Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 01 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova terapeutico di tipo comunitario, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, ritenendola prematura alla luce de r reati commessi e delle molte segnalazioni per reati di truffa e insolvenza fraJdolenta commessi sino ai primi mesi del 2023, dimostrativi di una personalità fortemente incline a delinquere e di una revisione critica ancora non approfondita;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale valutato se il trattamento richiesto contribuisca al suc recupero e alla prevenzione dal pericolo di recidivanza, e per non avere basato la decisione sulla relazione di sintesi della équipe trattamentale, favorevole alla concessione della misura alternativa, in quanto pervenuta dopo l’adozione della decisione, omettendo quindi una valutazione approfondita dell’idoneità del programma terapeutico;
preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 26/03/2024;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo sufficiente, non illogico e non contraddittorio l’idoneità della misura alternativa richiesta, anche fondandosi sulla relazione di sintesi che, come ammesso dal ricorrente, è comunque pervenuta prima della stesura della motivazione, ed avendo valutato che l’applicazione di tale misura sia prematura, apparendo necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria alla luce della personalità incline a delinquere e della prosecuzione dell’attività criminosa fino all’inizio del 2023, elementi che fanno ritenere elevata la pericolosità sociale del ricorrente, e non adeguatamente approfondita la revisione critica del proprio passato criminale;
ritenuto che debba essere ribadito il principio di progressione trattamentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può
legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine de soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P. Q.114.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente