Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17475 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a NOCERA INFERIORE
NOME NOME il DATA_NASCITA a NOCERA INFERIORE
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a NAPOLI
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso la sentenza in data 07/07/2023 della CORTE DI APPELLO DI SA- LERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ascoltata la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e nell’interesse di COGNOME NOME, si è riportato ai motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 07/07/2023 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 21/10/2022 del G.u.p. del Tribunale di Salerno. In particolare: nei confronti di
COGNOME NOME, ha riunito le contestazioni di cui ai capi 3, 5 e 7 in unico fatto di reato, qualificato quale tentativo di estorsione e ha ridetermiNOME la pena inflittagli in continuazione con i reati di frode informatica (art. 640-ter cod. pen. così già riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica, ritenute anche la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; nei confronti di COGNOME NOME, ha riunito le contestazioni di cui ai capi 3, 5 e 6 in un unico fatto di reato, qualificato quale tentativo di estorsione e ha ridetermiNOME la pena inflittagli in continuazione con i reati di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) così già riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica, ritenute anche la recidiva e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; nei confronti di COGNOME NOME, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, lo ha ritenuto colpevole anche del fatto contestato al capo 3) della rubrica, in relazione all’episodio del 23.11.2020, ritenendolo un’unica fattispecie insieme agli episodi già riconosciuti e qualificando il tutto unitariamente considerato quale tentativo di estorsione aggravata dalle più persone riunite e delle modalità mafiose, e ha ridetermiNOME la pena inflittagli in continuazione con i reati di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) così già riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica, e di lesioni personal aggravate contestato al capo 4); nei confronti di COGNOME NOME, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, lo ha ritenuto colpevole anche del fatto contestato al capo 3) della rubrica, ritenendolo un’unica fattispecie insieme agli episodi già riconosciuti e riqualificando il tutto quale tentativo di estorsione aggravata dalle più persone riunite e delle modalità mafiose, e ha ridetermiNOME la pena inflittagli in continuazione con il reato di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) così già riqualificato il fatto contestato al capo 1) della rubrica.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato ai capi 3) e 7).
A tale riguardo il ricorrente sostiene che negli episodi contestati ad COGNOME ai capi 3) e 7) della rubrica non è possibile rinvenire alcuna condotta minacciosa o violenta.
Evidenzia, in particolare, il contegno passivo tenuto in relazione al capo 3) e quello di comprensione e di vicinanza nei confronti della COGNOME in relazione al capo 7), così potendosi configurare -al più- un’ipotesi di tentativo di violenza privata.
Aggiunge che non può ritenersi configurata l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., atteso che non possono essere addebitate all’imputato condotte e trasgressioni che non erano a sua conoscenza.
2. COGNOME NOME.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per la mancata riassunzione della prova dichiarativa nonostante il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, in relazione al capo 3) della rubrica, oltre che in relazione alle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen. e a quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
A tale riguardo il ricorrente premette che il giudice di primo grado, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in uno con il contenuto delle conversazioni intercettate, aveva assolto NOME dal tentativo di estorsione datato 23.11.2020, escludendo anche le aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso.
Lamenta, dunque, che i giudici dell’appello, al contrario, ritenevano la colpevolezza di NOME e la sussistenza delle aggravanti senza tuttavia disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sull’erroneo presupposto che l’ipotesi in esame rientrasse tra quelle per le quali detta rinnovazione non era necessaria, ricadendosi nella mera correzione di un errore di diritto, mentre, in realtà, l’affermazione di responsabilità si è basata su di una diversa valutazione di quelle stesse dichiarazioni.
2.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso.
Il ricorrente premette che l’aggravante delle più persone riunite era stata esclusa dal giudice di primo grado per la mancanza di simultanea presenza fisica di almeno due persone e perché ha dubitato -pro reodella consapevolezza di NOME dell’esistenza di un altro concorrente nel reato.
Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha ribaltato la decisione del giudice di primo grado assumendo che l’aggravante potesse ritenersi configurata anche con la presenza mediata del ricorrente (raggiunto da una telefonata del coimputato), così contravvenendo agli insegnamenti in materia della Corte di legittimità, che pretende la simultanea presenza di almeno due correi.
Denuncia altresì l’illogicità della motivazione e il travisamento delle risultanze processuali.
Sempre l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova vengono dedotti anche in relazione all’aggravante del metodo mafioso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione quale tentativo di violenza privata del fatto di cui al capo 2.
In questo caso si premette che i giudici di merito disatterdevano la richiesta perché il tribunale riteneva che la pretesa fosse illecita, mentre la Corte di appello sottolineava che la ripetizione delle somme richieste non era basata su di un sinallagma negoziale.
Secondo il ricorrente tale diversità di argomentazione importa che non può
ritenersi configurata l’ipotesi della doppia sentenza conforme.
Osserva, inoltre, che entrambi i giudicanti non hanno affrontato il tema del concorso della persona offesa nel delitto di frode informatica e della mancanza di costrizione fisica nella commissione di condotte criminose esercitata dai correi nei confronti della donna, mentre enunciavano principii validi per escludere il diverso delitto di ragion fattasi.
Rimarca come ci si trovi in presenza di un giudicato sostanziale quanto al coinvolgimento di COGNOME nel reato di frode informatica senza alcuna costrizione fisica in suo danno.
Sostiene, dunque, che la partecipazione al reato sottostante faceva escludere che la donna avesse subito un danno, visto che le richieste dei correi della frode processuale erano dirette a conseguire le somme che avevano realizzato insieme alla COGNOME mediante la perpetrazione di quel reato.
Secondo il ricorrente tale assunto è stato respinto con motivazione illogica. 2.4. Vizio di illogicità della motivazione in riferimento al capo 4) della rubrica.
Il vizio viene denunciato in relazione alla parte della sentenza con cui veniva disattesa l’eccezione difensiva, secondo cui non poteva esservi concorso di NOME nelle lesioni di cui al capo 4), visto che lui interveniva solo in occasione delle condotte già perpetrate dal coimputato COGNOME NOME.
L’illogicità viene rinvenuta nel fatto che i giudici hanno ritenuto provato il concorso sulla base di una conversazione successiva all’esecuzione del fatto, da cui non poteva trarsi un’istigazione, dato che detta istigazione -logicamente e strutturalmente- deve invece precedere il fatto.
COGNOME NOME.
3.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione del reato contestato ai capi 3), 5) e 6).
Il ricorrente sostiene che in relazione a tali capi d’imputazione manca l’elemento dell’altrui danno, per l’assenza di una diminuzione patrimoniale, in quanto le somme richieste alla persona offesa erano esclusivamente quelle derivanti dall’operazione delittuosa commessa in concorso lei, volendosi entrare nel possesso del provento del reato di frode commesso con la COGNOME.
4. COGNOME NOME.
4.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al tentativo di estorsione contestato al capo 3) dell’imputazione, aggravato dalle più persone riunite e delle modalità mafiose.
Secondo il ricorrente la responsabilità per il capo 3 è stata ritenuta sulla base di una lettura atomistica e parcellizzata di un’unica conversazione, affatto insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
A dimostrazione dell’assunto viene riportato il contenuto della conversazione
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intercettata il 26/08/2020.
4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 111 Costituzione, con riferimento alle aggravanti delle più persone riunite e delle modalità mafiose.
In questo caso si assume che la decisione della Corte di appello è viziata da ultrapetizione, in quanto il pubblico ministero, con il suo atto di appello, chiedeva l’applicazione delle due aggravanti, ma senza motivazione alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente pone tre questioni: a) con la prima, relativamente all’affermazione di responsabilità, assume l’assenza di una condotta attiva di partecipazione all’estorsione, avendo tenuto un atteggiamento meramente inerte. A sostegno dell’assunto compendia il contenuto dei messaggi telefonici acquisiti in atti; b) con la seconda questione, sostiene che il fatto va qualificato quale tentativo di violenza privata e non quello di tentativo di estorsione; c) con la terza questione, che si riferisce all’aggravante mafiosa, assume l’insussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dalla legge.
1.1.1. Le prime due questioni si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configur quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assolutacon atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l’implosione della struttura argomentativa impugnata.
1.1.2. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame, visto che la Corte di appello ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria
per ricostruire il fatto nei termini di un tentativo di estorsione e non di tentativo d violenza privata, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortate dalle intercettazioni delle conversazioni e dallo stesso interrogatorio ritenuto confessorio dai giudici di merito. Con specifico riguardo alla posizione di COGNOME, la Corte di merito ha rimarcato come quello fosse intenzioNOME a trarre profitto dalla condotta delittuosa e «ha rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti e partecipato attivamente alla operazioni di recupero del denaro di che trattasi, spalleggiando il COGNOME ed altri coimputati, avanzando in prima persona richieste di ripetizione del denaro, fornendo istruzioni alla persona offesa a tal fine, dicendo chiaramente alla COGNOME che lui la sua quota di spettanza non l’avrebbe persa e affermando che se lui avesse ottenuto la somma di 500,00 euro avrebbe potuto “risolvere” il problema di quelli di Napoli».
A fronte di una motivazione siffatta, il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente e assertivamente che COGNOME non ha posto nessuna condotta miNOMEria e che il delitto andava qualificato come tentativo di violenza privata, senza muovere alcuna reale censure di legittimità rispetto alla struttura argomentativa dei giudici, al cui riguardo non vengono evidenziate illogicità manifeste nel senso sopra prospettato, né si assume che i suoi passaggi decisivi quanto alla ritenuta partecipazione alla condotta delittuosa (spalleggiamento, rafforzamento proposito criminoso, richieste dirette di denaro, istruzioni date alla persona offesa e riconoscimento in sede di interrogatorio della natura miNOMEria della richiesta) siano in inconciliabile contrasto con atti del processo.
L’unica argomentazione spesa dal ricorrente si risolve nella lettura di un singolo messaggio che -oltre a trascurare tutti gli ulteriori elementi a carico dell’imputato, si risolve in una mera valutazione, fondata su di una ricostruzione parziale dei fatti, alternativa a quella dei giudici di merito e che, per quanto detto, non è scrutinabile in sede di legittimità.
1.1.3. Tali notazioni valgono ancor di più in relazione alla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, al cui proposito il ricorrente si limita ad affermare che COGNOME non era a conoscenza dell’evocazione di clan camorristici.
Assunto pienamente smentito da quanto già riportato, in quanto la Corte di appello ha rimarcato che la condotta partecipativa di NOME si è concretizzata anche prospettando alla vittima che se avesse avuto il suo denaro avrebbe potuto risolvere la questione con “quelli di Napoli”, così dimostrando di essere pienamente consapevole del fatto che la richiesta di ripetizione era stata accompagnata dall’evocazione dei clan camorristici.
1.1.3.1. Tanto risalta come il ricorrente abbia trascurato il contenuto della motivazione della sentenza impugnata, così non confrontandosi con essa.
Tale rilievo portano al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso
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della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Il ricorso di COGNOME NOME è complessivamente infondato.
2.1. Il ricorrente pone anzitutto una questione processuale, dolendosi della violazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., in quanto -secondo l’assunto difensivo- la sentenza assolutoria del giudice di primo grado veniva ribaltata in forza dell’appello del pubblico ministero e sulla base di una diversa valutazione delle fonti dichiarative, senza che la Corte di appello procedesse alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Ora, nel caso di specie, va innanzitutto ricordato che entrambe le sentenze di merito convergono quanto alla sussistenza del tentativo di estorsione e che già il giudice di primo grado aveva ritenuto NOME responsabile del tentativo di estorsione contestato al capo 3, con esclusione del solo episodio del 23.11.2020 (e con esclusione dell’aggravante delle più persone riunite). La Corte di appello, di fatto, ha sostanzialmente ribadito la condanna di NOME per l’estorsione per cui aveva già riportato condanna, limitandosi a ricondurre a tale fatto delittuoso anche l’episodio avvenuto il 23.11.2020.
Tanto induce a ritenere che la sentenza di secondo grado abbia solo riqualificato la vicenda delittuosa, ricomponendo unitariamente in un unico fatto delittuoso (il tentativo di estorsione in danno di COGNOME) una pluralità di condotte precedentemente distribuite in autonome imputazioni (capi 3, 5 e 7).
Ciò premesso, va comunque osservato che la Corte di appello ha ritenuto la partecipazione di COGNOME al tentativo di estorsione in danno di COGNOME (o meglio, anche all’episodio del 23.11.2020) sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e di quelle registrate dalla stessa persona offesa, senza alcun riferimento alle dichiarazioni di quest’ultima, peraltro già valorizzate dal giudice di primo grado per ritenere la sussistenza della fattispecie delittuosa in questione, vieppiù confermata dal giudice dell’appello.
Vale la pena ricordare che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466).
Al riguardo, mette conto ribadire che la necessità per ii giudice dell’appello di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova nel c:aso di riforma della sentenza di assoluzione concerne ii solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si pervenga al diverse approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendia probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 – 01).
Da ciò l’infondatezza della censura difensiva e il suo rigetto, visto che nel caso in esame -per quanto esposto- non ricorre tale ipotesi.
2.2. Le censure difensive relative alla violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sono infondate anche in relazione alle aggravanti.
2.2.1. Quanto all’aggravante delle più persone riunite, va premesso che la ricostruzione del fatto da parte dei due giudicanti -anche in questo caso- è omogena.
A tale riguardo può farsi riferimento alla descrizione del fatto illustrata dal giudice di primo grado alle pagine 75 e seguenti (paragrafo 9.2.4.), dove il G.u.p. rileva che il 16 settembre 2020 NOME e un suo accompagNOMEre si erano presentati all’interno del negozio di COGNOME e la minacciavano; NOME le sferrava anche due schiaffi, assumendo una condotta sempre più violenta.
In tale contesto, COGNOME NOME e il suo accompagNOMEre imponevano alla COGNOME di parlare al telefono con NOME COGNOME che, con tono minaccioso le intimava di pagare quanto preteso. Nel corso della telefonata COGNOME riferiva a NOME di avere picchiato la donna che, al contempo, minacciava evocandole l’incendio del locale quale ritorsione.
Così in sintesi il fatto, per come ricostruito dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate anche dai file audio contenenti le registrazioni effettuati dalla vittima nel negozio durante l’aggressione e dai fotogrammi estratti dalla videoregistrazione del sistema di videosorveglianza, nei quali si vedono NOME e il suo accompagNOMEre fare ingresso nel negozio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto configurato il tentativo di estorsione (anche nei confronti di NOME) e l’aggravante delle più persone riunite (nei confronti di NOME e del suo accompagNOMEre). Tale aggravante, tuttavia, non veniva ritenuta attribuibile all’COGNOME, in quanto «nella specie non era provato che «NOME sapesse che COGNOME stava minacciando la COGNOME con un’altra persona al seguito. NOME era al telefono e certamente aderiva alle minacce in corso» Ma non era chiaro se egli fosse stato edotto in precedenza o si fosse accorto del fatto che, unitamente al COGNOME, vi era anche il terzo ignoto nel negozio della persona
offesa.
Il fatto non è stato rimesso in discussione dalla Corte di appello che lo ha confermato nel senso prospettato dal giudice di primo grado.
Tale unica notazione vale a risaltare come non vi sia stata alcuna rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, così mancando ogni astratta possibilità di configurare la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. pro. pen..
Si assiste, invero, a una diversa valutazione dell’identico fatto, in relazione al quale il giudice di primo grado ha escluso che fosse attribuibile ad COGNOME l’aggravante delle più persone riunite, mentre la Corte di appello ha ritenuto il contrario, senza passare da una diversa valutazione delle fonti dichiarative, per come dappresso specificato.
2.2.2. La censura difensiva, infatti, pone un’ulteriore -e diversa- questione, dolendosi della mancata motivazione circa la consapevolezza di NOME della compresenza nel luogo dei fatti oltre che di COGNOME NOME ancie di altro soggetto e non essendo sufficiente la mera presenza telefonica per ritenere configurata l’aggravante delle più persone riunite.
L’assunto, però, si mostra infondato, atteso che la Corte di appello ha motivato anche in relazione alla consapevolezza di NOME circa le modalità della perpetrazione del delitto, attribuendogli -anzi- il ruolo di dominus del fatto delittuoso, avendo incaricato vari soggetti del recupero delle somme pretese. Con specifico riguardo alla consapevolezza della presenza di altro soggetto non identificato insieme a COGNOME, nell’episodio in esame, la Corte di appello osserva che nel corso dell’intercettazione del 16/09/2020 lo stesso COGNOME riferisce ad COGNOME “sta quel ragazzo di Napoli qua”, dal quale inciso i giudici ricavano la consapevolezza dell’imputato circa la modalità di estrinsecazione della condotta delittuosa, «anche alla luce del contesto delinquenziale e della partecipazione al reato di una moltitudine di soggetti operanti in sinergia tra loro (ma, si è visto come, in realtà, nel caso che ci occupa sussista il dolo a carico pure di questo appellante : ».
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto che la circostanza dovesse ritenersi estesa anche ad NOME perché era a conoscenza della modalità aggravata da lui stesso organizzata, ovvero l’ha colpevolmente ignorata.
L’argomentazione dei giudici dell’appello è conforme a quanto già spiegato da questa Corte, nel senso che: «L’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza», (Sez. 2 – , Sentenza n. 46221 del 08/11/2023, COGNOME,) Rv. 285443 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521
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– 01).
Così ritenuta la partecipazione psicologica di NOME alla condotta violenta e minacciosa realizzata da più persone riunite (COGNOME COGNOME insieme al soggetto non identificato), il tema relativo alla possibilità di configurare l’aggravante in esame con la partecipazione per via telefonica perde di rilevanza e recede in un ambito subalterno e residuale, in quanto la questione è superata dalla accertata oggettività materiale della compresenza simultanea di due persone, rispetto alla quale la partecipazione telefonica di NOME alle minacce si manifesta quale adesione consapevole a una circostanza aggravante già pienamente configurata nella sua componente oggettiva.
Nel delitto di estorsione, infatti, l’aggravante delle più persone riunite è configurabile quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla “ratio” della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l’applicazione dell’aumento della pena (ir tal senso, cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 671 del 23/10/2019 Ud., dep. il 2020, Pignataro, Rv. 277817 01).
Le argomentazioni spese al fine di censurare la motivazione nella parte in cui è stata ritenuta la consapevolezza di COGNOME della partecipazione alle minacce di più persone riunite non sono riconducibili ad alcuno dei vizi della motivazione, siccome delineati al paragrafo 1.1.1., risolvendosi in una mera valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella del giudice di merito.
2.2.3. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all’aggravante mafiosa.
Anche in questo caso, invero, non si ha alcuna rivalutazione delle fonti dichiarative, ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto già ritenuto a carico di COGNOME. Ci si riferisce sempre alle richieste avanzate nei confronti della COGNOME in plurime occasioni ricondotte a un unico fatto delittuoso dalla Corte di appello. A tale proposito già il giudice di primo grado aveva sottolineato che le richieste di denaro venivano più volte e spesso accompagnate dall’evocazione del clan RAGIONE_SOCIALE, “di quelli di Napoli”, così prospettando l’interesse di consorterie di tipo camorristico che -peraltro- si personificavano proprio nell’COGNOME, che come tale veniva presentato alla COGNOME in occasione (anche) dell’episodio visto al punto precedente.
A fronte di una tale dinamica fattuale, la Corte di appel o ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale «ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che
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il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività», (Sez. 2 – , Sentenza n. 34786 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284950 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19245 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 269938 – 01).
Quanto all’estensibilità dell’aggravante nei confronti di COGNOME, si ribadisce che la Corte di appello ha attribuito all’imputato il ruolo di perno della vicenda delittuoso, di organizzatore e promotore dello stesso e lo rappresenta quale personificazione stessa della consorteria continuativamente evocato nella sequela di minacce rivolte alla COGNOME.
A fronte di ciò, le argomentazioni spese al fine di censurare la motivazione nella parte in cui è stata ritenuta l’aggravante anche a carico di NOME non sono riconducibili ad alcuno dei vizi della motivazione, come delineati al paragrafo 1.1.1., risolvendosi in una mera valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella del giudice di merito.
2.3. Con un ulteriore motivo di ricorso, COGNOME pone una questione comune anche agli altri coimputati, che è quella della possibilità di configurare un’estorsione quando Il profitto si sostanzi nel provento di un precedente e diverso reato, cui la vittima abbia concorso alla realizzazione.
Secondo l’assunto difensivo, non può configurarsi un profitto ingiusto né un danno quando la pretesa economica si identifichi nel provento di un precedente reato, percepito dal soggetto dal quale si pretende la ripetizione, per avere anche lui partecipato alla realizzazione di quel delitto.
La costruzione difensiva, però, non trova e non può t-ovare alcun avallo giuridico, in quanto il suo riconoscimento implicitamente suppone che il concorso comune, in un precedente reato, di vittima e agente, legittimerebbe la pretesa di quest’ultimo di conseguire il profitto, così arrivandosi al paradosso di attribuirsi a una causa illecita (il comune reato) una funzione parzialmente scriminante della condotta estorsiva, rendendo legittima la pretesa violenta o minacciosa del profitto del reato. Profitto del reato che, in realtà, è per definizione ingiusto e al cu conseguimento e al consolidamento l’ordinamento giuridico si oppone con una molteplicità di strumenti e reati, quali -rispettivamente ed esernplificativamente- i sequestri e le confische, per un verso, e i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, per altro verso.
Va ricordato che il profitto è ingiusto quando la pretesa economica non ha una base giuridicamente riconosciuta e non si fonda su di una causa lecita, intendendosi per tale ogni situazione giuridico-patrimoniale (sia pure latamente intesa) che non trovi tutela e protezione nel nostro ordinamento giuridico.
Va dunque come rimarcato come il nostro ordinamento giuridico, complessivamente considerato, non riconosca alcuna tutela giuridica in favore del
delinquente che pretenda di farsi consegnare il maltolto dal proprio complice, ove si consideri che il codice civile non offre alcuna tutela e anzi nega la ripetibilità delle pretese economico-patrimoniali che siano contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Con .’ulteriore precisazione che la contrarietà alle norme imperative si configura quando le parti perseguono uno scopo vietato dall’ordinamento giuridico con norme inderogabili, la qual cosa accade precipuamente con la violazione delle norme del codice penale.
Ne discende che la pretesa di farsi dare o consegnare il provento del reato detenuto dal correo rientra a pieno titolo nella nozione di ingiusto profitto, in quanto si identifica in una pretesa economica priva di una base giuridicamente riconosciuta, trovando fonte in una causa illecita, che trova fonte nella violazione di norme imperative dettate in sede processuale e sostanziale al fine di impedirne il conseguimento o il consolidamento del provento del reato.
Da ciò la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, inteso ad ammantare di liceità le condotte intese a conseguire il profitto del reato.
2.4. Il motivo relativo alla partecipazione di COGNOME alle lesioni contestate al capo 4) (in danno di COGNOME in occasione della richiesta estorsiva in suo danno) è inammissibile,
A tale riguardo, si richiama quanto già esposto in relazione alla partecipazione di COGNOME al tentativo di estorsione e, in particolare, a tutti gli elementi evidenziati già dal giudice di primo grado e rimarcati dalla Corte di appello, dai quali è emersa il ruolo centrale di COGNOME, la sua sostanziale funzione organizzativa della vicenda, fino alla telefonata nel corso della quale emergeva lo schiaffeggiamento della COGNOME a opera di COGNOME, con piena adesione e ulteriore sollecitazione del ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non ha valorizzato soltanto le condotte successive alle lesioni provocate dallo schiaffeggiamento, ma ha puntualizzato come l’aggressione fisica in danno di COGNOME dovesse considerarsi una vera e propria esecuzione di un ordine impartito dallo stesso COGNOME a COGNOME, per come si evince dal tenore della telefonata e dalla lettura complessiva e unitaria della vicenda, nel cui ambito la viene collocata la funzione direttiva e organizzativa dell’odierno ricorrente.
A fronte di ciò, le censure del ricorrente non sono riconducibili ad alcuno dei vizi della motivazione, come delineati al paragrafo 1.1.1., risolvendosi in una mera valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella del giudice di merito.
Da qui la loro inammissibilità.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per le ragioni esposte al paragrafo 2.3., in quanto l’unico motivo di ricorso pone la questione della possibilità di configurare un’estorsione quando Il profitto si sostanzi nel provento di un
precedente e diverso reato, cui la vittima abbia concorso alla realizzazione.
I rilievi esposti nel paragrafo 2.3., quindi, devono intendersi qui integralmente richiamate.
Quanto alla sussistenza dell’altrui danno negato pure da COGNOME), deve ricordarsi che «In tema di estorsione, il “danno altrui” deve concretizzarsi in un effettivo pregiudizio patrimoniale, che comprende qualsiasi situazione suscettibile di incidere negativamente sul patrimonio, in relazione alla sua capacità di soddisfare bisogni materiali e spirituali del titolare», (Sez. 2 – , Sentenza n. 51074 del 12/09/2023, Gagliotti, Rv. 285692 – 01).
Danno patrimoniale certamente configurabile nel pagamento preteso nei confronti della COGNOME, che pure rappresentava la sua difficoltà a reperire il denaro in ragione del pessimo andamento economico del proprio negozio.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente valutato le emergenze processuali, con particolare riferimento alla conversazione intercettata il 26/08/2020, che viene riportata e compendiata.
Va, dunque, rilevato come le censure del ricorrente non siano riconducibili ad alcuno dei vizi della motivazione, come delineati al paragrafo 1.1.1., risolvendosi in una mera valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella del giudice di merito.
Si aggiunga che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 – , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01).
Tali connotati di manifesta illogicità e di irragionevolezza non si rinvengono nella motivazione della sentenza impugnata.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una generica denuncia di vizio di ultrapetizione commesso dalla sentenza impugnata nell’accogliere i motivi dell’appello presentato dal pubblico ministero.
Secondo il ricorrente l’appello del pubblico ministero doveva considerarsi inammissibile, perché chiedeva il riconoscimento delle più persone riunite e riunite e delle modalità mafiose senza esporre alcuna motivazione in tal senso.
L’assunto, però, non trova riscontro in atti, visto che il motivo d’impugnazione del pubblico ministero viene riportato dalla Corte di appello alla pagine 10 e 11, nelle quali osserva che la sentenza veniva impugnata dal pubblico ministero che si doleva del fatto che il giudice di primo grado aveva trascurato di
considerare che NOME si era presentato con altra persona al fine di minacciare la vittima, evocando -altresì- una consorteria interessata al pagamento, così che dovevano ritenersi sussistenti sia l’aggravante delle più persone riunite, sia quella della modalità mafiosa.
Censure accolte dalla Corte di appello.
L’odierno motivo di ricorso tralascia tale evidenza, così palesando sia la sua manifestamente infondatezza, sia la mancanza di un reale confronto con la sentenza impugnata, così incorrendo nella ragione di inammissibilità indicata al paragrafo 1.1.3.1..
Quanto esposto porta al rigetto del ricorso di COGNOME e alla sua condanna al pagamento delle spese processuali; i ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME sono invece inammissibili. A ciò segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 05/03/2024
Il Consigliere est.
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