Proroga 41 bis: La Cassazione Conferma la Decisione basata sulla Pericolosità Sociale
L’applicazione del regime detentivo speciale, noto come 41 bis, rappresenta uno degli strumenti più incisivi dell’ordinamento per contrastare la criminalità organizzata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della proroga 41 bis, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità e ribadendo il ruolo centrale della valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto. L’analisi di questa decisione offre spunti importanti per comprendere i meccanismi che regolano la vita carceraria di soggetti legati a contesti mafiosi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un decreto del Ministero della Giustizia che disponeva la proroga del regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario nei confronti di un detenuto. Quest’ultimo, ritenendo illegittima la proroga, presentava reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente.
Il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver esaminato il caso, rigettava il reclamo. Nella sua motivazione, il collegio sosteneva che il decreto ministeriale fosse pienamente legittimo, in quanto fondato su circostanze che indicavano in modo univoco la persistente pericolosità del detenuto. In particolare, non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare la cessazione della sua capacità di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi dell’art. 41 bis.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla proroga 41 bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità ha avuto come conseguenza diretta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e, in parte, era manifestamente infondato. Il ricorso per Cassazione, infatti, può essere presentato solo per violazioni di legge e non per contestare l’apprezzamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza).
In secondo luogo, e in modo decisivo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adempiuto correttamente al suo compito. L’ordinanza impugnata aveva esposto e argomentato in maniera congrua e logica gli indicatori della ‘perdurante pericolosità’ del soggetto, elementi necessari a giustificare la proroga 41 bis. Il Tribunale aveva considerato le allegazioni difensive, ma le aveva ritenute non sufficienti a superare il quadro indiziario che confermava il rischio di contatti con l’esterno. In sostanza, la motivazione del provvedimento di merito era solida, ben argomentata e immune da vizi di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza sulla proroga 41 bis: la valutazione sulla persistente pericolosità del detenuto è una questione di merito, affidata al Tribunale di Sorveglianza. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al controllo della logicità e della coerenza della motivazione, senza poter entrare in una nuova e autonoma valutazione degli elementi di fatto. La decisione sottolinea inoltre che i ricorsi palesemente infondati o basati su motivi non ammessi vengono sanzionati non solo con la condanna alle spese, ma anche con una pena pecuniaria, a riprova della necessità di non sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni pretestuose.
È possibile contestare la proroga del regime 41 bis basandosi su una diversa valutazione dei fatti in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può basarsi su una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. L’appello deve denunciare specifiche violazioni di legge e non contestare l’apprezzamento di merito.
Qual è il criterio fondamentale per giustificare la proroga del regime 41 bis?
Il criterio fondamentale è la ‘perdurante pericolosità’ del detenuto, intesa come la persistenza della sua capacità di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza, in assenza di elementi che dimostrino una cessazione di tale capacità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro la proroga del 41 bis?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Ro respinto il reclamo proposto da COGNOME NOME, avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di sottoposizione al regime differenziato di 41 bis O.P. del 19 agosto 2022.
In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto di proroga è stato legit emanato in quanto le circostanze in esso evidenziate risultano univocamente ind della persistente pericolosità del DI COGNOME, in assenza di elementi atti a dimo cessazione della sua capacità di collegamenti con l’organizzazione crimi appartenenza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di le COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione all’art. 41 bis co. 2 O
GLYPH Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera co gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la prorog differenziato, non trascurando le allegazioni difensive.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del r pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la c determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi de cod. proc. pen..
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente