Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
NOME NOME a CATANZARO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 25 luglio 2023-4 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello proposto da NOME (proposto) e da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOMEterzi interessati) avverso il decreto emesso dal Tribu di Firenze, con il quale era stata applicata a NOME la misu prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mes con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale e la misura d prevenzione patrimoniale della confisca dei beni mobili, immobili e beni mobi costituiti in azienda.
1.1 Avverso il decreto ricorrono per Cassazione i difensori di NOME lamentando l’erroneità della decisione con la quale la Corte di appello a dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate via pec nelle date 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 sul presupposto che il deposito era s effettuato fuori termine, posto che nessun termine è previsto, nel rito delle di prevenzione, per le produzioni documentali o per la richiesta di prove n (viene citata la sentenza di questa Corte n. 5749/2021); osservano che la d aveva depositato i nuovi documenti e le SIT anche presso l’ufficio del Procura AVV_NOTAIO, precisando che si trattava di prove e documenti raccolti o scoperti la proposizione dei motivi di appello e rilevanti ai fini del decidere; inoltr del 21 aprile 2023 e del 14 giugno 2023 non contenevano alcuna memoria, ma soltanto documenti inerenti attività di indagine difensiva, mentre la pec d giugno 2023, contenente le memorie riepilogative, era stata autorizzata d Corte di appello all’udienza del 26 aprile 2023; se la Corte non avesse dichi inammissibili le produzioni e le sommarie informazioni testimoniali, sarebbe st ricostruita una situazione patrimoniale diversa del nucleo familiare, e dunq sarebbe potuti pervenire ad una decisione diversa in tema di sperequazione.
1.2 I difensori eccepiscono violazione ed erronea applicazione dell’art.24 D.Lg 159/2011 e art. 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell’appello ed omess motivazione, violazione del principio della ripartizione dell’onere della prova: parte in cui i giudici di merito si erano affidati al solo parametro ISTAT per il della sperequazione economica, in assenza di qualsiasi valutazione delle cens difensive mosse con i motivi di appello, circa l’esagerata stima della spesa fam media e dei diversi indici di calcolo indicati dalla difesa; nella parte in cui di appello aveva ritenuto inidonee -senza alcuna motivazione- le fatture alle alla consuenza tecnica di parte COGNOME a scalfire il quadro di sperequa economica ottenuto dall’applicazione irragionevole degli indici ISTAT per il co della vita delle famiglie; rilevano che nessuna motivazione vi era neppure s ricostruzione economica della ditta RAGIONE_SOCIALE, che non av richiesto alcun conferimento in denaro per l’avviamento, e quindi non vi era s
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un esborso di C 200.000,00, come erroneamente ritenuto dall’organo proponente; non era stato motivato sui punti devoluti alla Corte, secondo cui: la famiglia COGNOME aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti per l’acquisto di beni; prelievi erano stati effettuati dai conti correnti/libretti postali dei genitore che avevano sempre svolto attività lavorativa; erano state allegate fatture re all’attività di rivendita di macchine agricole con pagamenti in contanti e dimos le elargizioni del padre della COGNOME; la ditta RAGIONE_SOCIALE aveva gener fatturato di C 140.000,00 a ridosso dell’acquisto dell’abitazione; NOME aveva generato redditi nel 2008 pari ad C 1.700,00 mensili, quando il nuc familiare era composto da due persone.
1.3 I difensori lamentano che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibi memorie e le produzioni difensive aveva negato a NOME il diritto di difen anche sotto il profilo della misura di prevenzione personale, visto che tu dichiarazioni assunte in indagini difensive allegate alle memorie successi quella del 20.4.2023 o prodotte direttamente in udienza avevano la potenzialit influenzare la decisione circa la ritenuta pericolosità sociale di NOME rilevano che comunque era sempre stato rispettato il principio del contradditt e che, se anche si esclude.v4la parte argomentativa delle memorie depositate 21 aprile ed il 24 aprile, le successive memorie del 14 e 21 giugno 2023 er state depositate almeno cinque giorni prima della secondo udienza, tenutasi i giugno 2023; il rinvio a nuova udienza aveva saNOME l’ipotesi di un reale vulnus nel principio del contraddittorio, insito nel deposito delle suddette memorie termine inferiore a cinque giorni.
1.4 Premesso che erano irrilevanti le condanne irrevocabili che avevano atti NOME per delitti commessi dal 1987 al 1990, i difensori osservano che le ric di prova si concentravano sull’assenza di attualità di pericolosità sociale di ciò che emergeva dalla lettura del decreto impugNOME era che le memor difensive, i documenti allegati, le dichiarazioni difensive e gli esami testi prodotti non erano stati minimamente valutati ai fini del giudizio sulla perico sociale attuale del proposto; era quindi palese la violazione di legge denun per negazione del diritto di difesa del proposto.
Propone ricorso per cassazione anche il difensore di COGNOME NOME e NOME.
2.1 II difensore eccepisce la violazione degli art. 127 e 666 cod. proc. p comma 3, 23 comma 3 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, 6 CEDU nella parte in cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le produzioni documentali effettuate d difesa via pec nelle date 21 aprile 2023 e 14 giugno 2023 sull’erroneo presupp che si trattasse di produzioni “fuori termine”, con argomentazioni analog quelle contenute nel ricorso del proposto.
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2.2 II difensore lamenta l’apparenza della motivazione relativamente a sperequazione economica, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 24 D.Lg n. 159/2011 e 6 CEDU, violazione del principio devolutivo dell’appello e d principio della ripartizione dell’onere della prova, con argomentazioni analog quelle contenute nel ricorso del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
1.1 Devono essere ribaditi alcuni principi affermati dalla Suprema Cort relativamente alla presentazione di memorie e documenti: quanto alle prime, ” tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive regolato non già dalla norma AVV_NOTAIO prevista dall’art. 121 cod. proc. pen da quella speciale di cui all’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. applicab ragione del rinvio dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all’art. 67 proc. pen. e, da questo, all’art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di giorni prima della udienza” (Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021 Scarlini, 282281); “in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nu deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l’imputato vi ritualmente citato, a nulla rilevando che detta udienza sia rinviata per leg esigenze di difesa” (Sez.2, n. 47108 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282323); quanto riguarda i secondi, “in tema di procedimento di prevenzione, la produzio di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il temporale dei cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, c terzo, cod. proc. pen. per il solo deposito di memorie. (Fattispecie rela procedimento iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lg settembre 2011, n. 159); Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013, Punturiero, 258661; “in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per i deposito delle memorie” (Sez.5, n. 5458 del 09/01/2018, dep. 06/02/2018 Bernini, Rv. 272444). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, è pertanto errata la decisione della Corte di appello nella p in cui ha ritenuto che i documenti avrebbero dovuto essere prodotti rispettand termine di cinque giorni prima dell’udienza; peraltro, si deve rilevare ricorrenti hanno anche evidenziato che il principio del contraddittorio era rispettato con l’invio dei documenti presso l’ufficio del AVV_NOTAIO genera illustratq, la possibile decisività dei documenti che intendevano produrre
l’effetto deve disporsi l’annullamento del decreto impugNOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze; stante l’accoglimento del primo motivo comune ad entrambi i ricorsi, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (vedi Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così deciso il 24/04/2024