Prodotti contraffatti: quando la quantità esclude la non punibilità
L’importazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti rappresentano un reato con implicazioni significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi sulla valutazione della gravità del fatto, in particolare riguardo all’applicabilità della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la sua condanna e chiarendo che l’ingente quantità di merce contraffatta è un elemento decisivo per escludere qualsiasi forma di tenuità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore da parte del Tribunale di Civitavecchia nel 2019, per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti ai sensi dell’art. 474 del codice penale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma nel maggio 2023. L’imputato era stato ritenuto colpevole per aver importato e messo in commercio un numero considerevole di collane con marchi falsificati, nell’ordine di centinaia di pezzi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imprenditore ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del dolo specifico, un’argomentazione che la Corte ha ritenuto troppo generica e tardiva.
2. Un secondo vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che avrebbe potuto portare alla non punibilità.
La Decisione della Corte sui Prodotti Contraffatti
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 dicembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra sulla validità dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dalla difesa fossero infondate e non idonee a mettere in discussione la logicità della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha fornito una chiara spiegazione per la sua decisione. Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come generico, poiché si limitava a prospettare una censura che era stata illustrata in modo compiuto solo in sede di cassazione e non adeguatamente nell’atto di appello.
Più significativa è l’analisi del secondo motivo. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto era una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e correttamente respinto dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano infatti offerto una motivazione logica e priva di vizi, basata su elementi fattuali concreti che ostacolavano il riconoscimento della tenuità. Nello specifico, i tre elementi chiave erano:
1. Il numero di articoli contraffatti: La quantità, nell’ordine di centinaia di collane, è stata considerata un indice di rilevante gravità.
2. La qualità di imprenditore del ricorrente: L’attività illecita svolta nell’ambito di un’impresa denota una maggiore professionalità e pericolosità.
3. Le costose modalità di trasporto: L’organizzazione logistica per l’importazione della merce è stata vista come un ulteriore elemento indicativo di un’operazione non occasionale o di lieve entità.
Questi fattori, nel loro complesso, delineano un quadro di offensività che supera ampiamente la soglia della ‘particolare tenuità’ richiesta dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: nella valutazione della gravità del reato di commercio di prodotti contraffatti, non si può prescindere da indicatori oggettivi come la quantità della merce e il contesto professionale in cui l’illecito si inserisce. Per gli operatori del settore, questa pronuncia è un monito: sperare nella non punibilità per tenuità del fatto è irrealistico di fronte a operazioni di importazione su larga scala. Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e ben argomentati fin dai primi gradi di giudizio, poiché la mera riproposizione di argomenti già respinti è destinata al fallimento in sede di legittimità.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo è stato ritenuto generico e il secondo una mera e ripetitiva riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide questioni di diritto.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha escluso la ‘particolare tenuità del fatto’ basandosi su tre elementi concreti: l’elevato numero di prodotti contraffatti (centinaia di collane), la qualifica di imprenditore del ricorrente e le modalità di trasporto costose, che indicavano un’operazione commerciale strutturata e non un fatto occasionale e di minima importanza.
Qual è stata la conseguenza finale per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/09/1976
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che un Dongmei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 maggio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica del 17 gennaio 2019 con la quale l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di introduzione nello e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 cod. pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta v motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico è generico limitandos prospettare nei motivi di gravame una censura solo successivamente illustrata co la proposizione del ricorso in cassazione.
Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamen vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell’istituto ex art. 1 cod. pen. si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello puntualmente disatteso dalla corte di merito che, con motivazione immune da vizi logici, ha respinto la richiesta richiamando, quali elementi di fatto preclus numero di collane contraffatte (nell’ordine di centinaia), la qualità di imprend del ricorrente e le costose modalità con cui è effettuato il trasporto.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma in data 06 dicembre 2023.