Programmazione Unitaria Reato: Non Necessaria per le Plurime Violazioni al Codice della Strada
Con l’ordinanza n. 6943 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un interessante aspetto relativo ai reati previsti dal Codice della Strada, chiarendo quando più violazioni possono essere considerate un unico illecito. La questione centrale riguarda la necessità o meno di una programmazione unitaria del reato ai fini della configurabilità della fattispecie contestata. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione della legge penale a condotte reiterate nel tempo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Un soggetto veniva ritenuto responsabile per due distinte violazioni dell’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada, commesse a distanza di alcuni mesi, precisamente il 17 ottobre 2017 e il 18 aprile 2018.
I giudici di merito, pur riconoscendo l’istituto della continuazione tra i reati e concedendo le circostanze attenuanti generiche, avevano condannato l’imputato alla pena di tre mesi di arresto. La difesa, non soddisfatta della decisione, proponeva ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni su un unico, specifico motivo di diritto.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della Programmazione Unitaria Reato
L’imputato, tramite il suo difensore, ha sostenuto davanti alla Suprema Corte l’erronea applicazione della legge penale. Secondo la tesi difensiva, la fattispecie di reato contestata richiederebbe, per la sua integrazione, un requisito ulteriore rispetto alla semplice commissione delle due condotte illecite. Questo elemento sarebbe la cosiddetta programmazione unitaria, ovvero la prova che le due violazioni fossero state concepite e realizzate nell’ambito di un unico piano preordinato.
In altre parole, la difesa mirava a dimostrare che, in assenza di un progetto unitario che legasse i due episodi, non si potesse configurare il reato nella forma continuata, ma si trattasse di episodi distinti e non collegati da un nesso psicologico comune.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno osservato che la censura sollevata era una mera ripetizione di una doglianza già presentata e adeguatamente rigettata dalla Corte d’Appello.
Nel merito, la Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici precedenti, ritenendo l’argomento difensivo destituito di ogni fondamento. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell’integrazione del fatto tipico di reato previsto dall’art. 116 C.d.S., non è richiesto alcun ulteriore requisito costituito dalla programmazione unitaria delle due condotte. La semplice commissione delle violazioni, nelle circostanze previste dalla norma, è di per sé sufficiente a configurare l’illecito. L’assunto difensivo introduceva un elemento non previsto dalla legge per quella specifica fattispecie.
Data l’evidente infondatezza e il palese carattere dilatorio del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio importante: gli elementi costitutivi di un reato sono solo quelli espressamente previsti dalla norma incriminatrice. Non è possibile per l’interprete o per la difesa aggiungere requisiti non contemplati dal legislatore. Nel caso specifico delle reiterate violazioni al Codice della Strada, la Corte di Cassazione ha escluso che la necessità di una programmazione unitaria del reato sia un elemento della fattispecie. La decisione serve da monito contro la presentazione di ricorsi meramente ripetitivi o dilatori, che non solo vengono dichiarati inammissibili, ma comportano anche sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., è necessario che le diverse violazioni siano frutto di una programmazione unitaria?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la programmazione unitaria delle condotte non è un requisito richiesto per l’integrazione di questa specifica fattispecie di reato.
Cosa succede se un ricorso per cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché considerato meramente reiterativo di doglianze già esaminate e correttamente rigettate dalla corte di merito nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso con carattere dilatorio?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso palesemente infondato e volto a ritardare la giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
COGNOME NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 12 ottobre 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui all’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. commessi in data 17.10.2017 e 18.4.2018 e riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale assumendo che la fattispecie di reato contestata richiede che le violazioni debbano essere ricondotte ad una programmazione unitaria.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero la censura é reiterativa di analoga doglianza svolta in appello che la Corte di merito ha adeguatamente rigettato ritenendo correttamente destituito di fondamento l’assunto secondo cui ai fini dell’integrazione del fatto tipico di reato sussisterebbe un ulteriore requisito costituito dalla programmazione delle due condotte.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 7 in Roma, il 14.12.2023