Profitto del Reato di Rapina: Non Solo Denaro. La Cassazione Spiega
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 17472/2024, offre un importante chiarimento su un elemento centrale del delitto di rapina: la nozione di profitto. La Corte ha ribadito che il profitto del reato di rapina non si limita al solo vantaggio economico, ma abbraccia un concetto molto più ampio di ‘utilità’. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica, stabilendo che la responsabilità penale sussiste anche se la refurtiva non viene mai ritrovata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello per diversi reati, tra cui rapina, lesioni e violenza privata. La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinti alcuni reati minori per remissione di querela e ricalcolando la pena finale. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando principalmente la sua responsabilità per il reato di rapina.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Carenza di motivazione sulla responsabilità per rapina: La difesa sosteneva che, non essendo mai stata rinvenuta la somma di 400 euro, indicata come profitto del reato, mancasse la prova stessa della consumazione del delitto.
2. Violazione di legge nel calcolo della pena: Si lamentava un errore nella determinazione della sanzione finale, poiché il giudice d’appello non avrebbe considerato l’estinzione di uno dei reati satellite.
L’Analisi della Cassazione sul profitto del reato di rapina
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Sul punto cruciale, quello relativo alla definizione di profitto del reato di rapina, i giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, incluse le Sezioni Unite (Sent. n. 41570/2023).
La Corte ha specificato che il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale. Può essere una qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si prefigge di ottenere attraverso la sua azione violenta o minacciosa, sottraendo un bene a chi lo detiene. Di conseguenza, il fatto che la refurtiva non sia stata trovata addosso all’imputato o altrove è del tutto irrilevante per dimostrare la sua colpevolezza. Ciò che conta è la prova della condotta materiale: l’impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia.
La Correttezza nel Calcolo della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva operato correttamente. Dopo aver dichiarato estinti i reati di violenza privata per remissione di querela, il giudice aveva correttamente eliminato i relativi aumenti di pena precedentemente applicati, giungendo a una rideterminazione della pena finale del tutto logica e conforme alla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio giuridico consolidato e di estrema importanza. La nozione di ‘profitto’ nel delitto di rapina è svincolata dalla materialità del vantaggio patrimoniale e dal successivo ritrovamento del bene sottratto. Il fulcro del reato risiede nella condotta aggressiva finalizzata a ottenere un’utilità. Questa interpretazione estensiva garantisce che l’azione criminale venga punita per la sua intrinseca gravità, ovvero per la lesione simultanea del patrimonio e della libertà personale della vittima, a prescindere dal fatto che l’agente riesca o meno a godere materialmente del bene sottratto o che questo venga recuperato.
Le conclusioni
La sentenza in esame conferma che per integrare il delitto di rapina è sufficiente provare l’azione di spossessamento violento o minaccioso finalizzata a un profitto, inteso come qualsiasi tipo di vantaggio, anche solo morale. La mancata localizzazione della refurtiva non indebolisce il quadro accusatorio né esclude la responsabilità dell’imputato. Si tratta di una precisazione fondamentale che rafforza la tutela delle vittime e chiarisce i contorni probatori necessari per la condanna in casi analoghi.
Per configurare il reato di rapina è necessario ritrovare la refurtiva?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato ritrovamento del profitto del reato, come una somma di denaro, è irrilevante per affermare la responsabilità penale. Ciò che conta è dimostrare la condotta di impossessamento violento o minaccioso della cosa mobile altrui.
Cosa si intende per “profitto” nel reato di rapina?
Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, il profitto non è solo un vantaggio economico. Può consistere in qualsiasi utilità, anche meramente morale o non patrimoniale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si ripromette di ottenere, anche non immediatamente, dalla sua azione.
Cosa succede alla pena se alcuni reati connessi vengono dichiarati estinti?
Se alcuni reati contestati in continuazione con uno più grave (come la rapina) vengono dichiarati estinti, in questo caso per remissione di querela, la pena finale viene ricalcolata dal giudice. Vengono eliminati gli aumenti di pena che erano stati applicati per quei reati specifici, riducendo così la sanzione complessiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Ucraina il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe ha riformato la
(capi a) e c), rapina ( capo b) e lesioni ( capo d), alla pena di anni 1 e mesi dieci di reclusione oltre alla multa, dichiarando estinti per remissione di querela i reati di cui ai capi a) e c) dell’imputazione con eliminazione della pena di gg. 5 di reclusione per ciascun reato.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive con le quali era stata contestata l’affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina non essendo stata rinvenuta la somma di euro 400,00 profitto del reato.
3.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena posto che il giudice di appello non ha considerato che il reato di cui alcapo c) era stato dichiarato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
1.1. Il giudice di appello nel ritenere integrato il delitto di rapina, pertinentemente richiamato (pag. 2), la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche n economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione? o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.( Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Rv. 285190).
1.2. Quanto alla determinazione della pena (motivo n. 2) la Corte di merito dopo avere dichiarato estinti per remissione di querela i delitti di cui ai capi a) e (tentata violenza privata e violenza privata consumata) e dopo avere precisato che i singoli aumenti di pena per la continuazione dovevano intendersi fissati in gg. 10 di reclusione per “ciascun capo” ( a fronte di un aumento complessivo del primo giudice di mesi uno di reclusione per i tre capi di imputazione), ha rideterminato la pena finale eliminando gg. 15 di reclusione ( ovvero gg. 10 per capo a) e gg. 5 per il residuo reato di cui al capo e) che in origine comprendeva due reati) pervenendo, correttamente, alla pena finale di anni 2 , mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro 750,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27/2/2024