Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 28 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, emessa in data 5 marzo 2024, che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura coercitiva della custodia cautelare
in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 d.P.R. ottobre 1990, n. 309 (capo 9 dell’imputazione provvisoria).
Secondo l’ipotesi di accusa, COGNOME avrebbe ricevuto, in più occasioni, da NOME COGNOME, partecipe dell’associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti diretta da NOME COGNOME, nel quartiere Camaro di Messina, quantitativi imprecisati di marijuana, destinata alla successiva cessione a terzi.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza di un quadro di gravità indiziaria relativamente all’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio contestata al capo 9) dell’imputazione cautelare.
Le valutazioni del Tribunale del riesame sarebbero, infatti, fondate su un «substrato indiziario» inidoneo a configurare il reato contestato al ricorrente; pur essendo stati osservati dagli inquirenti più contatti tra COGNOME e COGNOME, il Tribunale avrebbe, infatti, affermato solo laconicamente che lo stupefacente consegnato dal COGNOME al ricorrente in data 25 aprile 2022 non fosse quello rivenuto sull’autovettura del COGNOME in data 18 maggio 2022, in occasione del suo arresto; il Tribunale avrebbe escluso tale circostanza affermando che il ricorrente, in occasione del controllo del 18 maggio 2022, aveva appena ricevuto la sostanza stupefacente, ma questa affermazione sarebbe apodittica.
Non vi sarebbero, inoltre, riferimenti al quantitativo di sostanza stupefacente asseritamente ceduto da COGNOME a COGNOME in data 25 aprile 2022, se non la mera valutazione degli agenti preposti al servizio di osservazione, che hanno descritto la borsa portata dal ricorrente come «semi gonfia». Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, inoltre, quella del 25 aprile 2022 risulterebbe l’unica occasione in cui COGNOME è stato ritratto presso l’abitazione di COGNOME con una borsa.
In assenza di un concreto riferimento ponderale relativo alla sostanza stupefacente acquistata da COGNOME in data 25 aprile 2022 e posto che lo stesso capo di imputazione fa riferimento ad un «quantitativo imprecisato», il Tribunale, più correttamente, avrebbe dovuto qualificare la condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura cautelare applicata e alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, anche in considerazione del tempus commissi delicti.
Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe illogicamente ritenuto la custodia cautelare in carcere l’unica misura coercitiva adeguata a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate nella specie, ancorché la condotta contestata fosse stata commessa due anni prima dell’adozione della misura coercitiva.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che le condotte illecite contestate al ricorrente si arrestano nel mese di aprile del 2022 e che COGNOME, in seguito all’arresto in flagranza di reato subito in data 18 maggio 2022 per la detenzione di oltre un chilogrammo di marijuana, è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, rispettando le prescrizioni imposte, senza dare adito a censure di sorta.
Il Tribunale del riesame avrebbe, dunque, affermato apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare il tempo silente trascorso dalla commissione del reato per il quale si procede.
Il difensore rileva, inoltre, che l’applicazione della continuazione tra il delit per il quale COGNOME è stato arrestato in flagranza e condannato e quello per cui si procede in questa sede comporterebbe l’irrogazione di una pena inferiore ai limiti di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, avrebbe illegittimamente rimesso questa valutazione al giudice del merito.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato in forme cartolari.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza di un quadro di gravità indiziaria relativamente all’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio contestata al capo 9) dell’imputazione cautelare.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti dal Tribunale a fondamento del proprio apprezzamento.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, non incongruamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base dell’attività di intercettazione e di videosorveglianza svolte nelle date del 20 e del 25 aprile 2022 nella prossimità dell’abitazione di NOME COGNOME, partecipe dell’associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti diretta da NOME COGNOME, nel quartiere Camaro di Messina, con il ruolo di organizzatore di trasferte per l’approvvigionamento della droga e di fornitore.
In entrambe le occasioni le immagini delle videocamere installate dagli inquirenti hanno ripreso il ricorrente recarsi presso l’abitazione di COGNOME e, di seguito, allontanarsene con una busta della spesa gonfia nella parte inferiore, contenente verosimilmente sostanza stupefacente, che COGNOME, prima di allontanarsi, provvedeva a riporre all’interno della propria autovettura. Nell’incontro del 25 aprile venivano, peraltro, captati anche dialoghi tra COGNOME, COGNOME e il figlio di quest’ultimo, relativi ad un ammanco di danaro e al rendiconto di danaro dovuto al fornitore.
Il Tribunale ha, inoltre, rinvenuto non incongruamente una conferma all’ipotesi di accusa, relativa all’acquisto della sostanza stupefacente nelle date del 20 e del 25 aprile 2022, in quanto COGNOME in data 18 maggio 2022 è stato tratto in arresto nella flagranza della detenzione di un chilo di sostanza stupefacente, acquistato poco prima e custodito all’interno di una busta gonfia dello stesso tipo di quelle in precedenza utilizzate dal ricorrente.
Il Tribunale ha, GLYPH inoltre, GLYPH rilevato che all’esito della perquisizione nell’abitazione del capo dell’associazione a delinquere diretta al narcotraffico NOME COGNOME, effettuata in data 9 aprile 2022, era stata rinvenuta un’agenda, riportante nomi e cifre degli acquirenti abituali, e tra gli stessi vi era scritta «ALB», con accanto la cifra «5.000», relativa alla giornata di domenica, e «3.000» relativa al giorno di giovedì, ed erano riportate le annotazioni «bianca 500 gr.» e «fumo 2900».
Il Tribunale ha, dunque, non illogicamente ritenuto che gli episodi criminosi contestati al capo 9) dell’imputazione cautelare, commessi in data 20 e 25 aprile 2022, fossero distinti rispetto all’episodio di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio accertato in occasione del suo arresto in data 18 maggio 2022, in
quanto era decorso quasi un mese dai primi e l’arresto era avvenuto nell’immediatezza della ricezione della droga.
La censura relativa all’applicazione dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. è, inoltre, manifestamente infondata, per lo meno nei limiti delibatori propri sede cautelare, in ragione dell’entità dei quantitativi di sostanza stupefacente abitualmente negoziati dal ricorrente, dimostrati in occasione dell’arresto in flagranza e dalle annotazioni sull’agenda di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo il difensore censura la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura cautelare applicata e alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, anche in considerazione del tempus commissi delicti.
Il motivo è fondato, quanto ai profili di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.
Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo, concreto e attuale di recidiva, in ragione della contiguità di COGNOME ad ambienti criminali ne settore del narcotraffico e, in particolare, all’associazione facente capo a NOME COGNOME, della non occasionalità della condotta illecita accertata e della personalità del ricorrente, gravato da precedenti anche specifici.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente la proporzionalità e l’adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere in considerazione della pena irrogabile e della contestata recidiva.
Il Tribunale ha, da ultimo, escluso di poter formulare una prognosi di applicabilità della continuazione tra il delitto per il quale COGNOME è stato condannat e quelli per i quali si procede in questa sede, con riferimento al mancato superamento della pena di tre anni ai sensi dell’art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen., in quanto questa prognosi è rimessa al giudice del merito ed è estranea alla cognizione del Tribunale del riesame.
Questo argomento è, tuttavia, giuridicamente errato in diritto.
In tema di misure cautelari, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall’art. 275 comma 2 -bis cod. proc. pen., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizione dell’art cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l’applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti astratto per l’applicazione delle misure cautelari (Sez. 6, n. 9438 del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 275289-01, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso
proposto avverso la misura cautelare in carcere disposta in relazione a plurimi reati di evasione, sul presupposto che per effetto della continuazione e della conseguente possibilità di aumentare la pena base fino al triplo, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto irrogabile, all’esito del giudizio, una pena superiore a tre anni di reclusione).
Nel caso di specie la prognosi di applicabilità del regime della continuazione, tra i reati per i quali si procede e quello, già giudicato, per il quale è intervenu l’arresto, non è stata operata dal Tribunale ed è astrattamente favorevole al ricorrente, in quanto gli episodi di cui si controverte sono stati commessi in un ristretto lasso di tempo (20 e 25 aprile 2022 e 18 maggio 2022) e per l’ultimo episodio il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
Questa prognosi deve, dunque, essere operata dal Tribunale del riesame in conformità al disposto dell’art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame dovrà, inoltre, motivare in ordine ad una circostanza di fatto dedotta dal difensore in sede di procedimento di riesame e pretermessa.
Il difensore ha, infatti, dedotto nel procedimento di riesame una circostanza astrattamente idonea a attenuare l’intensità delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie (e, segnatamente, l’osservanza da parte del ricorrente del regime degli arresti domiciliari, senza rilievi di sorta, per l’analogo reato, commesso poco prima ‘T quello per cui si procede), che il Tribunale non ha minimamente considerato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542 – 01).
Alla stregua dei rilievi che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata, al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che si uniformerà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.