Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6848 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 6848  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, n. Belvedere Marittimo INDIRIZZOCs) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 689/24 del Tribunale di Milano del 24/07/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per il suo accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso quella del 02/07/2024 con cui il G.i.p. RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari in relazione alle accuse provvisorie di corruzione propria aggravata (artt. 319, 319bis cod. pen., capo 1 RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria) di alcuni reati connessi (turbativa d’asta, capo 3; rivelazione di segreto d’ufficio, capo 4; emissione di fatture per operazioni inesistenti, capo 12), la prima consumata, secondo l’accusa, in veste di Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, preposto pro tempore al comando del 2. Rgt. Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (Rm), mediante accettazione di svariate utilità da alcuni imprenditori in cambio RAGIONE_SOCIALEa conduzione di gare ad evidenza pubblica in violazione di plurime previsioni di legge.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALEo indagato, che, non contestando il profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria del reato in addebito, concentra le censure su due aspetti.
2.1. Con un primo motivo di doglianza deduce, infatti, violazione di legge e vizi correlati di motivazione con riguardo agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale.
Sostiene la difesa che il luogo di consumazione del più grave reato contestato di corruzione non può essere individuato in Milano.
Una RAGIONE_SOCIALEe utilità di cui si contesta la ricezione è, infatti, consistita nella mess a disposizione di un biglietto per un evento tenutosi al Teatro alla Scala di Milano, il quale venne trasmesso in formato elettronico mediante messaggio whatsapp da parte RAGIONE_SOCIALEa sig. NOME COGNOME (dipendente del gruppo RAGIONE_SOCIALE), ricevendolo l’indagato sul proprio dispositivo cellulare mentre si trovava a Roma, dove risiede e dove all’epoca dei fatti prestava servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto applicabili gli artt. 8 e 9 cod. proc. pen valorizzando la partecipazione a quell’evento RAGIONE_SOCIALEa figlia e RAGIONE_SOCIALEa nipote del ricorrente, facendo in tal modo cattivo governo RAGIONE_SOCIALEe citate previsioni di legge, aggravato dalla contraddittoria affermazione di non poter determinare con certezza il luogo di consumazione del reato, dopo averlo fatto nella maniera erronea sopra indicata.
Il Tribunale, inoltre, non ha fatto buon governo neppure RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, che hanno stabilito come, ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza per territorio in ordine a reati connessi (come nel caso in
esame), qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il giudice competente a decidere deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso il reato che, in via decrescente, si presenta come meno grave rispetto al primo e più grave degli altri reati (Sez. U, n. 40537 del 2009), da individuare nella fattispecie in quello di turbata libertà degli incanti di cui al capo 3 del incolpazione, commesso in Velletri (Rm).
2.2. Con un secondo motivo si deduce ancora la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1322 e 1418 cod. civ. con riferimento al simulato contratto di locazione di un immobile di proprietà di una società RAGIONE_SOCIALEa sorella del ricorrente, utilizzato come schermo per la dazione di corrispettivi in danaro da parte del soggetto locatario (una società riconducibile all’imprenditore NOME COGNOME) in realtà mai venutone nella materiale disponibilità.
La difesa sostiene che la circostanza che, ad un certo punto del rapporto di locazione (in tesi simulato secondo l’accusa), li locatario abbia, invece, iniziato a fruire RAGIONE_SOCIALE‘immobile, non ha comunque avuto l’effetto di sanare la nullità civilistica originaria per mancanza di causa (artt. 1322 e 1418 cod. civ.), con la conseguenza che l’ultima utilità percepita dal ricorrente, corrispondente all’ultimo bonifico eseguito dal locatario, corrisponde alla somma versata in data 23 agosto 2022 con accredito sul conto corrente acceso presso la Banca Unicredit, filiale di INDIRIZZO.
2.3. Con un terzo e ultimo motivo deduce, infine, vizi di legge e di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari.
Il Tribunale di Milano non ha ritenuto rilevanti, ai fini di una attenuazione del regime cautelare e/o RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa misura, la distanza temporale dai fatti, protrattisi al più tardi al mese di dicembre del 2021, oltre che alla intervenuta sospensione dall’incarico.
Anche le ulteriori emergenze investigative portate dal Pubblico Ministero alla attenzione del Tribunale, relative ai contatti intercorsi tra il ricorrente e un altr imprenditore (COGNOME), riguardano in realtà rapporti protrattisi non oltre il mese di dicembre 2022, precedenti circa due anni l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Né i rapporti che medio tempore il ricorrente ha intrattenuto con dirigenti e uomini politici possono rilevare in senso accusatorio, atteso il ruolo ricoperto di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio stampa e pubbliche relazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, così come le richieste di biglietti di partecipazione ad eventi calcistici che lo stesso avrebbe rivolto ad un paio di altri imprenditori.
Il Tribunale ha, infine, attribuito rilevanza cautelare a due ulteriori contratti d locazione di immobili siti in Belvedere Marittimo (zona d’origine del ricorrente),
stipulati, con la RAGIONE_SOCIALE evidenziando che uno di essi è ancora in essere, essendone prevista la scadenza alla data del 30 novembre 2025.
Trattasi, tuttavia, di contratti stipulati nel lontano 2019 dalla cui semplice permanenza di effetti giuridici non può logicamente ricavarsi l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati richiesto dall’art. 274 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.
Prima di affrontare il tema dedotto con il terzo motivo di doglianza relativo alle esigenze cautelari, occorre prendere in esame l’eccezione di incompetenza territoriale formulata con i primi due motivi di ricorso.
Costituisce, infatti, dato acquisito la rilevabilità RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza territorial da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione anche nei procedimenti cautelari personali e la valenza RAGIONE_SOCIALEe sue determinazioni (v. Sez. 1, n. 9413 del 14/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 255065; Sez. 1, n. 20992 del 29/04/2011, confl. comp. in proc. De Vito Piscicelli, Rv. 250117).
Nella specie, tuttavia, non si può non tener conto RAGIONE_SOCIALEa novità processuale partecipata a questa Corte dallo stesso difensore del ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio – riguardante l’avvenuto passaggio del procedimento alla fase dibattimentale a seguito di emissione di decreto di citazione a giudizio con rito immediato (art. 459 cod. proc. pen.).
Da tanto deriva un’immediata conseguenza: il giudice competente per l’applicazione, la modifica e/o la revoca RAGIONE_SOCIALEe misure personali cautelari è oggi quello che procede e vale a dire il Tribunale di Milano in sede di cognizione.
Ferma restando, infatti, l’astratta titolarità di questa Corte di legittimità pronunciarsi sul tema nell’ambito del procedimento incidentale cautelare, una sua eventuale pronuncia di incompetenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 cod. proc. pen., con la conseguente indicazione del G.i.p. competente, non potrebbe in nessun caso travolgere il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 279 cod. proc. pen., rimanendo, pertanto, priva di effetti.
Né si può sostenere che l’eccezione sollevata resti, a causa RAGIONE_SOCIALEa progressione processuale, priva di risposta, atteso che in forza del vigente art. 24-bis, comma 1, cod. proc. pen., prima RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare o, se questa
manchi (come nel caso di rito immediato), entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, la questione sull’individuazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale può essere rimessa, anche di ufficio, a questa Corte di cassazione, anche in caso di intervenuto respingimento da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare (art. 21, comma 2, ult. parte, cod. proc.).
Resta, però, fermo che è solo il giudice procedente a dover apprezzare l’eventuale sussistenza di profili di incertezza e a decidere di investire o meno RAGIONE_SOCIALEa questione la Corte di legittimità, al riguardo essendo stato già affermato il principio secondo cui risulta precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. quando il giudice investito RAGIONE_SOCIALEa questione sia certo RAGIONE_SOCIALEa propria competenza o per converso RAGIONE_SOCIALEa propria incompetenza, dovendo in tali eventualità adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l’eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979).
Per le ragioni appena esposte, il primo ed il secondo motivo di censura vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Diverse considerazioni si impongono con riferimento al secondo motivo di doglianza in tema di attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari in relazione alla misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti del ricorrente.
Deduce la difesa che da un lato le condotte illecite risalgono al più tardi al mese di dicembre 2021, precedendo, quindi, di oltre due anni e mezzo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura e dall’altro che il ricorrente è stato nelle more sospeso dal servizio, non prima di essere stato comandato a ricoprire un ruolo non operativo come quello di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio Pubbliche Relazioni RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, inoltre, la difesa che quegli elementi (v. supra par. 2.3 del Ritenuto in fatto) valorizzati al fine di ribadire la sussistenza di esigenze di cautela non posseggono quella pregnanza loro attribuita dal Tribunale, sicché la motivazione sul punto risulterebbe illogica o gravemente contraddittoria.
Il Collegio non condivide appieno le critiche espresse al provvedimento sul punto, atteso che in ogni caso quei fatti, obiettivamente accertati, sono stati legittimamente apprezzati dal Tribunale in funzione del giudizio demandatogli ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 274, lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) e lett. c) (pericolo di reiterazione dei reati per cui si procede), giudizio che per quanto non condiviso dalla difesa non comporta ipso facto che sia affetto da vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione e tanto meno da violazione di legge.
Resta, invece, il dato indiscutibile che persiste uno iato temporale consistente tra l’epoca di consumazione RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite, al più tardi dispiegatesi nel mese di dicembre 2021 e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura avvenuta a distanza di oltre due anni e mezzo dalle stesse.
Una volta, inoltre, posto il tema RAGIONE_SOCIALEa vigenza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, non può non venire il rilievo, anche per le ragioni di decorrenza temporale appena indicate, il profilo RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità di quella in concreto applicata in funzione dei titoli di reato per cui si procede.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato il principio che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il principio di proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato, come nella specie, nel rischio di abuso dei pubblici poteri o RAGIONE_SOCIALEa qualità, il giudice deve preventivamente verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa sospensione dallo esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282181).
E ancora che è illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l’applicazione, al pubblico ufficiale autore di delitti contro la Pubblica Amministrazione, RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui egli svolge la propria attività lavorativa, qualora in tal modo si sia voluto esclusivamente contenere il pericolo di reiterazione di reati RAGIONE_SOCIALEa stessa specie, atteso che la stessa esigenza può essere efficacemente soddisfatta attraverso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa meno grave misura interdittiva RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio (Sez. 6, n. 32402 del 16/07/2010, COGNOME, Rv. 248323).
Dal momento che il Tribunale paventa che la sola misura disciplinare di sospensione dal servizio non sia in grado di eliminare il rischio di reiterazione dei reati, attesa la sua natura interinale (pag. 26 ord.) e, può aggiungersi, la dipendenza da determinazioni proprie RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di appartenenza, dovrà essere esplorata l’eventualità che la corrispondente misura adottabile dal giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 cod. proc. pen. possa dispiegare un’efficacia diversa e superiore rispetto a quella amministrativa e quanto meno equipollente a quella coercitiva ora in vigore, al prezzo di un minor sacrificio per lo status libertatis del ricorrente.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale indicato in dispositivo.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 309 comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, 9 gennaio 2025