Proroga 41-bis: la Cassazione chiarisce i criteri di valutazione
L’applicazione del regime detentivo speciale, noto come ‘carcere duro’, è una delle misure più severe del nostro ordinamento, finalizzata a impedire che i detenuti per gravi reati mantengano contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri necessari per la proroga 41-bis, chiarendo i limiti del sindacato giurisdizionale e gli elementi che il Tribunale di Sorveglianza deve obbligatoriamente considerare. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso: un ricorso contro la proroga del ‘carcere duro’
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un detenuto, considerato un elemento di vertice di una nota organizzazione criminale, avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva confermato la proroga del regime detentivo previsto dall’art. 41-bis. Il ricorrente lamentava che il giudice si fosse limitato a riprodurre acriticamente il contenuto del decreto ministeriale, senza procedere a un’autonoma e concreta valutazione della sua attuale pericolosità sociale e della sua capacità di mantenere legami con il sodalizio criminale.
I motivi del ricorso: censure generiche e mancata valutazione del percorso carcerario
Secondo la difesa, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di considerare in modo approfondito gli elementi a discarico, come gli esiti del trattamento penitenziario, e si sarebbe basato su elementi generici per giustificare la proroga 41-bis. In sostanza, si contestava una valutazione astratta della pericolosità, non calata nella realtà attuale del detenuto e del suo percorso all’interno del carcere.
La decisione della Cassazione sulla proroga 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente generiche e non pertinenti rispetto alla logica della decisione impugnata. I giudici supremi hanno chiarito che il Tribunale di Sorveglianza aveva, al contrario, svolto un controllo di legalità completo e ponderato.
La valutazione completa del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale non si è limitato a un mero richiamo del decreto ministeriale, ma ha verificato concretamente la sussistenza di tutti i presupposti per il mantenimento del regime speciale. La valutazione ha tenuto conto di una pluralità di fattori, dimostrando un’analisi approfondita e non una semplice ratifica.
Gli elementi considerati per la conferma della pericolosità
Per confermare la proroga 41-bis, sono stati valorizzati elementi specifici e attuali:
1. Profilo criminale: Il ruolo di vertice indiscusso del condannato all’interno del suo clan.
2. Operatività del sodalizio: Le recenti investigazioni hanno dimostrato che l’organizzazione criminale di appartenenza è ancora pienamente operativa e in conflitto con altri gruppi criminali.
3. Esiti del trattamento penitenziario: Gli esiti sono stati giudicati deludenti, data l’assenza di partecipazione ad attività lavorative e la mancanza di una revisione critica del proprio passato criminale.
4. Condotta carceraria: La condotta non è stata ritenuta regolare, a causa di diverse infrazioni disciplinari segnalate.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza logica, coerente con gli atti e completa. Il giudice della sorveglianza ha correttamente bilanciato il profilo criminale storico del detenuto con elementi di attualità, come l’operatività del clan e la condotta carceraria del singolo. La pericolosità sociale non è stata presunta, ma accertata attraverso un collegamento funzionale tra il detenuto, il suo sodalizio e la necessità di mantenere le restrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Di fronte a una simile analisi, le critiche del ricorrente sono apparse come censure ripetitive e aspecifiche, incapaci di scalfire la solidità logico-giuridica dell’ordinanza impugnata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla proroga 41-bis non può essere astratta, ma deve fondarsi su un’analisi concreta e attuale della pericolosità del detenuto. Tale analisi deve necessariamente includere non solo il ruolo ricoperto in passato, ma anche l’attuale operatività dell’organizzazione di appartenenza e, soprattutto, gli esiti del percorso trattamentale e la condotta tenuta in carcere. Un ricorso che non si confronta specificamente con tutti questi elementi, ma si limita a censure generiche, è destinato all’inammissibilità.
Per confermare la proroga del 41-bis, è sufficiente che il Tribunale richiami il decreto ministeriale?
No, non è sufficiente un richiamo acritico. Il Tribunale di Sorveglianza deve esercitare un controllo di legalità, verificando in modo compiuto, sulla base dei fatti, la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale e la sua attuale pericolosità.
Quali elementi sono decisivi per valutare la pericolosità attuale di un detenuto in regime 41-bis?
La valutazione deve considerare più fattori: il profilo criminale e il ruolo di vertice nell’organizzazione, l’operatività attuale del clan di appartenenza, gli esiti deludenti del trattamento penitenziario (come la mancata partecipazione ad attività lavorative e l’assenza di revisione critica) e la condotta carceraria (incluse eventuali infrazioni disciplinari).
Un ricorso in Cassazione contro la proroga del 41-bis può essere dichiarato inammissibile?
Sì, il ricorso viene dichiarato inammissibile se le censure mosse sono ritenute generiche, ripetitive e non si confrontano specificamente con la logica e le argomentazioni ponderate dell’ordinanza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1963
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
k
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e, con due connessi motivi di ricorso, lamenta che il Giu specializzato, anziché vagliare le censure sollevate in sede di reclamo – mir evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e privi reale confronto con le deduzioni difensive – avrebbe riprodotto acriticament decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accer il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i conta il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando di calare la valuta dell’attualità della pericolosità del ricorrente all’interno degli altr richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario;
ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del contr di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legg del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di deten differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361; Sez. 7, 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità de soggetto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescri imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il p criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizza criminale clan COGNOME); ii) gli esiti delle investigazioni che danno conte dell’attuale operatività del sodalizio, in contrasto con quello denominato Q sistema, comprendente gli esponenti del gruppo Gallo-Cavalieri; iii) gli deludenti del trattamento (non svolge attività lavorativa) e l’assenza di qu revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carcerari regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari;
ritenuto che a tale motivazione, aderente alle risultanze in atti e logica coerente, il ricorrente muove censure reiterative e a-specifiche;
rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dich inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per í profili di colpa connessi all’irritualità dell’impu
(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa de ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte,
euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
J Presidente