Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da n. aj
L.V. GLYPH
GLYPH omissis avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sens comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’ina del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Nola che, in data 20/1/2023, aveva ritenuto LCOGNOME. colpevole dei delitti di atti persecutori, lesioni aggravate e rapina nei confronti della ex fida
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affer responsabilità per i delitti di rapina contestati ai capi C e D della rubrica e corr motivazione.
Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere integrat rapina ascritti ai capi C e D della rubrica sebbene non possa nella specie i conseguimento di un profitto di rilevanza penalistica, con la conseguenza che i fatt dovuto essere riqualificati alla stregua di diverse e meno gravi fattispecie. Ag giudici d’appello sul punto hanno omesso il doveroso confronto con le doglianze d essi in particolare si sono limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimi connotazioni del profitto senza, tuttavia, considerare che -alla stregua delle della p.o.- non risulta che l’imputato dopo l’apprensione violenta dei cellulari controllo dei contenuti ma provvide immediatamente, nei due episodi conte danneggiare e disperdere il bene. Risulta, pertanto, assertiva la tesi accreditata merito secondo cui lo spossessamento dei cellulari sarebbe avvenuto per motivi di al fine di controllarne i contenuti, non risultando dal compendio acquisito che d L.V. I abbia conseguito un qualsivoglia vantaggio dal possesso dei predetti beni, anche solo sentimentale o morale;
2.2 il vizio di motivazione per mancanza, apparenza e manifesta illogicità in r delitto di cui all’art. 612 bis cod.pen. Il difensore lamenta che la sentenza ritenuto la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di atti persecutori se con le risultanze investigative e con gli esiti dell’integrazione probatoria dispo sede di giudizio abbreviato. Assume in dettaglio che la sentenza impugnata non ha quali siano le condotte realizzate in forma reiterata e costante nel corso de affettiva dalle quali sia evincibile una finalità persecutoria e quali gli elementi d l’attingimento di uno degli eventi normativamente individuati, ovvero la determinazi grave e perdurante stato d’ansia, la modifica delle proprie abitudini di vita, il la propria incolumità. Inoltre, i giudici territoriali hanno del tutto trascurat emergenti dalla documentazione prodotta in sede di abbreviato condizionato, dal
consta che la relazione sentimentale tra le parti si fondava anche sul reciproco consenso controllo del partner;
2.3 l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 545b1s cod.proc.pen. in relazione mancata concessione delle sanzioni sostitutive e all’omessa attivazione della procedura istruttoria di cui al secondo comma dell’art. 545bis, pur ricorrendone i presuppost difensore assume che la Corte territoriale ha disatteso il gravame sul punto per effetto di non corretta applicazione delle disposizioni che regolano la materia; in particolare ha riten non sanzionabile l’omesso avviso di cui all’art. 545bis cod.pen. in quanto giustific dall’implicita valutazione da parte del primo giudice dell’insussistenza dei presupposti l’accesso alle pene sostitutive senza alcun cenno agli elementi di fatto e alle ragioni di d che legittimavano siffatta determinazione, la quale si pone in contrasto con gli scopi disciplina dell’istituto in discorso;
2.4 il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, avuto rigu alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione. Illeg costituzionale dell’art. 628 cod.pen. nella parte in cui non prevede l’attenuante conseguente riduzione di pena. Secondo il difensore le peculiarità delle condotte di rapin ascritte al ricorrente sono tali da rendere i limiti edittali previsti dall’art. 628 cod.pen sproporzionati rispetto alla colpa del reo e al danno recato alla p.o. con conseguente rilevan e non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità;
2.5 la nullità dell’impugnata sentenza in relazione al capo D per difetto assoluto motivazione, avendo i giudici d’appello omesso ogni cenno valutativo in relazione a dett fattispecie;
2.6 In data 18 ottobre 2024 l’Avv. COGNOME faceva pervenire a mezzo PEC memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che la memoria difensiva nell’interesse del L.V. è stata tardivamente depositata, circostanza che esime la Corte dall’obbligo di prendere i esame le argomentazioni in quella sede svolte (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep.2020, Rv. 278745-06;Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, Rv. 278719-01;Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647-01).
1.1 n primo motivo di ricorso è infondato. La difesa assume la mancata integrazione dei delitti di rapina ascritti ai capi C) e D) della rubrica in quanto lo spossessamento dei te cellulari era finalizzato solo a renderli indisponibili alla p.o., tanto che gli stessi fur danneggiati e dispersi, con conseguente impossibilità di ravvisare il dolo di profitto. La d evoca a sostegno del proprio assunto anche un passaggio della motivazione resa da Sez. U.n. 41570/23 per sostenere che laddove allo spossessamento faccia seguito la distruzione o la
dispersione del bene l’agente esercita un atto di dominio “ma, ove questi siano fine a se stes il profitto che l’autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza risp altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa” (pag. 13).
Va da subito chiarito che detto richiamo non è puntuale né pertinente giacché la frase stata estrapolata dal contesto argomentativo contenente la confutazione dell’orientamento minoritario disatteso, avendo il massimo consesso nomofilattico espresso adesione ad una nozione di profitto che abbraccia qualsiasi vantaggio anche di natura non patrimonial perseguito dall’autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023,C., Rv. 285145 – 01), e chiarito c la rilevanza autonoma di condotte di danneggiamento del bene sottratto si prospetta solo ove le condotte di distruzione, deterioramento o dispersione siano “fini a se stessi”. A pag. 1 Sezioni Unite evidenziano, invece, che “il profitto rilevante, quale connotato della spec direzione della volontà che va a svolgere un’ulteriore funzione delimitatrice rispetto al profilo oggettivo della condotta di sottrazione ed impossessamento, è quello che indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell’autonoma signoria sulla res e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dell’illecito”.
1.2 Di detto principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione poiché i occasioni l’imputato, con violenza, aveva sottratto il telefono alla p.o., mosso da gel all’evidente fine di impedirle la comunicazione con terzi e successivamente aveva danneggiato un apparecchio e distrutto o disperso un altro. La circostanza che l’imputato abbia o men letto i messaggi contenuti negli apparecchi o controllato le chiamate non ha valenza diriment stante l’evidenza del fine punitivo/ritorsivo nei confronti della compagna, plasticame sotteso alla condotta di impossessamento mentre il successivo danneggiamento non ha alcuna attitudine ad elidere o ad assorbire la perfezionata fattispecie ex art. 628 cod.pen.
2. Il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del delitto di atti persecuto manifestamente infondato, reiterando rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado disattesi dai giudici di merito con motivazione che non presta il fianco a censura completezza e congruenza logica. Dalla denunzia e dalle successive dichiarazioni della p.o., riportate pressoché integralmente dal primo giudice, emerge la sussistenza del requisit dell’abitualità dal momento che la narrazione, la cui genuinità ed attendibilità è incontes restituisce una relazione segnata fin dall’esordio da continui insulti, minacce, aggress fisiche, pedinamenti e manifestazioni ossessive di controllo sui movimenti e sulla vit relazione della vittima, condotte che avevano determinato nella stessa un perdurante stat d’ansia e il timore per la propria incolumità a seguito delle ripetute aggressioni fi , k determinandola a modificare le proprie abitudini di vita per sottrarvisi.
2.1 Del tutto generico s’appalesa il rilievo in ordine alla mancata considerazione de documentazione depositata in sede di abbreviato condizionato, avendo il ricorrente omesso di chiarirne la decisività e risultando, comunque, del tutto irrilevante il preteso as prestato dalla vittima (e asseritamente documentato dalla messaggistica tra le parti) controllo da parte del partner giacché, in disparte ogni altra considerazione, sotto il p strettamente giuridico il controllo in questione è trasmodato in illeciti contro la pe dispiegatisi in un lungo arco temporale e culminati in violentissime aggressioni fisiche.
Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo censurava l’omessa attivazione del subprocedimento di cui all’art. 545bis cod.proc.pen. richiamando il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brev giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pe sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omes formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicit valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiv (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-01; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710-01). Il difensore sostiene che, in ogni caso, la Corte di merito avrebb dovuto esplicitare le ragioni che avevano determinato il primo giudice a non applicare l sanzioni sostitutive, pur ricorrendone i presupposti. La tesi non ha pregio. Invero, nel cas specie, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nella vigenza dell’art. 545b1s cod.proc.pen., precisamente all’udienza del 20 gennaio 2023, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non a sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene deten cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 29/09/2023, Rv. 285412 – 02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il quarto motivo è infondato. La Corte Costituzionale con sentenza n. 86/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15/05/2024, ha dichiarato l’illegittimità costitu dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Deve chiarirsi in via preliminare che, nella richiesta di riconoscimento della diminuente, evidentemente in via estensiva a seguito dell pronunzia n. 120/2023 del Giudice delle Leggi, è stata formulata con il ricorso con contestual proposizione di incidente di costituzionalità, superato dalla soprarichiamata decisione.
A fronte della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità risulta introdott sistema anche in relazione alle fattispecie di rapina la diminuente della lieve entità del mutuata dall’art. 311 cod.pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto di lieve entità»), i cui tratti qualificanti vanno individuati -sulla scorta dell’ela giurisprudenziale- nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale al vittima, nell’esiguità del profitto e nell’assenza di profili organizzativi.
La Corte Costituzionale ha in proposito ribadito che i richiamati indici garantiscono che riduzione della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condo che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona».
4.1 Questa Corte ha già chiarito, seppur con riguardo alle diverse ma contigue fattispecie ex artt. 630 e 629 cod.pen., che all’attenuante deve riconoscersi natura oggettiva (Sez. 1, 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 – 01) e che la valutazione di levità investe la condott delittuosa nel suo complesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della lie entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natur specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatt ed all’ammontare delle somme estorte (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 – 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 – 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 01).
4.2 Sebbene la sopravvenuta pronunzia d’incostituzionalità incida sull’assett sanzionatorio della fattispecie di cui all’art. 628 cod.pen. legittimando in astratto il giudice di merito per le conseguenti valutazioni inerenti la circostanza in discorso, d trovare applicazione nella specie il principio dettato dall’art. 620, comma 1 le cod.proc.pen. per le ipotesi di annullamento senza rinvio, ma cui deve riconoscersi valenz generale, che autorizza la Corte a decidere direttamente le questioni devolute quando non risultano “necessari ulteriori accertamenti di fatto”, evenienza che rende ultronea prosecuzione del giudizio. In proposito deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità autorevolmente chiarito che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può d la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni ad dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271831 – 01). Il perimetro delineato dall’art. 620 let I) in funzione demolitoria è presidiato da canoni utilmente spendibili nella speculare funzi conservativa degli accertamenti di merito in ossequio al principio di ragionevole durata d processo.
4.3 Alla luce delle già richiamate coordinate ermeneutiche deve escludersi nella specie, alla luce delle emergenze acquisite e scrutinate in sede di merito, la ricorrenza degli estre costitutivi della diminuente della lieve entità del fatto, stante l’accertata consumazione d fattispecie sub C e D con violenza alla persona, esitata in relazione al capo D in lesioni al v e agli arti della vittima con prognosi di gg. dieci, nonché l’inerenza degli episodi ad un cont relazionale connotato da condotte persecutorie significativamente protratte nel tempo e di elevata portata offensiva, circostanza che esclude l’occasionalità dei fatti e la possibili reputarli connotati da una lesività minima.
Il quinto motivo che lamenta l’omessa motivazione in relazione al capo D è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fornito una cumulativa risposta (pagg. 4/5) alle comuni doglianze formulate dalla difesa in relazione ai capi C e D con il ter motivo d’appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la complessiva infondatezza dell’impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 22 Ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Prèsidente