova proroga sul cui reclamo è incentrato l’odierno ricorso – si è adeguatamente soffermato sulle relative emergenze, giungendo a escluderne, conformemente alle indicazioni della Direzione distrettuale antimafia, il significato di un effettivo ripensamento dei propri trascorsi, essendosi il medesimo esaurito in un contributo processuale ritenuto funzionale al conseguimento, effettivamente raggiunto, di un trattamento sanzionatorio di favore.
In questo modo, il Collegio di merito si è pronunciato sulle questioni dedotte in sede di reclamo, compiendo una valutazione che è stata articolata con una motivazione tutt’altro che apparente, la quale ha dato conto delle ragioni del relativo apprezzamento e che, come tale, si sottrae a qualunque possibilità di censura in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 19 gennaio 2024