Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
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avverso la sentenza in data 11/05/2023 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha conc chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 novembre 2020 il G.u.p. del Tribunale di L’Aquila ha condannato l’imputato alle pene di legge per plurimi episodi di violenza sess e di produzione di materiale pornografico minorile, in essi assorbiti i r sostituzione di persona, nonché per tentata prostituzione minorile e per alt episodi di sostituzione di persona.
Con sentenza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha assolto l’imputato dalla tentata prostituzione minorile e ha rideterminato l per le residue imputazioni.
2. Ricorre per cassazione l’imputato articolando sette motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta con il primo la condanna per gli episodi di produzione di materiale pornografico minorile, sostenendo l’uso personale e la configurabilità, al limite, del reato di detenzione di materiale pornografico minorile con il secondo il divieto di applicazione retroattiva dell’interpretazion giurisprudenziale a lui sfavorevole, secondo cui non è più necessario, ai fini della configurabilità del reato, il pericolo concreto di diffusione del materia pedopornografico, nella specie insussistente; con il terzo il diniego dell’attenuante dell’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen., nonostante la consumazione del reato in un limitato intervallo temporale, tra maggio e giugno 2019, e nonostante il risarcimento del danno corrisposto alle vittime che avevano revocato le rispettive costituzioni di parte civile; con il quarto il mancato assorbimento anche degli ulteriori due episodi di sostituzione di persona nei reati di violenza sessuale; con il quinto l’eccessiva entità degli aumenti della continuazione che avevano impedito l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il sesto il diniego dell’attenuante dell’art. 600 -septies n. 1 cod. pen.; con il settimo l’eccessiva entità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Pacifici i fatti. L’imputato, utilizzando un falso account su Facebook con un nome di donna, ha adescato dei minori, specificamente identificati nei capi d’imputazione, che ha indotto a produrre e a trasferirgli materiale pedopornografico nonché a compiere atti di autoerotismo in video (capi A e B) e ha adescato altri minori, non identificati nei capi d’imputazione, che ha indotto a produrre e a trasferirgli materiale pedopornografico (capi D ed E). La Corte di appello lo ha assolto invece dal reato di tentata prostituzione minorile del capo C).
I primi due motivi di ricorso attengono alla configurabilità del reato di pornografia minorile con riferimento alla costruzione della fattispecie normativa e all’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale. In sostanza, il ricorrente nega la sua responsabilità per il reato dell’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. perché il materiale era stato prodotto per il suo uso personale senza alcun pericolo di diffusione.
La prospettazione difensiva è errata. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 51815 del 31/05/2018, M, Rv. 274087-01 hanno chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale, che la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 13 del 2000) aveva individuato come elemento
caratterizzante la fattispecie criminosa, perché anacronistico sia rispetto alle modifiche normative che hanno precisato i contorni della fattispecie incriminatrice sia all’evoluzione tecnologica (per ampia analisi del tema con riferimento anche all’evoluzione normativa si vedano i par. 3.1-3.3 della sentenza). Nel medesimo contesto le Sezioni Unite hanno precisato ai successivi par. 4.1 e 4.1.1. che, per evitare l’iper-criminalizzazione del diritto penale, escono fuori dallo spettr applicativo della norma solo quelle condotte di cosiddetta pornografia domestica che coinvolgano minori abilitati a prestare il consenso al rapporto sessuale e che volontariamente e consensualmente abbiano realizzato il predetto materiale pornografico, per “uso domestico” e senza diffusione. Tale tema è stato successivamente approfondito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718-04, ove è stata ribadita la liceità unicamente della condotta di produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo.
Nel caso in esame, però, l’ipotesi lecita della cosiddetta pornografia domestica propugnata dalla difesa è negata in radice dalla sostituzione di persona. I Giudici di merito hanno accertato infatti che i minori, vittime sia della condott punita dall’art. 600-ter, primo comma, n. 1, cod. pen. che della condotta punita dall’art. 609-bis cod. pen. per gli atti di autoerotismo, non hanno espresso un valido e libero consenso, essendo stati ingannati dalla sostituzione di persona attraverso la creazione da parte dell’imputato di un falso profilo Facebook.
L’imputato pone poi il problema dell’overruling in malam partem perché la condotta era stata commessa nel 2019 quando ancora non si era consolidato l’orientamento delle Sezioni Unite del 2018. Tuttavia, già in quella sentenza le Sezioni Unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso, così rendendo irrevocabile la condanna dell’imputato, avevano ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’overruling in malam partem, in violazione dell’art. 7 CEDU, perché era da tempo mutato il quadro sociale e tecnologico nonché quello normativo sovranazionale e nazionale (par. 4.2.). La prospettazione difensiva è, quindi, anche sotto questo profilo, del tutto inconsistente perché non è mai ammessa l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di wou., una norma penale err quando il risultato interpretativo non sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238 – 01, proprio in un caso di pornografia minorile in cui la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'”overruling” operato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 51815 del 2018, in epoca successiva alla condotta).
Il terzo motivo di ricorso riguarda il diniego dell’attenuante del fatto d minore gravità delle violenze sessuali, reati che il ricorrente non ha contestato né
in fatto (le vittime hanno compiuto atti di autoerotismo davanti al video) né in diritto (sono atti sessuali anche quelli che prescindono dal contatto corporeo tra l’autore del reato e la sua vittima, tra le più recenti, Sez. 3, n. 26809 d 04/04/2023, S., Rv. 285060-01). La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure, osservando che, sebbene le interlocuzioni tra l’imputato e le vittime fossero rimaste confinate in ambito virtuale, i fatti erano da considerarsi gravi per i plurimi contatti nei mesi di maggio e giugno 2019: trasmissione di 15 immagini a contenuto pedopornografico e di 4 video con atti di autoerotismo in un caso e di 19 immagini e di 4 video in un altro caso. L’ulteriore argomento difensivo del pagamento del risarcimento del danno corrisposto durante lo svolgimento del processo d’appello risulta implicitamente disatteso, trattandosi di fattore extravagante rispetto al tipo di attenuante e recessivo rispetto alla gravità del fatt Peraltro, il ricorrente non deduce di aver sollevato la questione in sede di conclusioni, laddove risulta in sentenza che si era riportato all’atto di appello, tralascia di menzionare la condanna in primo grado al pagamento della provvisionale di euro 5.000 in favore di ciascuna vittima.
Il quarto motivo non coglie nel segno. La Corte territoriale ha ben spiegato che non è possibile l’assorbimento delle condotte dei capi D) ed E), del tutto autonome da quelle contestate ai capi A) e B) come si desume anche dalle date di commissione, perché svincolate dal reato-mezzo per cui non vi è un’altra norma consumante in grado di comprendere in sé il fatto previsto dalla norma consumata e quindi di esaurire completamente il disvalore del caso concreto. Né, d’altra parte, è possibile ricomprenderle nelle violenze sessuali indicate ai danni di vittime identificate, riferendosi invece a vittime non indicate nei capi d’imputazione e in periodi differenti, rispettivamente il 6 ottobre 2019 (capo D) e in data anteriore al 15 settembre 2019 (capo E).
Il sesto motivo è manifestamente infondato perché l’attenuante dell’art. 600 septies.1 cod. pen. opera solo nel caso di concorso di persone nel reato, ipotesi che non ricorre nel caso in esame. Peraltro, correttamente la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare che l’imputato si era limitato a fornire le credenziali di un solo account e non anche di tutti gli altri.
Il quinto e il settimo motivo in merito alla pena e agli aumenti per la continuazione sono inconsistenti. E’ stata irrogata una pena legale, nel minimo edittale per la pedopornografia con aumenti motivati nella loro contenuta misura per ciascun reato satellite in ossequio al principio di diritto affermato dall sentenza a Sezioni Unite COGNOME (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente