Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s.entite le conclusioni del PG P -GLYPH 41) ‘ Ar rv GLYPH c.f 2 A-e c-c 2 -L2 C C ‘ ) ›c’ rit› k GLYPH 4 J GLYPH d-e-4 1 GLYPH (-9)149
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le domande di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare introdotte da COGNOME NOME.
1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i fatti in espiazione si riferiscono in parte all’anno 2012 ed in parte all’anno 2019 e sono espressivi di una consolidata tendenza a commettere reati contro il patrimonio; b) il secondo episodio delittuoso è stato commesso mentre il COGNOME era sottoposto a una precedente misura alternativa; c) vi sono altri procedimenti pendenti. Da tutti questi indicatori viene dedotta una prognosi negativa in punto di efficacia contenitiva e risocializzante della misura alternativa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si tf2A1 deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale ha trascurato, in sede di valutazione, una serie di elementi positivi, soffermandosi solo su quelli negativi.
In particolare si evidenzia che : a) l’ultimo reato risale, appunto, al 2019 ed il fatto è posteriore alla sottoposizione ad una precedente misura alternativa (terminata nel 2018); b) non vi è più alcuna forma di dipendenza da sostanze stupefacenti; c) nel periodo di libertà il COGNOME aveva trovato una occupazione. Non vi sarebbe, pertanto, alcun ostacolo alla fruizione della misura alternativa, potendo essere formulata una prognosi favorevole in punto di risocializzazione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implica la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo sempre in via prognostica – del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214).
Secondo la costante interpretazione nomofilattica nel formulare tale giudizi prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l’obbligo di indicare in modo analitico coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, trascurare -pena la violazione del dovere di completezza motivazionale – gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all’istante.
3.2 Nel caso in esame l’esame svolto dal Tribunale risulta adeguato e non inficiat da omissioni rilevanti. Ed invero, il nucleo centrale del ragionamento sfociato n diniego sta nella presa d’atto del ‘fallimento’ di precedente misura alternat posto che vi è stata – in ogni caso – ricaduta nel reato (nel 2019) dop sottoposizione ad un affidamento conclusosi nel 2018. Si tratta di una motivazione per nulla illogica, posto che la reiterazione di cond illecite, posteriore ad una espiazione realizzata in affidamento, è un chiaro sinto di non ‘incidenza’ del percorso risocializzante e impone di adottare maggior cautel
e gradualità nel trattamento esecutivo.
Alo rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 marzo 2024
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