Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34468 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI (PA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportata alla requisitoria in atti e ha conclusoe per l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, COGNOME NOME, che si è riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, quale promotore RAGIONE_SOCIALE‘associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 309/1990), pluriaggravato dalla recidiva specifica e reiterata, nonché dal fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dall’essersi avvalso RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione derivante dal lo stesso vincolo associativo. Per l ‘accusa , il NOME, pur essendo agli arresti domiciliari, sarebbe stato supervisore del mercato degli stupefacenti nel territorio carinese su incarico dei capi mafiosi, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il G.I.P. ha desunto la gravità indiziaria da varie intercettazioni che
dimostravano l’incarico dato al NOME di riordino del traffico di droga, di supervisione su altri spacciatori, di referente che versava regolarmente la quota di denaro al vertice mafioso: insomma, il detto indagato avrebbe costituito un rilevante “snodo” comunicativo e di supervisione.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha rigettato la richiesta difensiva di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare in carcere . Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza genetica contenesse un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEa posizione d el NOME (precisamente alle pagine 976 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa detta ordinanza), confermando la sussistenza dei gravi indizi sul ruolo di supervisore e l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere in ragione RAGIONE_SOCIALEe rilevanti esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione) derivanti dal contesto mafioso.
Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, di seguito sintetizzato.
3.1. Col primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del riesame ex artt. 292 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Il ricorrente assume che il G.I.P. avrebbe riprodotto quasi integralmente il provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, senza svolgere alcuna autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEa posizione individualizzante del ricorrente, quanto ai gravi indizi ed alle esigenze cautelari, riferite indistintamente alla generalità degli indagati.
La difesa sostiene che l’esposizione dei gravi indizi , contenuta da pagina 976 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare in carcere , sarebbe meramente descrittiva RAGIONE_SOCIALEe emergenze investigative e non costituirebbe quella autonoma valutazione richiesta dal legislatore. Vengono allegati al ricorso i passaggi in cui il G.I.P., pur menzionando il COGNOME come ‘protagonista del mandato di riordino del settore dei traffici di stupefacenti e di coordinamento RAGIONE_SOCIALEe piazze di spaccio’, si limiterebbe a un rinvio per relationem alla richiesta del Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, la difesa sottolinea che il G.I.P. si sarebbe limitato ad affermare in generale il «pericolo di inquinamento probatorio» e il «pericolo di reiterazione» per tutti gli indagati, senza individuare elementi specifici riferibili al COGNOME. Si osserva, ad esempio, che il Giudice ha motivato sulla presunzione di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere facendo riferimento a reati di estorsione o all’associazione RAGIONE_SOCIALE ex art. 416 -bis cod. pen., fattispecie di reato, però, non ipotizzate a carico del ricorrente.
In definitiva, la difesa sostiene che il Tribunale collegiale, anziché annullare
l’ordinanza per difetto di motivazione, avrebbe confermato la misura con una motivazione illogica e contraddittoria, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto mancherebbe un’autonoma valutazione da parte del G.I.P..
3.2. Col secondo motivo si lamentano la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e l’ illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e sulla qualifica di promotore.
La difesa censura la valutazione operata dai giudici di merito per vari aspetti. Ricorda che le intercettazioni ambientali rilevanti a diretto carico del ricorrente fossero solo due (in data 7 luglio 2021 e 12 gennaio 2023) e che nel periodo in questione il NOME era agli arresti domiciliari, circostanza che ostacolava l’esercizio del ruolo attribuitogli.
Lamenta l’indebita valorizzazione di conversazioni tra terzi, come quella tra il COGNOME e d il COGNOME del 18 febbraio 2022, da cui si desumeva che, al più, i due «ipotizzavano» il ruolo del COGNOME come causa RAGIONE_SOCIALE‘atteggiamento defilato del COGNOME: senza che fosse indicato quale specifico elemento indiziario si ricavasse da tale captazione. Anche la conversazione del 12 gennaio 2023 , in cui emergeva che il COGNOME aveva chiesto al COGNOME l’autorizzazione ad acquistare stupefacenti da fornitori diversi da quelli indicati dal sodalizio, non spiegherebbe -secondo la difesa -il ruolo di ‘supervisore’ attribuitogli.
La mancata contestazione di reati-fine contestati e l’assenza di contatti con altri presunti sodali (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) sarebbero state pretermesse dai giudici di merito, evidenziando la carenza di un contributo stabile e permanente all’associazione.
Parte ricorrente contesta, poi, l’equazione tra ‘supervisore’ e ‘promotore’ , operata dal Tribunale, definita un «claudicante sillogismo» privo di logica, nonché l’omessa risposta alle specifiche doglianze mosse nei motivi nuovi: come quella relativa alla captazione del 13 gennaio 2023 (in cui il COGNOME affermava che il NOME non avesse mantenuto attivo alcun canale di approvvigionamento) o quella relativa ad un ‘ intercettazione del 18 febbraio 2022, in cui l’indagato era definito un ‘carabiniere’ , ovvero un collaborante con le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
In definitiva, non sarebbe spiegato quale sarebbe stata la condotta da qualificare come stabile contributo all’associazione .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura di cui al primo motivo -circa la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare e, per conseguenza, di quella di riesame per assenza di autonoma motivazione –
è infondata.
In generale, la dichiarazione di nullità va limitata ai casi in cui la motivazione manchi del tutto o si risolva in clausole di stile tali da impedire di individuare la ratio decidendi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839-01): in altri termini, quando vi sia un acritico rimando ad altra motivazione, senza che emergano le ragioni per cui le tesi difensive contrapposte non siano state accolte e, dunque, la motivazione del primo giudice manchi del tutto.
Anzi, è stato ribadito, pur dopo le modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale, quale giudice del riesame, di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo i casi di motivazione mancante sotto il profilo grafico o del tutto apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi indizianti (così Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01 e Sez. 3, n. 19700 del 06/02/2018, Rv. 272875-01, la quale, ad esempio, ha ritenuto che in sede di riesame possa integrarsi la motivazione in RAGIONE_SOCIALE alle esigenze cautelari di particolare rilevanza di cui al comma quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 275 cod. proc. pen., trattandosi di una insufficienza incidente solo sulla scelta RAGIONE_SOCIALEa misura, non sull’ an , non rientrante nel divieto di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.).
In definitiva, la dichiarazione di nullità presuppone l’assoluta mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, come rilevato dal Tribunale collegiale, l’ordinanza genetica, pur riproducendo ampie parti RAGIONE_SOCIALEa richiesta del Pubblico Ministero, contiene un autonomo capitolo (pagg. 976 ss.) dedicato alla posizione del COGNOME, ove si ricostruisce il suo ruolo di supervisore del traffico di droga su mandato dei capi mafiosi, si richiamano alcune conversazioni intercettate (del 7 luglio 2021, del 17 -18 febbraio 2022 e del 12 gennaio 2023) e si dà atto del contributo del ricorrente nella gestione RAGIONE_SOCIALEe piazze di spaccio e nell’ampliamento dei canali di approvvigionamento. È quindi possibile individuare l’autonoma valutazione in RAGIONE_SOCIALE sia alla ritenuta gravità indiziaria, sia alle esigenze cautelari, integrate dal richiamo al contesto mafioso in cui il reato associativo era stato consumato, sia ai precedenti RAGIONE_SOCIALE‘indagato.
In presenza di tale apparato argomentativo, non ricorre l ‘ ipotizzata nullità. Né può rilevare la circostanza che l’ordinanza genetica sia in parte copiata dal provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, poiché, come detto, la
giurisprudenza non vieta, di per sé, la motivazione che faccia rinvio ad altri atti, quando il giudice abbia svolto un reale vaglio critico, come risulta, per quanto detto, nel caso in esame.
Le doglianze riguardanti la valutazione del quadro indiziario (di cui al secondo motivo) sono, invece, radicalmente inammissibili, poiché tendono a sollecitare una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità, per giunta sulla base di meri stralci di prove.
2.1. Anzitutto, va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, du nque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Anche il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova -la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato -può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
La deduzione di vizi motivazionali asseritamente decisivi è, poi, radicalmente inammissibile, per genericità, ove si alleghino stralci di prove, non trascritte o allegate per intero o almeno indicate nella loro collocazione all’interno del fascicolo, non potendo la Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601-01).
A pena di inammissibilità, parte ricorrente deve, dunque: a) trascrivere,
allegare o indicare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare, al suo interno, il dato probatorio di interesse, dare la prova RAGIONE_SOCIALEa sua certa verità e spiegare perché sia radicalmente incompatibile con il provvedimento impugnato e ne comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedano Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circa l’incensurabilità RAGIONE_SOCIALEa valutaz ione RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 25009301, circa l’incensurabilità RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari e sulla adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura.
Ed ancora, va chiarito che il contenuto di intercettazioni, da cui emergano chiari (e credibili) elementi d’accusa nei confronti di un terzo soggetto, può costituire fonte probatoria diretta ed esclusiva RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza di questi o avere natura indiziaria (richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), senza che abbisogni di riscontri ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 27569 del 08/04/2025, non massimata).
Inoltre, l’interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni costituisce questione di fatto, sindacabile soltanto nei limiti RAGIONE_SOCIALEa manifesta illogicità o del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, cioè del l’indicazione di un contenuto diverso da quNOME reale, che sia anche decisivo. Come già affermato, infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quNOME reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558-01).
2.2. Nel caso di specie, la generica indicazione di meri stralci di prove non consente, in radice, alcuna valutazione di fondatezza del vizio dedotto.
Tanto più, poi, che, con motivazione in sé esente da vizi i giudici di merito sono concordi nell’affermare che, in base alle intercettazioni da essi indicate (di cui non si lamentano travisamenti), il NOME svolgesse, con continuità, un ruolo di supervisore e organizzatore del traffico di stupefacenti a RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ricostruito, in dettaglio, il ruolo del COGNOME, prendendo le mosse dall’incontro del 7 luglio 2021 tra questi, il COGNOME e lo COGNOME ( si veda l’ordinanza genetica, par. B4.3). In quell’occasione, il capo mafioso COGNOME aveva incaricato lo COGNOME di riorganizzare la piazza di spaccio di RAGIONE_SOCIALE e di mettere ‘in riga’ i pusher locali, affidandolo, però, alla supervisione del COGNOME. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, il COGNOME si era già lamentato RAGIONE_SOCIALEa disorganizzazione del mercato e RAGIONE_SOCIALE ‘inaffidabilità di altri soggetti, tanto da sottolineare come «non c’è stata mai una persona affidabile», salvo proprio il NOME. Da tale contesto il giudice desume che costui, pur detenuto agli arresti domiciliari, godeva di credito presso i vertici mafiosi e, grazie a tale NOME, doveva ‘riportare all’RAGIONE_SOCIALE e allontanare NOME‘ (ossia uno dei pusher che creava problemi) con l’uso RAGIONE_SOCIALEa violenza se necessario e supervisionare lo NOME, verificando che rispettasse le regole del sodalizio, riferendo di eventuali criticità ai capi.
Il Giudice per le indagini preliminari richiama, poi, una serie di captazioni successive per dimostrare la continuità del ruolo del NOME. Le conversazioni del 17 e 18 febbraio 2022 tra il COGNOME, il NOME ed il COGNOME mostravano che il NOME fosse ancora ritenuto parte integrante del sodalizio e continuasse a ‘ricevere’ lo NOME. In particolare, il COGNOME, riferendosi a l NOME con l’appellativo di ‘NOME‘, confermava che quest’ultimo doveva sorvegliare il comportamento RAGIONE_SOCIALEo NOME, che aveva di nuovo causato problemi.
Nella conversazione del 3 gennaio 2023, invece, secondo l’ordinanza genetica, il coindagato COGNOME aveva informato il COGNOME che il COGNOME stava organizzando un incontro con spacciatori palermitani per ottenere forniture a condizioni più vantaggiose. Il COGNOME aggiungeva che il ricorrente era partecipe di questa iniziativa e che lo avrebbero contattato a breve. Per il Giudice per le indagini preliminari, questa circostanza confermava che il COGNOME non solo vigilasse sulla piazza di spaccio, ma prendesse parte alle decisioni strategiche in materia di approvvigionamento, mantenendo rapporti con diversi sodali (COGNOME, COGNOME, COGNOME e altri).
Particolarmente significativa, secondo il Giudice per le indagini preliminari, è la captazione del 12 gennaio 2023, in cui il COGNOME si confronta direttamente con il COGNOME. Da un lato, il COGNOME riferisce le lamentele del fornitore COGNOME («si è lamentato… ma c’è bisogno che noi gli dobbiamo dare questa importanza?»), svolgendo un chiaro compito informativo; dall’altro, chiede e ottiene l’autorizzazione a discostarsi RAGIONE_SOCIALE‘assetto consolidato del circuito di distribuzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, così assoggettandosi, secondo l’ordinanza genetica, all’autorità gerarchica d el RAGIONE_SOCIALE, pur godendo di sufficiente credito
da convincerlo a modificare le regole di distribuzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
NNOME stesso incontro, peraltro, il COGNOME aveva informato -sempre secondo l’ordinanza genetica il NOME che il COGNOME aveva versato 500,00 euro «anche per conto » RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME. Ciò dimostrerebbe, secondo il giudice, l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere contributivo verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l’integrazione stabile e organica d el COGNOME nell’organizzazione.
In sintesi, anche il Tribunale, quale giudice del riesame, ha rimarcato:
-la partecipazione del NOME NOMENOME d NOME quale responsabile RAGIONE_SOCIALEa piazza di INDIRIZZO;
-il ruolo di collegamento con il COGNOME, al quale riportava le lamentele raccolte sul territorio;
-l ‘ iniziativa di discostarsi dall’assetto consolidato del circuito di distribuzione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, previa autorizzazione del COGNOME;
-l’adempimento del contributo economico alla RAGIONE_SOCIALE e il supporto al COGNOME nel versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute.
Tali elementi, desunti dalle captazioni ambientali e dalle perquisizioni che hanno confermato l’esistenza di un sodalizio stabilmente dedito al traffico di cocaina e crack , sono stati reputati dal giudice del riesame idonei a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa struttura criminale e la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con essa da parte del ricorrente.
Il fatto che il NOME fosse agli arresti domiciliari ha -per il provvedimento impugnato (p. 7) -solo rallentato la sua operatività, ma non gli ha impedito di continuare a gestire aspetti cruciali del traffico illecito e di mantenere contatti costanti con i vertici mafiosi e con chi si occupava RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio.
L’ordinanza genetica e quella qui impugnata valorizzano il controllo, da parte del COGNOME, affinché lo COGNOME e il suo gruppo di pusher rispettassero le regole del sodalizio, evitando comportamenti che potessero arrecare pregiudizio allo stesso . Ed ancora, secondo il Giudice per le indagini preliminari, ‘COGNOME, nel commentare negativamente i trafficanti che operavano sul territorio, implicitamente esprimeva un apprezzamento su come invece fosse affidabile il COGNOME‘ (p. 342 ordinanza geneti ca).
Questo tipo di ‘controllo’ affidato al ricorrente, in definitiva, è stato ritenuto grave indizio RAGIONE_SOCIALEa qualifica del COGNOME come figura di riferimento del sodalizio, con funzioni non solo di vigilanza, ma anche di impulso e coordinamento: quindi, una figura, secondo l’ordinanza genetica e quella di riesame (con motivazioni esenti da vizi), assimilabile a quella del promotore.
Insomma, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale desumono, da una serie di conversazioni, che il NOME fosse al centro RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEo spaccio nel territorio di RAGIONE_SOCIALE: egli partecipa all’NOME d NOME COGNOME, ne controlla l’operato, gestisce i rapporti con i vertici mafiosi, propone modifiche strategiche alle modalità di approvvigionamento e assolve l’onere contributivo economico. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito per configurare un rap porto stabile e organico con l’associazione criminosa e per giustificare, sul piano cautelare, la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere.
Le doglianze circa la presunta insufficienza RAGIONE_SOCIALEe captazioni o il riferimento a conversazioni nelle quali l’indagato sarebbe definito ‘carabiniere’ sono inammissibili, anzitutto, perché riportano stralci di prove, risultando totalmente generiche (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26360101).
In ogni caso, da quanto è dato desumere dalle allegazioni di parte ricorrente, le stesse non evidenziano un travisamento decisivo, tale, cioè, come anzidetto, da scardinare il ragionamento dei giudici di merito, ma propongono una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALEe prove, inammissibile in questa sede (in cui, ad esempio, non si può, evidentemente, verificare se l’ appellativo di ‘carabiniere’ si riferisse al ricorrente ed avesse proprio l’accezione che gli ha dato parte ricorrente, e non un’altra).
Circa la ritenuta figura di promotore, è opportuno ribadire, in diritto e in generale, che nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati ( ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01; Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01).
In particolare, è definito ‘organizzatore’ o ‘promotore’ anche solo chi svolga compiti di coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘organismo criminale (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737-01; Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 267760-01). Del resto, tale veste non può, per logica, spettare solo a chi ‘fa nascere’ il sodalizio, ma anche a chi, a sodalizio già costituito, ne accresce, con la sua attività di coordinamento e supervisione RAGIONE_SOCIALE‘altrui attività illecita, le potenzialità criminali.
Dunque, chi sovrintende ed organizza l’altrui attività, nell’ambito del
sodalizio, può ben essere definito promotore RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Né, comunque, parte ricorrente chiarisce per quale ragione la detta attività di supervisione e coordinamento, pur se non definita letteralmente di ‘promozione’ RAGIONE_SOCIALE‘associazione, sarebbe aliena al profilo direttivo comunque chiaramente delineato in capo al ricorrente.
Quanto, infine, alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, è stato già rilevato, da questa Corte, che non è viziata l’ordinanza del giudice che dia una motivazione “collettiva” RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l’obbligo di individualizzazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe situazioni consenta anche una sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni (così Sez. 2, n. 5566 del 16/01/2014, COGNOME Maio, Rv. 258273-01, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari; confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12559 del 01/12/2004, dep. 2005, Polito, Rv. 231314-01).
Per giunta, in concreto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa doppia presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari e di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3bis , cod. proc. pen. e richiamata correttamente sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale collegiale, nulla di specifico ha opposto parte ricorrente, che, anche in questa sede, si è limitato a censurare una valutazione complessiva che, come appena detto, di per sé non è vietata.
Secondo i conformi provvedimenti di merito, insomma, non sussistono elementi idonei a superare detta presunzione e, al contrario, vi sono elementi per affermare, nNOME specifico, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.. In particolare, essi rammentano che:
-gli indagati (alcuni dei quali protagonisti di pestaggi e spedizioni punitive) potrebbero avvalersi di complici non identificati e del ‘dispiegamento di mezzi di RAGIONE_SOCIALE‘ per intimidire o subornare persone informate sui fatti (p. 994 ordinanza genetica);
-le ‘spiccate potenzialità criminali’ degli indagati, desumibili dalle modalità violente di esecuzione di alcuni dei delitti contestati e dal ruolo ricoperto anche da chi non è affiliato all’associazione RAGIONE_SOCIALE , operando, tuttavia, in un contesto di ‘interazioni tipicamente mafiose’ ( pagine 995 ordinanza genetica e 6 provvedimento impugnato), palesano il pericolo di reiterazione del reato è dedotto.
In conclusione, nessuna RAGIONE_SOCIALEe censure dedotte coglie e il ricorso va
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 29/09/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME