Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 28/11/2023 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28/11/2023 il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il precedente 20/10/2023, aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, ha revocato formalmente l’anzidetto vincol
custodiale con riguardo ai delitti-fine di illecita cessione di stupefacenti di cui capi B1, 83, 85, B6 e 1310, mantenendolo in relazione al sodo delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza del vincolo autocustodiale al contenimento delle esigenze cautelari esistenti con riguardo al delitto-mezzo di cui al capo A.
Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, seppur richiesto, con il terzo motivo di appello, di riformare il provvedimento del primo giudice mercé la sostituzione della più gravosa misura intramuraria con quella degli arresti domiciliari, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese violazione del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari al contenimento delle perduranti esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale distrettuale, pur se richiesto, col terzo motivo di appello, di riformare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari mercé la sostituzione della misura intramuraria con quella autocustodiale, avrebbe omesso ogni pronunzia al riguardo, in palese spregio del principio di necessaria proporzionalità dei presidi cautelari.
Osserva al riguardo il Collegio che i giudici della cautela, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera adeguata e non illogica, l’affermata inidoneità al contenimento delle esigenze preventive di presidi meno gravosi di quello carcerario, evidenziando che l’avvenuta riqualificazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 del delitto associativo di cui al capo A non consente, “ex se”, di ritenere affievolite le esigenze di cautela, precisando che ne attestano la perduranza sia la gravità dei
fatti, desumibile dalla durata dell’attività illecita svolta dall’RAGIONE_SOCIALE per sodalizio, dal ruolo non marginale da lui rivestito al suo interno e dagli rapporti intrattenuti con i sodali in posizione apicale, sia l’elevata peri sociale del predetto, testimoniata dai plurimi e specifici precedenti p esistenti a suo carico, oltre che dal suo recente assoggettamento alla misur prevenzione della sorveglianza speciale e aggiungendo, infine, che ostano radice alla richiesta attenuazione della misura la precedente destinazione domicilio familiare a luogo di svolgimento dei traffici illeciti e la con esecuzione “in loco” della misura autocustodiale cui è assoggettata, nell’ambito del medesimo procedimento, la coniuge e coimputata COGNOME NOME.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa del ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/03/2024