Profitto Ingiusto Rapina: Anche un Vantaggio Morale Configura il Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio: il profitto ingiusto rapina non deve necessariamente avere natura economica. Anche un vantaggio puramente morale o personale, se ottenuto tramite violenza o minaccia, è sufficiente a integrare il reato. La pronuncia chiarisce i confini di una delle figure criminose più gravi del nostro ordinamento, offrendo spunti cruciali sulla valutazione delle intenzioni dell’agente.
I Fatti del Caso: La Sottrazione dell’Autovettura per un Fine Personale
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una donna condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina. L’imputata aveva sottratto con violenza l’autovettura in uso alla propria nipote. Tuttavia, lo scopo dell’azione non era quello di impossessarsi del veicolo per venderlo o utilizzarlo a fini economici. L’obiettivo era un altro: ottenere un vantaggio che la Corte ha definito “morale”.
Nello specifico, l’agente mirava a conseguire un incontro con il compagno della nipote per risolvere delle questioni pregresse. La sottrazione del veicolo diventava quindi lo strumento per esercitare una coercizione e raggiungere uno scopo del tutto personale, privo di connotati patrimoniali diretti.
La Decisione della Corte e l’Analisi del Profitto Ingiusto Rapina
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione del fatto come rapina e l’eccessività della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito.
I giudici hanno sottolineato due aspetti fondamentali:
1. I Limiti del Giudizio di Cassazione: Il ricorso mirava a una “inammissibile ricostruzione dei fatti”, tentando di offrire una rilettura alternativa delle prove. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito delle vicende, compito esclusivo dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge (il cosiddetto sindacato di legittimità).
2. La Nozione di Ingiusto Profitto: Il punto centrale della decisione riguarda proprio la natura del profitto. La Corte ha confermato che il “vantaggio morale” perseguito dall’imputata – ovvero costringere una persona a un incontro per risolvere questioni personali – rientra a pieno titolo nella nozione di profitto ingiusto rapina.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione basandosi su un orientamento consolidato della giurisprudenza. Il reato di rapina richiede che l’agente agisca “al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”. Questa locuzione, secondo l’interpretazione costante, non va intesa in senso strettamente economico-patrimoniale. Include, al contrario, qualsiasi utilità, vantaggio o soddisfazione che l’agente intenda trarre dalla sua azione violenta o minacciosa, purché sia “ingiusta”, cioè non tutelata dall’ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato l’ingiusto profitto nel vantaggio morale che l’imputata si era proposta di conseguire. La sottrazione del veicolo non era il fine, ma il mezzo per ottenere un risultato personale illecito. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta, respingendo le doglianze della ricorrente.
Anche il motivo relativo all’eccessività della pena è stato giudicato infondato, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso specifico aveva adeguatamente giustificato la sua scelta sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell’imputata, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa conferma che l’ambito di applicazione del reato di rapina è più ampio di quanto comunemente si possa pensare. Non è necessario agire per un guadagno economico per essere accusati di questo grave delitto. L’elemento cruciale è l’uso della violenza o della minaccia per sottrarre un bene al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio ingiusto, sia esso patrimoniale, personale o morale. Questa interpretazione estensiva mira a proteggere non solo il patrimonio, ma anche la libertà di autodeterminazione della persona offesa, che viene coartata dalla condotta violenta dell’aggressore.
Per configurare il reato di rapina, il profitto deve essere sempre economico?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ingiusto profitto può consistere anche in un vantaggio non patrimoniale, come quello “morale” di ottenere un incontro forzato con una persona.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al “sindacato di legittimità”, ovvero a verificare la corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici dei gradi precedenti, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Il giudice ha piena libertà nel decidere l’entità della pena?
No, il giudice esercita un potere discrezionale nella graduazione della pena, ma deve attenersi ai principi stabiliti dalla legge (in questo caso, gli articoli 132 e 133 del codice penale) e motivare la sua decisione in base alle circostanze del reato e alla personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4268 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4268 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a PESCARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di L’Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta altresì la memoria con la quale si insiste nel punto relativo alla qualificazione giuridica;
ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse della ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina, sono manifestamente infondati perchØ le doglianze proposte risultano finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di appello;
che , infatti, deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputata (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio avessero dimostrato sia la condotta di sottrazione mediante violenza dell’autovettura in uso alla nipote dell’imputata, che l’ingiusto profitto costituito dal vantaggio morale che l’agente si era proposta di conseguire, ovverosia quello di ottenere un incontro con il compagno della nipote per risolvere questioni pregresse);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti
– Relatore –
Ord. n. sez. 1265/2026
e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’imputata ai fini della valutazione della congruità della pena stabilita dal primo giudice);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME