Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4433 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 22/07/1993
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania, la quale aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’indicato provvedimento, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione, in quanto il programma terapeutico era l’unico rilasciato dal Sert, posto che la personalizzazione del programma medesimo avviene solo in una fase successiva alla presa in carico, e che la pregressa interruzione del programma non dimostra il disinteresse da parte del COGNOME per una nuova concessione del beneficio.
3. Il ricorso è inammissibile.
A differenza di quanto opinato dal ricorrente, non è dato ravvisare alcun profilo di illogicità manifesta della motivazione, la quale, per un verso, ha evidenziato la genericità del programma terapeutico rilasciato dal Sert – e sul punto, il motivo è meramente assertivo, laddove, per confutare l’affermazione del Tribunale, avrebbe quantomeno allegare al ricorso detto programma, il che non è avvenuto -; per altro verso, ha evidenziato la circostanza che il COGNOME, in precedenti occasioni (e quindi in più di una), sempre a seguito di carcerazioni, era stato ammesso a programmi terapeutici, che erano stati sempre interrotti, da ciò desumendo, in maniera certamente non manifestamente illogica, la mancanza di serietà e di effettiva volontà, da parte del ricorrente, di intraprendere un programma di recupero.
Si tratta, come detto, di valutazioni di fatto immuni da aporie logiche, che quindi si sottraggono al sindacato di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/01/2025.