Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato a LUCCA il 30/03/1979
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la
richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i re oggetto di tre diverse sentenze pronunciate dal Tribunale di Pisa, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Lucca e dal Tribunale di Firenze, la seconda e la terza confermate dalla Corte di appello di Firenze;
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Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando
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dell’esecuzione ha omesso di considerare gli indici rivelatori dai quali invece si evincerebbe l’unicità del disegno criminoso;
Ritenuto che le censure, esposte in peraltro in termini generici, sono
manifestamente infondate
, in quanto il giudice dell’esecuzione risulta avere adeguatamente evidenziato le ragioni poste a fondamento dalla decisione e ciò
conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n.
28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); nello specifico,
infatti, il giudice ha indicato che: – le condotte poste in essere, benché attuate in un breve arco temporale, non possono considerarsi reati programmati, ma frutto di volizione estemporanea; – al di là di una vicinanza cronologica tra i fatti di cui alle richiamate sentenze e del rilievo che sia stato contestato il reato di furto in tutti casi, diversi risultano i luoghi di commissione dei reati (nel primo caso Pisa, nel secondo Viareggio, nel terzo Signa), e le modalità di commissione degli illeciti; – di conseguenza, non è possibile ipotizzare, sulla base della mera identità del titolo di alcuni dei reati, indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario, ma piuttosto di una tendenza a delinquere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/03/2025.