Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8730 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8730 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a QUINDICI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 30/04/2024 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale;
Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell’art. 41 -bis Ord. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale e della carenza della motivazione;
che ai sensi dell’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, Ord. pen., avverso il provvedimento impugNOME dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 -bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicché, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condanNOME nella cosca e sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque a comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga;
che nel provvedimento impugNOME si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da soggetti legati
alla famiglia di COGNOME, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale, anche in forza dell’alleanza con il clan RAGIONE_SOCIALE, pienamente operativo (cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento, nonché la richiamata nota della Squadra Mobile di Avellino del 12/12/2023 e gli elementi contenuti nella nota della DIA del 20/03/2024); di contro il ricorso ripropone una rivalutazione del complesso vissuto criminale del condanNOME e un’alternativa ricostruzione delle vicende della sua cosca fino all’attualità;
che non risulta alcun elemento concreto che dia dimostrazione della recisione dei pregressi e radicati legami con l’organizzazione criminale;
Per queste ragioni, il ricorso, che peraltro è esperibile, in casi come quello in oggetto, solo per violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
talucia