Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOC. POLYPORE B.V.
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità della suddetta società fino alla concorrenza del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso ai danni di RAGIONE_SOCIALE, fallita nel gennaio del 2016.
Avverso l’ordinanza ricorre, nella sua qualità di terza interessata, RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore e procuratore speciale articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge, eccependosi in tal senso l’abusivo ricorso ad un ordine di indagine europeo emesso dal pubblico ministero al fine di dare esecuzione al provvedimento applicativo della cautela reale, in quanto adottato fuori dai casi consentiti dalla Direttiva 2014/41/UE. In particolare la ricorren lamenta che l’o.i.e. in questione aveva ad oggetto la richiesta di perquisizione di tutti luoghi nella disponibilità della società al fine di rinvenire il danaro da assoggettare al misura disposta dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, risultando, dunque, funzionale all’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo e non già, come previsto
dalle norme di riferimento, alla ricerca del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato da sottoporre a sequestro probatorio.
Obiezione questa puntualmente sollevata dinanzi al Tribunale, che l’avrebbe respinta con motivazione meramente apparente. Il giudice del riesame, pur ammettendo che l’OEI non poteva essere emesso per dare esecuzione al decreto di sequestro, si è infatti limitato ad evidenziare che l’effetto ablativo discenderebbe da tale ultim provvedimento e non dallo sviamento funzionale di quello emesso dal pubblico ministero, sostenendo altresì che avverso l’ordine del pubblico ministero la ricorrente avrebbe comunque dovuto proporre opposizione al G.i.p. ai sensi dell’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 108 del 2017. In proposito la ricorrente, oltre all’erroneità di tale ul affermazione – atteso che la disposizione evocata dal Tribunale concerne il procedimento di riconoscimento di un o.i.e. passivo – lamenta che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente eluso la doglianza difensiva per cui l’attuazione del provvedimento ablativo attraverso strumenti normativamente non previsti, comportando la lesione di un diritto fondamentale – quale è quello di proprietà per la legislazione euro-unitaria – inficia la sua stessa legittimità, attenendo alle modali della sua esecuzione.
2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione come profitto del reato di bancarotta della somma di danaro confluito sui conti di RAGIONE_SOCIALE e costituente il pagamento da parte di T.R.E. del prezzo delle quote della fallita. In tal senso la ricorrente contesta la natura distratt di tale pagamento, così come dell’originario versamento della medesima somma nelle casse della fallita. Infatti, in forza del contratto di cash-pooling, RAGIONE_SOCIALE era indubitabilmente tenuta ad estinguere il debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, una volta che questa, venendo attratta nella sfera di controllo di RAGIONE_SOCIALE, aveva cessato di appartenere al gruppo nel cui ambito il suddetto contratto era destinato ad operare. Allo stesso modo il successivo versamento della somma così acquisita a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trova la sua giustificazione nel pagamento del prezzo relativo all’effettiva acquisizione delle quote di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, prezzo la cui incongruità non è stata nemmeno paventata dai giudici del merito. L’unica operazione per la quale sarebbe dunque al più prospettabile il fumus del reato contestato è quella relativa al finanziamento operato dalla fallita su esclusiva iniziativa del RAGIONE_SOCIALE in favor di RAGIONE_SOCIALE, società estranea al gruppo RAGIONE_SOCIALE; finanziamento che peraltro sarebbe comunque compensato dall’acquisizione da parte di RAGIONE_SOCIALE di un credito di pari valore nei confronti della nuova controllante. Il Tribunale avrebbe invece omesso di giustificare l’affermazione per cui la somma incassata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e poi depositata sui conti di RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del contratto di cash-pooling
costituirebbe il profitto della bancarotta, piuttosto che della lecita vendita delle quo della fallita. Ed allo stesso modo in maniera apodittica i giudici del riesame avrebbero ritenuto che le tre operazioni illustrate sarebbero frutto di un unico disegno nel cui ambito T.R.E. sarebbe stata strumentalmente utilizzata al solo fine di far rientrare in RAGIONE_SOCIALE il danaro dalla stessa versato alla fallita, senza indicare alcun elemento in grado di suffragare tale asserzione. Infine del tutto erroneo è l’ulteriore passaggio dell’ordinanza nel quale viene affermato che la ricorrente avrebbe conseguito un accrescimento patrimoniale, posto che la stessa in forza del contratto di cash-pooling ha acquisito la mera disponibilità delle somme ricevute da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a seguito della cessione a RAGIONE_SOCIALE delle rispettive partecipazioni nella fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
2.1 Come ricordato in precedenza,i1 G.i.p. del Tribunale di Potenza, con decreto del 4 luglio 2023, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dell somme rinvenute nella disponibilità, tra l’altro, di RAGIONE_SOCIALE fino alla concorrenza di C 20.375.646,00, in quanto ritenute il profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cui si procede.
Essendo il provvedimento cautelare stato adottato nel corso delle indagini preliminari, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 92 comma 1 e 104 comma 2 disp. att. c.p.p., la sua esecuzione è stata affidata al pubblico ministero, il quale, con decreto del 16 ottobre 2023, ha disposto la perquisizione dei luoghi nella disponibilità degli indagati e delle società coinvolte nella vicenda – tra cui per l’appun RAGIONE_SOCIALE – al fine di reperire le somme di danaro assoggettate al vincolo cautelare e dare conseguentemente esecuzione al sequestro disposto dal giudice.
2.2 Da quanto esposto nell’ordinanza impugnata – non contestata sul punto dalla ricorrente – risulta che, sul presupposto che i beni di cui era stato ordinato il sequestr fossero in tutto o in parte reperibili nel territorio di altro Stato dell’Unione Europe G.i.p. del Tribunale di Potenza ha provveduto a trasmettere il decreto di sequestro mediante certificato di congelamento alla competente autorità giudiziaria straniera, al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Emerge inoltre dalla stessa ordinanza che il decreto di sequestro è stato parzialmente eseguito mediante il congelamento delle somme
rinvenute sui conti intrattenuti dalla ricorrente nel territorio dello Stato richies quale ha provveduto alla materiale apposizione del vincolo.
2.3 Risulta infine l’emissione da parte del pubblico ministero di un ordine di indagine europeo, inviato alla competente autorità del medesimo Stato interessato ai fini dell’esecuzione del decreto dal G.i.p. del Tribunale di Potenza e con il quale è stata richiesta la perquisizione dei luoghi nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE BV nel territorio suddetto Stato al fine di rinvenire le somme di danaro da assoggettare al vincolo cautelare.
Alla luce della illustrata ricostruzione della vicenda processuale va anzitutto ribadit che, dopo l’emissione del titolo cautelare, rientra nelle prerogative del pubblico ministero ogni determinazione relativa alla sua esecuzione, spettando agli aventi diritto esclusivamente la facoltà di ricorrere al giudice dell’esecuzione per sollecitare controllo di legittimità relativo alle modalità di esecuzione in concreto adottate (ex multis Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587 – 01; nel medesimo senso, incidentalmente, Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604 – 01; Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, NOME, Rv. 200114 – 01). Rimane dunque escluso che possano essere fatte valere dinanzi al giudice del riesame questioni attinenti agli atti riguardanti le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare e non già a quest’ultimo, che rimane l’unico atto impugnabile ai sensi dell’art. 322 c.p.p. (ex multis Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME Vattumè, Rv. 265103 – 0).
3.1 Ne consegue che non erano deducibili nel giudizio di riesame – e ancor meno con il successivo ricorso per cassazione – gli eventuali vizi dell’o.e.i., posto che, per stess ammissione della ricorrente, questo è stato adottato al fine di dare esecuzione al provvedimento di sequestro.
Priva di alcun fondamento giuridico è inoltre la pretesa difensiva di far refluir l’asserita illegittimità del provvedimento adottato dal pubblico ministero sul tito cautelare, posto che il vincolo sui beni è stato apposto in forza di quest’ultimo e non già dello strumento prescelto dall’organo deputato per la sua esecuzione ed invero adottato, come risulta dal contenuto dell’atto oggetto delle censure avanzate con il ricorso, al solo fine di individuare l’allocazione dei beni che dovevano essere congelati dall’autorità dello Stato richiesto in esecuzione del vincolo cautelare disposto dal G.i.p del Tribunale di Potenza.
3.2 Sotto altro profilo, va peraltro chiarito che non è in discussione il principio, evoca dalla ricorrente, per cui attraverso l’o.e.i., ai sensi dell’art. 32 della Dir 2014/41/UE e degli artt. 2 e 28 d.lgs. n. 108 del 2017 che alla stessa ha dato
attuazione, può essere richiesto esclusivamente il sequestro a fini probatori e non anche quello preventivo (Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109 01). Ma, per l’appunto, il pubblico ministero, attraverso l’atto censurato, non ha richiesto il riconoscimento e l’esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.i.p., né il congelamento delle somme danaro di cui si discute sotto altra forma, bensì, si ripete, soltanto lo svolgimento di una perquisizione finalizzata ad acquisire la prova dell’esatta allocazione del bene da assoggettare al vincolo, per la cui esecuzione il giudice, come detto, già si era autonomamente rivolto all’autorità dello Stato richiesto ai sensi del citato Regolamento UE 2018/1805.
Né i termini della questione mutano solo perché l’o.i.e. contiene la richiesta di procedere all’atto d’indagine contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro al fine di garantire la riservatezza dell’indagine. Si tratta infatti di una richiesta legi che spettava all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione accogliere o meno, ma che non comporta alcuna commistione tra i due strumenti previsti dalla legislazione euro-unitaria. E’ infatti pacifico sulla base, ancora un volta, del contenuto dell’atto d pubblico ministero che, una volta rinvenuti i beni a seguito dell’attività richies attraverso l’o.i.e., la loro acquisizione doveva avvenire in forza del riconoscimento del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. ed in esecuzione dei conseguenti atti emanati in forza della propria normativa interna dall’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, la quale è rimasta competente in via esclusiva a conoscere della regolarità degli atti esecutivi compiuti sul proprio territorio e del procedimento acquisitivo de bene.
Conseguentemente le doglianze della ricorrente, oltre che indeducibili nel giudizio di riesame, si rivelano in realtà anche manifestamente infondate.
3.4 Certamente errata è, infine, l’affermazione del Tribunale per cui avverso il provvedimento del pubblico ministero la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione al G.i.p. ai sensi dell’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 108 del 2017, atteso che, come eccepito dalla difesa, tale disposizione è dettata con esclusivo riguardo all’ipotesi del riconoscimento di un o.i.e. passivo. Ma si tratta di un errore del tutto ininfluen sulla correttezza della decisione del Tribunale, avendo i giudici del riesame esattamente ritenuto inconferente l’adozione dell’ordine censurato ai fini della legittimità del titolo cautelare impugnato.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
4.1 È anzitutto opportuno ricordare che oggetto della confisca in funzione della quale è stato disposto il sequestro è il profitto conseguito da due autonome condotte distrattive consumate ai danni di RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE One. La prima relativa al
finanziamento di T.R.E. per l’acquisto delle quote della fallita, la seconda, invece, concernente la novazione della parte residua del credito vantato dalla stessa fallita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in forza dell’esecuzione del contratto di cash pooling. In proposito va quindi evidenziato che le censure proposte con il motivo in esame riguardano esclusivamente la prima vicenda distrattiva, mentre la ricorrente, salvo quanto eccepito con il primo motivo di ricorso, non ha in alcun modo contestato quanto ritenuto dai giudici del riesame in merito all’altra operazione ed alla sua natura distrattiva, nonché in merito alla sussistenza del profitto di cui è stato disposto sequestro.
4.2 Ciò premesso, deve osservarsi che, nel confutare l’attribuzione della qualifica di profitto del reato di bancarotta distrattiva alle somme venute nella disponibilità dell RAGIONE_SOCIALE a conclusione della prima delle due vicende menzionate, il ricorrente “frammenta” l’operazione finanziaria, ricostruita, invece, in termini unitari dai giudi del merito, per sostenere che tutti i passaggi di denaro troverebbero giustificazione in un valido titolo giuridico.
In particolare, il passaggio di denaro dalla T.R.E. verso RAGIONE_SOCIALE trarrebbe origine da un valido contratto (quello con il quale le quote della società fallita erano state cedut alla T.R.E. ) e costituirebbe il corrispettivo, congruamente determinato, spettante al venditore. Così come il precedente passaggio di denaro da RAGIONE_SOCIALE alla fallita trarrebbe origine dal contratto di cash pooling, che rendeva quest’ultima creditrice del denaro che, nel corso del tempo, aveva versato alla società presso cui era stata accentrata la tesoreria del gruppo. L’unica operazione che, eventualmente, potrebbe considerarsi distrattiva, secondo il ricorrente, potrebbe essere quella relativa a finanziamento che la fallita aveva concesso, in assenza di qualsiasi garanzia, alla T.R.E. e solo rispetto a tale passaggio di denaro potrebbe configurarsi un profitto sequestrabile. La società ricorrente, però, sarebbe estranea a tale presunta distrazione, in quanto perpetrata dopo il mutamento della compagine sociale della fallita, quando oramai quest’ultima non aveva nulla più a che fare con il gruppo RAGIONE_SOCIALE.
4.3 Va, però, evidenziato che il giudice per le indagini preliminari, nel decreto d sequestro – mai contestato sul punto e legittimamente richiamato dal provvedimento del giudice del riesame -, ha, come detto, ricostruito in maniera unitaria la complessa operazione distrattiva, basandosi sugli atti del procedimento, in parte trascritti ne provvedimento. Va, in primo luogo, evidenziato che gli atti riportati nel provvedimento genetico richiamato da quello impugnato smentiscono quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la fallita avrebbe concesso il finanziamento alla T.R.E.
dopo il mutamento della compagine sociale della fallita, quando oramai quest’ultima era divenuta estranea al gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, infatti, che il denaro, da ultimo, veniva trasferito dal conto della T.R.E. quello olandese di partenza, intestato a RAGIONE_SOCIALE il 9 marzo 2010 alle ore 10.22.47, ancora prima della sottoscrizione del formale contratto di compravendita delle quote della fallita, avvenuto alle ore 12.10 dello stesso giorno (cfr. pagine 17 e 18 del decreto). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, il finanziamento di T.R.E. da parte della fallita è avvenuto quando quest’ultima era formalmente ancora intranea al gruppo RAGIONE_SOCIALE, non essendo ancora intervenuta la cessione delle sue quote.
4.4 Invero la ricostruzione operata dai giudici del merito per cui, per l’appunto, i parziale pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE del credito derivante dal contratto di cash pooling vantato da quella che in allora era ancora RAGIONE_SOCIALE e la concessione da parte della stessa del finanziamento a RAGIONE_SOCIALE.R.E., nonchè il pagamento del prezzo delle quote operato da quest’ultima a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che ne erano le titolari e il successivo rientro della somma nelle casse di RAGIONE_SOCIALE, fossero i segmenti di una operazione unitariamente programmata appare coerente con le risultanze esposte e dunque deve ritenersi che il provvedimento impugnato risulti tutt’altro che apparentemente motivato in merito alla sussistenza del fumus del reato contestato, fermo restando che la natura distrattiva della suddetta operazione certamente si è manifestata nel momento in cui la fallita ha ingiustificatamente finanziato l’acquisto da parte di soggetto, estraneo al gruppo e privo di consistenza patrimoniale, delle sue stesse quote, senza ricevere idonee garanzie in merito alla restituzione della provvista, peraltro mai reclamata.
Ed in tal senso gli stessi giudici del merito hanno evidenziato anche un altro dato non considerato nel ricorso, ossia il fatto che il flusso in entrata e poi in uscita del dan era frutto di un accordo intervenuto tra NOME, che operava sia nella qualità di amministratore di quella che era ancora RAGIONE_SOCIALE, che in quella di procuratore delle altre due NOME citate, e COGNOME NOME, che agiva quale amministratore della T.R.E.
Ulteriore elemento logicamente valorizzato ai fini dell’affermazione dell’impossibilità di isolare i singoli accadimenti e del coinvolgimento di tutte le società del gruppo menzionate in precedenza (compresa, dunque, RAGIONE_SOCIALE) nella progettazione della distrazione delle risorse della fallita, discende dal fatto che sia i passaggi di danar “discendenti”, che quelli “ascendenti”, sono stati eseguiti – in attuazione di un cronoprogramnna inevitabilmente pianificato in anticipo – nell’arco di meno di 24 ore.
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4.5 Fermo dunque, come già ribadito, che la somma uscita dalle casse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “rientrata” nelle medesime era divenuta nelle more il profitto di una distra come correttamente ritenuto dai giudici del riesame, alcun rilievo assum circostanza che la stessa sia stata depositata presso “la tesoreria accent gruppo” gestita da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Al riguardo, va infatti ricordato come questa Corte a ripetutamente sottolineato che la confisca del profitto di reato è possibile an confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella dispo della stessa, non potendo considerarsi, in tali casi, l’ente una persona est reato (ex multís Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258647; Sez. 3, n. 18049 del 01/02/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286315; Sez. 3, n. 17840 05/12/2018, COGNOME, Rv. 275599).
Legittimamente, dunque, i giudici del riesame hanno ritenuto RAGIONE_SOCIALE coinvolta ne programmazione ed esecuzione dell’illecita operazione, rimanendo irrilevante allo s l’identificazione delle persone fisiche che abbiano agito per conto della medesima. contratto di cash pooling ha impedito l’accrescimento patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE, giacchè quest’ultima, in forza del suddetto contratto, ha assunto semplicemente l’obbl restituire alle controllate il danaro dalle stesse fatto confluire sui suoi conti quale si è confuso con le altre risorse monetarie esistenti nel patrimonio de cash pooler. In senso contrario dovrebbe potersi dimostrare che il contratto – per c stipulato o in forza della disciplina da parte dell’ordinamento nazionale ch eventualmente applicabile, qualora non si trattasse di quello italiano – comporta costituzione di un patrimonio separato affidato al cash pooler in mera gestione fiduciaria. Ma nulla di tutto ciò risulta dagli atti, né il ricorso ha indicato ele senso probanti eventualmente trascurati dai giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/6 024