Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME che ha chiesto
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale del 22 settembre 2023 di proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. applicato a NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Sassari in virtù di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 17 gennaio 2023 per la pena dell’ergastolo in relazione a estorsioni e plurimi omicidi aggravati dal metodo mafioso, violazione della legge sulle armi, associazione di tipo mafioso.
Il Tribunale ha evidenziato l’esistenza di elementi idonei a supportare l’affermazione di attuali contatti con l’associazione criminale di riferimento e l’elevata caratura criminale del detenuto in relazione alla sua appartenenza al clan «RAGIONE_SOCIALE», per come giudizialmente accertato.
A tale proposito, ha richiamato le considerazioni svolte dalla DDA di Napoli, per come riprese nel decreto di proroga oggetto di impugnazione, oltre alle recenti risultanze delle operazioni di polizia nei confronti di soggetti ritenuti operanti nel medesimo contesto camorristico.
Sono stati evidenziati anche i rilievi disciplinari elevati nei confronti del detenuto, siccome sintomatici della negativa personalità dello stesso.
Le emergenze sono state ritenute tali da resistere ai rilievi proposti nell’interesse del condanNOME in sede di reclamo in quanto idonee a dimostrare la permanenza del pericolo attuale del collegamento con la criminalità organizzata.
E’ stata messa in rilievo la spiccata pervasività della cosca di appartenenza di COGNOME la cui dissociazione è rimasta meramente affermata (e, peraltro, anche di natura strumentale) anche perché non seguita da alcuna forma di fattiva collaborazione con l’autorità di polizia.
Rispetto a tale quadro, è stato giudicato idoneo il mantenimento del regime penitenziario differenziato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo dei propri difensori AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, da un lato, violazione dell’art. 41-bis ord. pen. per essere stati ritenuti sussistenti i presupposti per la proroga del regime speciale nonostante la cessazione di operatività del sodalizio criminale di appartenenza del ricorrente e, dall’altro, carenza di motivazione sulle censure sollevate dal detenuto avverso il decreto
ministeriale di proroga.
Preliminarmente ha eccepito la mancata acquisizione di documentazione che COGNOME aveva chiesto di produrre all’udienza camerale di trattazione.
Nel merito ha segnalato, riguardo all’attuale operatività del sodalizio criminale denomiNOME «RAGIONE_SOCIALE», come l’indicazione delle ordinanze di custodia cautelare abbia omesso di evidenziare, con riferimento a quella del 19 aprile 2023, l’esclusione, sin dal primigenio provvedimento cautelare, dell’aggravante mafiosa.
Con provvedimento del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere del 5 novembre 2020 era stato descritto il completo «azzeramento» della cosca COGNOME; analoga la considerazione presente nel decreto del medesimo Ufficio del 26 aprile 2023.
Non decisivo, inoltre, doveva ritenersi il dato, pure valorizzato nel provvedimento impugNOME, dell’avvenuta scarcerazione di familiari del detenuto.
Sul punto il ricorrente ha richiamato il contenuto della sentenza n. 24957 del 2023 emessa da questa Corte su vicenda analoga, sempre riferita a soggetto appartenente al medesimo gruppo camorristico.
Tali considerazioni sono state ritenute idonee ad inficiare anche il ragionamento svolto sui rapporti con l’associazione mafiosa di appartenenza.
Censure sono state sollevate anche con riferimento ai provvedimenti disciplinari ritenuti giustificati da problematiche di natura sanitaria.
In relazione alla collaborazione il ricorrente ha contestato le affermazioni del provvedimento impugNOME eccependo la violazione di legge per essere rimasti gli inquirenti, sostanzialmente, indifferenti rispetto alla volontà collaborativa manifestata da COGNOME.
In ogni caso, la mancanza di collaborazione non potrebbe ritenersi di rilievo decisivo, per come già evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2021.
Il Tribunale, con il provvedimento impugNOME, avrebbe omesso di compiere una valutazione globale e complessiva delle condizioni per l’adozione del provvedimento di proroga del regime detentivo speciale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis ord. pen. è limitato, ai sensi del comma 2-sexies della stessa disposizione, alla violazione di legge.
Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizio riguarda solo l’osservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma dell’art. 41, comma 2-sexies ord. pen. che impone al Tribunale di sorveglianza di motivare sui presupposti per l’adozione del provvedimento e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.
Sul punto si è formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella materia di interesse il vizio della violazione di legge include, quale mancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argonnentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226628).
Si tratta della concreta applicazione ai provvedimenti qui in rilievo del principio generale secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611)
Al contrario, il controllo del Tribunale di sorveglianza ha ad oggetto profili più ampi se si considera che l’ambito della relativa cognizione è stato definito dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che «anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016,
Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361).
3. Con riferimento ai presupposti per l’adozione del provvedimento di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. va ribadito che «ai fini della proroga della sospensione dell’applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall’art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto legittimo l’utilizzo delle attestazioni di pendenza di procedimenti penali per nuovi reati di associazione di stampo mafioso, quali fonti informative sufficienti ad indicare la sussistenza di collegamenti del detenuto con associazioni criminali)» (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508).
E’ stato anche precisato che «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condanNOME di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713).
Inoltre, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un “clan” camorristico ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l’esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019,
COGNOME, Rv. 274912).
Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma esibisce un evidente vizio di omessa motivazione relativamente ad un punto essenziale della ricostruzione della figura di NOME COGNOME quale esponente di vertice del dan omonimo e necessitante della proroga del provvedimento di applicazione del regime detentivo speciale.
Si tratta del profilo relativo alla perdurante operatività del sodalizio criminale del quale il ricorrente ha fatto parte e in relazione al quale lo stesso risulta avere richiesto allegazioni documentali (sotto forma di provvedimenti giurisdizionali) che non sono state prese in considerazione nel provvedimento impugNOME.
L’esistenza di collegamenti con l’associazione criminale e la necessità di infrenare tali rapporti costituisce presupposto essenziale ai fini della legittimità del provvedimento di proroga e, dunque, in presenza di specifiche contestazioni sul punto, costituisce aspetto che deve essere necessariamente esplorato e sul quale grava uno specifico obbligo motivazionale da parte dell’autorità giudiziaria chiamata a verificare il provvedimento di proroga.
Ciò che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a verificare, come segnalato, non è la legittimità o la congruità motivazionale del provvedimento impugNOME, bensì l’esistenza dei presupposti per l’adozione di quel provvedimento attraverso l’esame delle censure mosse dal ricorrente.
L’obbligo di motivazione riguarda, pertanto, un aspetto essenziale e risulta del tutto omesso dal Tribunale di sorveglianza che, sul punto, ha dato per presunta l’attuale operatività della cosca mafiosa di appartenenza senza prendere posizione e, conseguentemente, motivare, in ordine all’esistenza di plurimi provvedimenti giurisdizionali che, come segnalato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, hanno affermato l’intervenuta disgregazione della cosca «RAGIONE_SOCIALE».
A tale proposito, sono stati richiamati l’ordinanza di custodia cautelare del 19 aprile 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il decreto del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere – Sezione Misure di prevenzione – del 5 novembre 2020, confermato dalla Corte di appello di Napoli il 9 novembre 2021 e, infine, l’ulteriore decreto del medesimo Tribunale del 26 aprile 2023.
Si tratta di provvedimenti che hanno affermato circostanze rilevanti ai fini della disamina del ricorso proposto da NOME COGNOME e che, tuttavia, non sono stati presi in esame.
Da quanto esposto, discende che il ricorso è fondato con riguardo al
segnalato (decisivo) profilo di assenza motivazionale che dovrà essere colmato nel giudizio di rinvio nel corso del quale il profilo della permanente operatività della consorteria criminale dovrà essere valutato anche alla luce della produzione documentale del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 27/06/2024