Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40464 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME TURTUR
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione volta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame – in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 13 giugno 2025, con cui era stata rigetta l’istanza di restituzione di quanto in sequestro – ha disposto la restituzione alla suddetta società della somma di euro 99.029, confermando per il resto il vincolo cautelare sulla residua somma di euro 687,970, in relazione al reato di cui agli artt. 81-110-640 cod. pen. (capo H), ascritto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea quantificazione del profitto illecito.
Nota la società ricorrente come il sequestro abbia avuto ad oggetto il 39% dell’importo complessivo dei lavori, come contabilizzati secondo l’ipotesi accusatoria, pari a quanto spettante per le opere non eseguite in concreto. Tale percentuale, tuttavia, non equivarrebbe al vantaggio illecito effettivamente conseguito da FGA, dovendo essere espunti i maggiori costi sostenuti per la realizzazione dei lavori (superiori rispetto a quelli inizialmente posti a base d’asta – come stabilito dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – e non corrisposti dall’ente debitore).
Trattandosi di ‘reato in contratto’, occorrerebbe, infatti, distinguere tra il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (ovvero il profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecitamente eseguita in favore della controparte.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto articolato con censure manifestamente infondate.
Giova ricostruire brevemente la vicenda procedimentale.
2.1. Il sequestro, disposto anche per equivalente, Ł stato eseguito sottoponendo a vincolo reale la somma complessiva di euro 787.000 giacente su un conto bancario intestato alla società. Questo importo, in aderenza all’ipotesi accusatoria, era stato individuato muovendo da quanto complessivamente liquidato a COGNOME (euro 2.019.051,44) e qualificando come indebito vantaggio la quota del 39%, corrispondente a «lavorazioni mai eseguite, o conseguent a errori di contabilizzazione o a duplicazioni contabili» (quota pari, dunque ad euro 787.000).
Il Tribunale ha rilevato come emergesse dagli atti la mancata corresponsione dell’ultima tranche di pagamento, pari ad euro 255.024,09. Pertanto, scorporando tale importo dalla somma complessivamente corrisposta alla società, si Ł ottenuta la diversa base di calcolo (euro 1.764.027,35) su cui computare la suddetta percentuale del 39% (pari ad euro 687.970,66, corrispondente a quanto ritualmente aggredibile a titolo di profitto, in luogo della maggior somma richiesta dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e disposta dal Giudice per le indagini preliminari).
¨ stata, dunque, restituita la differenza, pari ad euro 99.029,33.
2.2. La ricorrente aveva richiesto il dissequestro anche di ulteriori euro 147.342,44, pari al 61% della somma percepita dal Comune appaltante per l’aggiornamento dei prezzi, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE misure disposte dal RAGIONE_SOCIALE per adeguare i costi dei lavori pubblici all’incremento dei prezzi RAGIONE_SOCIALE materie prime, e mai versatale.
Questa richiesta Ł stata rigettata, sul presupposto che si trattava di una semplice pretesa creditoria, insuscettibile di compensazione in questa sede.
La conclusione del Tribunale Ł corretta.
Il Collegio condivide appieno il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell’attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica (Sez. 5, n. 27569 dell’08/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 6870 del 30/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274851-02; Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256812-01; Sez. 5, n. 44032 del 18/07/2008, COGNOME, Rv. 241671-01; Sez. 5, n. 47983 del 18/12/2008, COGNOME, Rv. 242952-01).
Già Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924-01, impropriamente richiamata nel ricorso, aveva sottolineato, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, come, nella ricostruzione della latitudine del profitto oggetto di confisca, non potesse farsi ricorso a nozioni quali ‘profitto lordo’ o ‘profitto netto’.
Anche a prescindere, dunque, dalla impossibilità di ricondurre il diritto di credito azionato in sede civile nei confronti del Comune di Valva nell’ambito dei valori monetari effettivamente oggetto di cautela reale, le somme pretese in quella sede non possono, in ogni caso, ritenersi scomputabili dal profitto del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Peraltro, non Ł stata minimamente verificata la pertinenza RAGIONE_SOCIALE singole voci di costo rispetto a specifiche opere (realizzate o non realizzate).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la società ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME