Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51411 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51411 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità d ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze proposte da NOME COGNOME per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova o, in subordine, la semilibertà per espiare la pena unificata di quattro anni e sei mesi di reclusione a lei inflitta.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di semilibertà per non avere la detenuta scontato almeno la metà della pena inflitta, e comunque ha ritenuto non maturi i tempi per una sperimentazione in esterno della detenuta, stanti le condanne già riportate, la pendenza di un procedimento penale e il parere negativo reso dall’équipe di osservazione della casa di reclusione di Trani, che ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva a causa della personalità fragile e influenzabile della stessa, che solo di recente ha mostrato una maggiore consapevolezza critica verso le proprie condotte antisociali. Ha ritenuto perciò necessaria una sperimentazione più graduale della possibilità di un trattamento esterno, attraverso la concessione di permessi-premio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 e 178 cod.proc. pen, e 47 e 50 Ord.pen.
In primo luogo se ella avesse chiesto in via principale l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà avrebbe potuto esserle concessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, Ord.pen, nonostante non abbia espiato almeno la metà della pena, essendo condannata per reati comuni ed avendo ricevuto un parere favorevole dell’équipe di osservazione, l’attestazione di non pericolosità da parte dei Carabinieri, con le informative in atti, e avesse già ottenuto la detenzione domiciliare, svolta senza rilievi, in relazione ad una precedente espiazione.
Il provvedimento impugnato non menziona questa precedente vicenda, ma il già avvenuto esperimento positivo di una misura alternativa non può non estrinsecare una valenza positiva. La decisione è, quindi, irragionevole e immotivata, non avendo il Tribunale apprezzato i progressi compiuti e il consolidato percorso di reinserimento già affrontato.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico e diretto a chiedere una rivalutazione nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La motivazione del provvedimento impugnato fa leva, in modo congruo e non illogico, sul principio di progressione trattamentale, fornendo indici concreti del carattere prematuro dell’ammissione della istante ai benefici richiesti, dell’affidamento in prova e della semilibertà.
Il Tribunale ha applicato in modo corretto il principio ribadito costantemente da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Ha valutato, infatti, che la istante annovera un passato criminale non modesto in quanto, oltre ad essere detenuta in espiazione di una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, per delitti commessi tra il 2007 e il 2014, ha riportato due ulteriori condanne per reati risalenti al 2009, ed ha in corso un procedimento per falso ideologico commesso nel 2015. Inoltre ha valutato, alla luce dell’osservazione compiuta dalla équipe trattamentale della casa di reclusione di Trani, che la stessa ha solo recentemente mostrato una maggiore consapevolezza critica per le condotte criminali passate, e che manifesta un rischio di recidiva, a causa della personalità fragile ed influenzabile che l’ha portata, in passato, a concorrere in progetti criminosi formulati da terzi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’indicazione della necessità di una più graduale sperimentazione dell’affidabilità della condannata nei contatti con l’ambiente esterno, da svolgere mediante la concessione di permessi premio, è quindi logica e fondata su elementi valutativi oggettivi.
Il ricorso non si confronta con questa valutazione circa la scarsa affidabilità della detenuta a causa della sua personalità fragile e del solo recente inizio di una revisione critica del suo passato, limitandosi ad evidenziare i comportamenti positivi tenuti durante la detenzione in carcere e durante una precedente detenzione domiciliare. GLYPH Esso risulta perciò generico, oltre che infondato.
Non tiene conto, infatti, dell’esito complessivo dell’osservazione compiuta alla équipe trattamentale, che non è pienamente positivo in quanto, pur
esprimendo un parere favorevole all’ammissione alle misure alternative alla detenzione, evidenzia il predetto rischio di recidiva in caso di esperienze all’esterno del carcere condotte senza un adeguato supporto. Inoltre il ricorso critica l’omessa valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della positività dell’esperienza di una misura alternativa già applicata in epoca precedente, senza rilevare che la misura concessa in quella occasione era quella della detenzione domiciliare, avente quindi un carattere detentivo, mentre l’istanza avanzata è relativa a forme di espiazione non detentive o solo parzialmente detentive. Altrettanto irrilevante è la condotta corretta tenuta all’interno della struttura carceraria, laddove la valutazione del tribunale di sorveglianza attiene alla scarsa affidabilità della istante in ordine ad una misura alternativa che escluda completamente la detenzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente