Progressione Trattamentale: Quando gli Elementi Positivi Non Bastano per la Prova
L’ordinanza in esame offre un’importante riflessione sul percorso di reinserimento dei condannati, chiarendo come il principio di progressione trattamentale giochi un ruolo cruciale nella concessione delle misure alternative alla detenzione. Anche in presenza di segnali positivi, come un periodo senza nuovi reati e una progettualità futura, il giudice può ritenere più adeguata una misura più contenitiva, come la detenzione domiciliare, rispetto all’affidamento in prova. Analizziamo la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Prova alla Detenzione Domiciliare
Un uomo, condannato per diversi delitti, presentava al Tribunale di Sorveglianza una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. A sostegno della sua istanza, evidenziava alcuni elementi favorevoli: l’assenza di procedimenti penali pendenti, il fatto che l’ultimo reato risalisse a diversi anni prima (2017), una chiara progettualità per il proprio futuro personale e professionale, e l’esito positivo del periodo di osservazione in carcere.
Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta, concedendo al suo posto la detenzione domiciliare. La motivazione si basava sulla valutazione complessiva della personalità del soggetto: i numerosi reati commessi, anche durante periodi di detenzione, e l’attuale mancanza di un’attività lavorativa concreta, portavano a ritenere che una misura più ampia come l’affidamento in prova non fosse ancora idonea a prevenire il rischio di recidiva.
L’Analisi della Cassazione e il Principio di Progressione Trattamentale
L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Sosteneva che il Tribunale avesse fondato la sua decisione unicamente sui precedenti penali, ignorando gli elementi positivi emersi.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la correttezza dell’operato del Tribunale di Sorveglianza. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione sull’idoneità delle misure alternative deve essere completa, bilanciando sia gli aspetti positivi che quelli negativi.
Il punto centrale della decisione risiede nel ribadire il principio di progressione trattamentale. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, stabilisce che il percorso di rieducazione deve essere graduale. Anche di fronte a un comportamento positivo del detenuto, il giudice può legittimamente considerare necessario un ulteriore periodo di osservazione e controllo prima di concedere misure che offrono ampia libertà.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la concessione dell’affidamento in prova fosse prematura. La personalità del ricorrente, descritta come ‘incline a delinquere’ sulla base delle condotte passate, e la mancanza di concretezza nel progetto lavorativo, sono stati considerati elementi indicativi di un’elevata pericolosità sociale e di un concreto rischio di recidiva.
La detenzione domiciliare è stata quindi vista come un passo intermedio necessario. Questa misura, pur essendo meno afflittiva del carcere, consente un controllo più stretto rispetto all’affidamento in prova e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di osservazione per verificare l’effettiva attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni e a reinserirsi positivamente nella società. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessaria cautela, specie quando i reati commessi indicano una notevole capacità a delinquere.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la valutazione per la concessione di una misura alternativa non è un mero calcolo matematico tra elementi positivi e negativi. Il giudice deve compiere un’analisi prognostica complessa, guidata dal principio di progressione trattamentale. La finalità è duplice: garantire la rieducazione del condannato e, al contempo, tutelare la sicurezza della collettività. Pertanto, la scelta di una misura più restrittiva come la detenzione domiciliare non rappresenta una bocciatura del percorso del condannato, ma una tappa necessaria e prudenziale nel suo graduale cammino verso il pieno reinserimento sociale.
È sufficiente dimostrare elementi positivi, come l’assenza di nuovi reati, per ottenere l’affidamento in prova?
No. Secondo l’ordinanza, anche in presenza di elementi positivi, il giudice deve valutare la personalità complessiva del condannato, la sua pericolosità sociale e il rischio di recidiva. Se questi fattori sono ritenuti elevati, una misura con ampia libertà può essere considerata prematura.
Cosa si intende per principio di progressione trattamentale?
È il principio secondo cui il percorso rieducativo del condannato deve essere graduale. Si parte da misure più restrittive per poi passare, solo a seguito di una valutazione positiva del comportamento, a misure che concedono maggiore libertà, come l’affidamento in prova.
Perché il Tribunale ha concesso la detenzione domiciliare invece della prova ai servizi sociali?
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante alcuni segnali positivi, la personalità del soggetto, i suoi precedenti e la mancanza di un progetto lavorativo concreto indicassero un elevato rischio di ricaduta nel reato. La detenzione domiciliare è stata considerata una misura più adeguata per garantire un ulteriore periodo di osservazione e controllo prima di un’eventuale concessione di una misura più ampia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 15 novembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare, ritenendo che la misura alternal:iva più ampia non sia idonea alla sua rieducazione e alla prevenzione dal rischio di recidivanza, stanti i molti delitti commessi, anche nei periodi di detenzione carceraria, e stante l’attuale mancanza di un’attività lavorativa;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, per avere fondato il rigetto dell’istanza di affidamento in prova solo sui suoi precedenti penali, e contraddicendo gli elementi positivi di cui ha riconosciuto la sussistenza, quali l’assenza di procedimenti pendenti, la risalenza al 2017 dell’ultimo reato, la progettualità quanto al proprio futuro personale e professionale, e l’esito favorevole dell’osservazione carceraria;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo sufficiente, non illogico e non contraddittorio l’idoneità delle due misure alternative richieste a contribuire alla rieducazione del condanNOME e a prevenire la sua ricaduta nel reato, alla luce degli elementi positivi e negativi indicati, ed avendo ritenuto che l’applicazione di una misura alternativa che concede ampia libertà sia prematura, apparendo necessario un ulteriore periodo di osservazione e di controllo alla luce della personalità incline a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle condotte precedenti e della attuale mancanza di concretezza circa il progetto lavorativo, elementi che fanno ritenere elevati la sua pericolosità sociale e il rischio di recidivanza;
ritenuto che debba essere ribadito il principio di progressione trattamentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine de soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una
verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente