Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BACOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/l-sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclam avverso il decreto emesso dal Ministro della giustizia di proroga del regime differenziat applicato a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione adottata assolutamente apparente in ordine sia alla capacità di COGNOME di mantenere contatti con l’organizzazione mafiosa di appartenenza, sia alla dimostrazione di collegamenti attuali dello stesso con la medesima organizzazione. Lamenta il difensore che l’ordinanza impugnata non ha valutato la documentazione dallo stesso prodotta per l’udienza del 25 gennaio 2024. Rileva che erroneamente l’ordinanza in esame ritiene l’insussistenza di reali e concreti segnali di ravvedimento a fronte, invece, di interrogatori quali quelli del 21 e del 28 luglio del 2023 che – in particolare il primo – dimostravano l’assoluta volontà di rescindere ogni rapporto con consorteria di appartenenza, in tal modo disarticolando l’intero ragionamento adottato dai Giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma fa leva sul ruolo di vertice di NOME COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE, attivo, soprattutto nel traffico stupefacenti, nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, n reinvestimento di capitali illeciti e nel controllo delle attività commerciali, nell’area di Poz di Quarto, quale in particolare uomo di fiducia del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
Evidenzia come COGNOMECOGNOME COGNOME in espiazione della pena per reati di criminalità organizzata, nel luglio 2019 sia stato condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di NOME COGNOME e come tale fatto si inserisca proprio nel contesto degli eventi caratterizz l’attuale fase di contrapposizione tra RAGIONE_SOCIALE per il predominio sul suddetto territorio.
Rileva che l’attualità del prestigio criminale e dell’autorevolezza del detenuto è dimostrat dai plurimi rilievi disciplinari in cui il suddetto è incorso, soprattutto per inosservanz ordini del 2021-2022, significativi di atteggiamento sprezzante di regole e prevaricatore anche in ambito carcerario.
Osserva, inoltre, che dalla relazione di sintesi non emerge alcun dato circa la manifestazione da parte del reclamante di un atteggiamento di approfondimento critico dei reati in espiazione, né risulta che il medesimo, oltre all’affermazione formale di dissociazion abbia reso dichiarazioni utili sul piano sostanziale, ai fini dello smantellame dell’organizzazione criminale di appartenenza, né che abbia contribuito all’identificazione deg autori delle imprese criminose.
Detto Tribunale, però, pur insistendo sull’assenza di segnali di ravvedimento, non si confronta in alcun modo con la documentazione depositata dalla difesa e in particolare con il contenuto dei verbali di interrogatorio del 21 e del 28 luglio 2023 (allegati al ricorso rispetto del principio di autosufficienza), dai quali (soprattutto il primo interrogatori richiama le dichiarazioni rese da COGNOME in data 21 marzo 2019) sembra emergere un inizio di collaborazione con la giustizia quantomeno con riferimento all’omicidio di cui si è detto.
Premesso che è improprio prospettare vizi motivazionali in un ambito come quello in esame, in cui il ricorso è proponibile per violazione di legge e, quindi, per assenza e apparenza motivazionale, nel caso in esame, però, la totale assenza di confronto e, quindi, di motivazione in relazione alla documentazione prodotta, nell’ambito di una struttura argomentativa che fa leva proprio sull’assenza di segnali di ravvedimento e di distacco dal contesto associativo di riferimento, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare la documentazione ignorata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.