Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO nei confronti di:
NOME nato a LIVORNO il 20/05/1979
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il SOstituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; il difensore, Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Si procede per il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs n. 74 del 2000 nei confront NOME COGNOME, accusato di avere “svuotato” il patrimonio immobiliare e finanziario della società “RAGIONE_SOCIALE“, poi rinominata in “RAGIONE_SOCIALE“, in modo da rendere ineffic
ogni procedura di riscossione coattiva dell’Erario, tenuto conto che la società van debito di 290.831,87 euro.
1.1.AI COGNOME veniva contestato, altresì, il reato di autoriciclaggio perch impiegato parte del denaro proveniente dal delitto di sottrazione fraudolenta, ammontare pari ad euro 245.000, trasferendole in attività imprenditoriali di altre tra le quali la “RAGIONE_SOCIALE, in modo da ostacolare l’identificazione provenienza delittuosa.
Si procedeva, inoltre, anche nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE, di essere responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 -octies del d. I.gs n. 231 del 2001, in relazione al reato di autoriciclaggio consumato dal COGNOME n interesse o, comunque, a suo vantaggio.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro “impediti confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” fino alla concorrenza del debito tributari fino a 290.831,87 euro).
Disponeva, altresì, il sequestro preventivo funzionale a garantire la confi profitto del reato previsto dall’art. 11 d.lgs n. 74 del 2000; tale sequestro veniv in prima battuta, in “via diretta” e veniva orientato nei confronti delle società b dei trasferimenti distrattivi operati dal COGNOME, ovvero la “RAGIONE_SOCIALE” confluito il denaro distratto, e la “Olivia RAGIONE_SOCIALE” dove era confluito l’imm Collesalvetti.
Solo nel caso in cui l’apprensione in via diretta del profitto lucrato da Ghi confluito nelle società, non avesse avuto esito, il vincolo avrebbe dovuto essere d “per equivalente” nei confronti dei beni nella disponibilità dell’indagato.
1.3. Il tribunale per le misure cautelari reali di Livorno, con l’ordinanza impug parzialmente accolto l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME con rigetto dell’istanza di dissequestro dei suoi beni, vincolati per equivalente con i preventivo funzionale a garantire la confisca del profitto generato dai reati a lui c
Il tribunale ha rigettato l’istanza perché ha individuato il profitto del rea dall’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000 esclusivamente nel valore dei “beni s fraudolentemente alla garanzia dei crediti erariali e non già – come ritenuto dal Giu le indagini preliminari – nel complessivo ammontare del debito tributario ri inadempiuto, ritenendo così vincolabili “solo” un immobile sito in Collesalvetti e la di 245.000 euro, somma oggetto sia di distrazione che di autoriciclaggio.
Pertanto, tenuto conto che il sequestro disposto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE era stato eseguito per la somma di 64.156, 53 euro, veniva vincolata nei c del COGNOME “solo” la somma di 180.843,47 euro (la somma tra i due importi ammon al quantum distratto), con restituzione di quanto vincolato in eccedenza.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico minis presso il tribunale di Livorno che deduceva:
2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale la som confiscare ai sensi dell’art. 321, comma 2 cod. proc. pen. avrebbe dovuto e identificata nel valore dei beni posti a garanzia del debito tributario, con dell’ammontare delle imposte evase (euro 290.831, 87); e non – come ritenuto tribunale – nella somma distratta e reinvestita con la condotta di riciclaggio (euro e l’immobile di Collesalvetti).
Si riteneva, peraltro, che tale somma avrebbe dovuto essere vincolata nei conf dell’ente in relazione alla responsabilità amministrativa da autoricicla l’accertamento della quale la società RAGIONE_SOCIALE era indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1.1. In via preliminare il Collegio riafferma che il profitto del reato di cui d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di impost rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei cred Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario r inadempiuto (Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 277251 – 01; Sez. 3 40534 del 06/05/2015, Trust, Rv. 265036 – 01).
Tanto premesso, si rileva che – contrariamente a quanto dedotto – il tribun correttamente individuato il profitto del reato per cui si procede, identificandolo distratti (ovvero l’immobile di Castelsavetti e la somma di euro 245.000) ed ha provve di conseguenza, alla restituzione dei beni vincolati in eccedenza.
Deve essere chiarito che il sequestro risulta essere stato disposto in via ” anche se i beni sono stati appresi presso la società RAGIONE_SOCIALE. E deve essere, altresì che il sequestro è stato eseguito ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. relazione ai reati posti in essere dal COGNOME, e non ai sensi dell’art. 19 d.lg 2001 in relazione alla responsabilità amministrativa della RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio ribadisce, in materia, che la immediata conversione del profitto numm nell’acquisto di un bene, come anche il deposito del denaro di provenienza illecit casse di una persona giuridica, non eliminano la “diretta derivazione” di tali beni o bene acquistato) dal reato per cui si procede, circostanza che consente inquadramento come “profitto” confiscabile in via diretta.
Si riafferma, sul punto, che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla c prevista dall’art. 322-ter cod. pen., costituisce “profitto” del reato anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro
“causalmente collegabile” al reato e sia soggettivamente attribuibile all’a quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238700 –
Nel caso in esame il denaro e l’immobile di Collesalvetti sono stati sequestrati diretta” entro il limite della distrazione contestata.
1.2 Quanto al vincolo del profitto del reato di autoriciclaggio il tribunale ha ri il profitto relativo a tale reato non era stato individuato dal Giudice per preliminari, sicché non poteva considerarsi disposto alcun sequestro a tale t richiamava, sul punto, un orientamento giurisprudenziale secondo cui in tem autoriciclaggio, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincidono con i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprendi speculative (tra le altre, Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 01).
Invero tale orientamento risulta – ad oggi – in via di definitivo superamento in si è affermato che il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è cos valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione de provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero d a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presuppos Cassazione ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite, ovvero in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, si prestano a qualificate, comunque, come “prodotto” del reato, rappresentando il risultato emp dell’attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggetta ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286131 – 01; Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286816 – 0
Il Collegio rimarca che anche tale orientamento, che, per individuare il profi reato di autoriciciaggio non ritiene necessaria l’identificazione di un vantaggio rispetto a quello conseguito con la consumazione del reato presupposto, non giu legittimare la duplicazione del vincolo, ovvero la apprensione di un valore “do riferibile sia al reato presupposto, che all’azione dissimulatoria compiuta con derivato.
L’orientamento in questione, infatti, rileva che, ove non reimpiegati a fini dissi i beni illeciti oggetto dei reati derivati sarebbero – comunque – destinati ad essere quali provento del reato presupposto: l’estensione del vincolo oltre il quid pluris collegabile al reato derivato (riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego) si fonda, infatti, sulla della “integrale illiceità” dei beni movimentati, che, ove non manipolati con c dissimulatorie, sarebbero comunque stati appresi quale profitto del reato presuppos tratta di un ragionamento che presuppone l’unicità del vincolo, che si ritiene l
quantum sull’intero “prodotto” del reato derivato proprio perché il
dissimulato “non” è stato appreso come profitto del reato presupposto.
Tale opzione ermeneutica, condivisa dal Collegio, presuppone la valorizzazione de funzione “ripristinatoria” delle confische disposte ai sensi dell’art. 321, comma 2 c
pen. e dei sequestri che le anticipano. Funzione che, osservata da altra angolaz quella di impedire che l’economia legale sia inquinata dalla circolazione di
provenienza illecita. Tale spiccata funzione “ripristinatoria” solo nel caso della co del relativo sequestro) per equivalente viene “oscurata” dalla eminente (e premin
funzione sanzionatoria (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284
– 01)
In conclusione, il collegio afferma che il profitto del reato di autoriciclagg anche quello dei reati di riciclaggio e reimpiego) deve essere individuato nell’inter
derivante dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell’ipotetico
quid pluris dalla condotta che integra il reato derivato. Tuttavia non è legittimo, duplicare il
ovvero apprendere lo stesso valore sia come profitto diretto del reato presuppost come prodotto del reato derivato.
Nel caso in esame la somma reimpiegata, oggetto di autoriciclaggio, corrispond quella distratta ed è stata sequestrata, legittimamente, una sola volta.
Il collegio rileva comunque che l’ordinanza impugnata presenta dei profil contraddittorietà motivazionale laddove (a) dapprima imputa la somma sequestrata entrambi i reati per cui si procede (pag. 9), (b) successivamente assume che il prof reato di autoriciclaggio non è determinabile, né determinato (pag.10).
Resta comunque incontestato che tale profitto – anche ove individuato nell’i valore dei beni oggetto di reinvestimento, come indicato dalla più recente giurispru – non può essere oggetto di doppio vincolo, sicché il provvedimento risulta, nella so corretto, sicché la contraddizione rilevata non incide sulla sostanziale legitt provvedimento e, pertanto, non è idonea a generare un annullamento (art. 619 cod. p pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, il giorno 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
)L presidente