Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Udine il 17/10/1991
avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 settembre 2022 dal Tribunale di Udine nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt 56-582, 612 e 635 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME Nicola COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il
profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 15 cod. pen.), il mancat assorbimento del reato di minaccia (commesso brandendo all’indirizzo della persona offesa una bottiglia) in quello di tentate lesioni (commesso rompendo la suddetta bottiglia e scagliandola contro la medesima persona offesa), dovendosi ritenere la prima condotta assorbita, quale necessario antecedente causale, nel fatto tipico del secondo delitto.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
L’intera sequenza aggressiva, secondo la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito (intangibile nella presente sede), ha avuto luogo in una sostanziale unicità di contesto, come evidenziato a partire dalla rubrica imputativa e mai revocato in dubbio in entrambe le sentenze, i cui apparati motivazionali, fondati su omogenei criteri di valutazione del materiale istruttorio, si saldano in un unico complessivo corpo decisionale.
2.1. Il delitto di minaccia, dunque, deve ritenersi assorbito in quello di lesioni tentate, in quanto la condotta dell’imputato (brandire una bottiglia di vetro, romperla e scagliarla contro la persona offesa) si è risolta di fatto in un’unica azione, posta in essere in concreto senza soluzioni di continuità. Tra i due reati, di conseguenza, si è verificato un fenomeno di “progressione criminosa” (cfr. Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021, F., Rv. 281250-01, secondo cui tale istituto si configura quando l’intensificazione di una medesima attività determini la modificazione del titolo del reato), risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave delitto di cui agli artt. 56 e 582 cod. pen.
2.2. La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259730-01).
Nel caso di specie, sulla scorta delle riflessioni che precedono, non è revocabile in dubbio l’unicità del comportamento criminoso, di modo che la questione di diritto su cui si incentra il ricorso risulta pienamente deducibile.
3. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente all’affermazione di responsabilità per il contestato reato di minaccia.
La conseguente rideterminazione della pena può essere determinata direttamente da questa Corte, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620,
lett. I), cod. proc. pen.
Il segmento sanzionatorio relativo al delitto di cui all’art. 612 cod. pen., difatt
è stato puntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione pari a un mese di reclusione. Il Collegio, mediante una
semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione di merito, ridetermina conseguentemente in otto mesi di reclusione la pena finale
(ferma restando l’irrogazione di sei mesi di reclusione per il più grave reato di danneggiamento, aumentati di ulteriori due mesi,
ex art. 81 cod. pen., per il
tentativo di lesioni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), che dichiara assorbito nel reato di cui al capo A), ed elimina il corrispondente aumento di pena in continuazione nella misura di mesi uno di reclusione.
Così deciso il 4 aprile 2025.