Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Ortona il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Guardiagrele il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Ortona il DATA_NASCITA
NOME nata a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 18/03/2025 della Corte di Appello di L’Aquila
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibili tutti i ricorsi proposti;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 18 marzo 2025 la Corte di appello de L’Aquila , in parziale riforma della sentenza del G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti del 2 ottobre 2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati appellanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti (varie ipotesi di violazione
di domicilio, lesioni personali, rapina aggravata, porto in luogo pubblico di armi improprie), riducendo le pen e inflitte, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche), in regime di prevalenza sulle aggravanti; ha condanNOME altresì gli appellanti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalle parti civili per il grado di giudizio.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati tre motivi di ricorso.
Con il primo si eccepisce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 52 cod. pen., relativamente ai capi di imputazione sub 1 (art. 614 cod. pen.), 2 (artt. 56, 614 cod. pen.) e 3 (artt. 582 e 585 cod. pen), per essere state le condotte delittuose cagionate dal comportamento RAGIONE_SOCIALE parti civili, le quali avevano reso dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica dei fatti, non riscontrate dalle altre risultanze istruttorie; inoltre, le lesioni erano state procurate a seguito di un’aggressione subita , con l’obiettivo di difesa immediata per evitare u n’ulteriore compromissione della propria incolumità.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 4 (art. 4, l. 110/1975), 5 (art. 614 cod. pen.), 6 (artt. 582 e 585 cod. pen.) e 7 (art. 628, primo e terzo comma, cod. pen.), escludendosi l’ipotesi del concorso anomalo, ritenuta dal tribunale, non avendo il ricorrente partecipato all’azione delittuosa , in quanto sottoposto a primo soccorso su un’ambulanza e, quindi, altrove rispetto ai fatti in questione.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per la mancata riqualificazione della rapina in violenza privata, nonostante la condotta aggressiva fosse finalizzata non già al conseguimento di un profitto -ossia di un’utilità economico patrimoniale -ma ad impedire che la persona offesa richiedesse l’intervento RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME eccepisc ono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine: alla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata per l’assenza del profitto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo di NOME COGNOME; al mancato riconoscimento dell’attenuante d ella lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; alla responsabilità concorsuale per la rapina, senza alcuna indagine sul contributo causale e sul dolo, circoscritt i all’aggressione fisica.
2.3. Nell’interesse di NOME COGNOME sono ugualmente articolati tre motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della rapina contestata al capo 7, alla mancata applicazione dell’attenuante costituzionale della lieve entità del fatto
nonché all’accertamento dell’elemento soggettivo della rapina e della circostanza aggravante dell’uso dell’arma.
2.4. Anche il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in ordine al concorso morale nell’azione del ittuosa, essendosi la ricorrente limitata ad accompagnare in auto NOME COGNOME presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALE parti civili, al fine di difendere il fratello NOME ; alla qualificazione giuridica della rapina; al diniego dell’attenuante riconosciuta dalla Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Le impugnazioni propongono sostanzialmente questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i principi di diritto in materia di rapina propria.
I motivi attengono in primo al la ricostruzione dell’azione aggre ssiva dei fratelli COGNOMECOGNOME realizzata con il contributo concorsuale della COGNOME, compagna di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili, appartenenti alla famiglia COGNOME, a causa di pretese di carattere economico.
Va ribadito al riguardo che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01).
Ciò premesso, in una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in esame, si ritiene che la Corte territoriale abbia evidenziato le risultanze processuali ritenute decisive, riscontrando le alternative ricostruzioni in fatto degli imputati, ritenute congetturali e inverosimili, e abbia delineato la dinamica degli eventi con sviluppo argomentativo che si sottrae a censure di legittimità.
Hanno accertato i giudici di merito che NOME COGNOME si introdusse nella proprietà RAGIONE_SOCIALE parti civili e, dopo essere stato ferito alla nuca, colpì NOME COGNOME con una pietra, cagionandole lesioni, a seguito di un’azione ritorsiva, non finalizzata a salvaguardare la propria incolumità ; che egli chiese l’intervento del fratello NOME e che fu allertato anche l’altro germano NOME , sì che entrambi
giunsero presso l ‘abitazione dei COGNOME, unitamente alla COGNOME; che NOME portò con sé una mazza da baseball allo scopo di compiere una vera e propria azione punitiva e non già di difendere il fratello da un’ulteriore aggressione; che tutti gli imputati, in concorso morale e materiale tra loro, si resero responsabili della rapina contestata al capo 7, sottraendo a NOME COGNOME il cellulare, con la minaccia consistita nel puntargli alla gola un coltello a serramanico.
I ricorsi sono altresì incentrati su profili di merito, insistendo i ricorrenti nella propria versione dei fatti, già scrutinata nei precedenti gradi di giudizio.
4.1. In particolare, NOME COGNOME assume di aver aggredito la vittima per legittima difesa (primo motivo), senza confrontarsi con le incongruenze a tal fine riscontrate dalla corte territoriale (pagine 8 e 9); si ritiene altresì estraneo ai reati di cui ai capi di imputazione sub 4, 5, 6 e 7 -commessi quando si trovava all’interno dell’ambulanza non considerando le diverse argomentazioni della Corte di merito ed il ruolo delineato di istigatore dell’azione violenta e vendicativa nei confronti del nucleo familiare COGNOME (secondo motivo).
4.2. L’affermazione di responsabilità concorsuale nel reato di rapina è contestata anche da NOME COGNOME (terzo motivo), NOME COGNOME (terzo motivo) e NOME COGNOME (primo motivo) ed i rilievi sul punto risultano non proponibili in sede di legittimità perché non devoluti in appello.
Dal testo della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado si evince, infatti, che l’appello degli imputati aveva ad oggetto esclusivamente la riqualificazione del delitto di rapina in quello di violenza privata e la riduzione del trattamento sanzioNOMErio.
È principio consolidato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione ( ex multis , Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).
Tutti i ricorrenti reiterano la censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 7, lamentando che nel caso di specie la sottrazione del bene (un telefono cellulare), avvenuta costringendo la vittima con la minaccia di un’arma, non ebbe finalità di profitto ma di impedire alla persona offesa di ricorrere alle forze dell’ordine .
5.1. Non considerano, tuttavia, che -come puntualmente affermato dalla Corte di appello -nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con
violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (di recente, Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190-01, che ha recepito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01 con riferimento al delitto di furto, secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore).
5.2. Il giudice di appello, infine, ha adeguatamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di rapina, così qualificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, sottolineando, con valutazione discrezionale del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità, la gravità della condotta delittuosa, commessa da più persone riunite e con l’uso di armi.
Alla dichiarazione d’inammissibilità de i ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME