Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 21/02/1993
avverso l’ordinanza d I 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha riget l’istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da NOME
NOME, soggetto attualmente in regime di arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 comma 10 co proc. pen., in esecuzione di pena inflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre
309, con fine pena fissato al 28/08/2026.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo illogicità e mancanza della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc
pen., laddove il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta di affidamento in prova ai s sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, adducendo l’impossibilità di formulare
prognosi favorevole, circa il buon esito della prova.
3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quant costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del comples
delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltr che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi 252921-01), ha sottolineato come la recente denuncia a carico del condannato, per i reati di cu agli artt. 73 T.U. stup. e 697 cod. pen. (con ritrovamento, all’esito di perquisizione domici di un bilancino di precisione e di sette proiettili), sia un fattore ostativo alla formulazi prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell’ampio beneficio invocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.