Prodotti contraffatti: i limiti all’impugnazione in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione per chi viene condannato per la vendita di prodotti contraffatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo principi consolidati in materia di specificità dei motivi di ricorso, valutazione delle attenuanti generiche e impugnabilità delle statuizioni civili in sede penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nei confronti di una persona per il reato di cui all’art. 474 del codice penale, ovvero l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti contraffatti. L’imputata, ritenendo ingiusta la sentenza, ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi: un’errata valutazione della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’illegittimità della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11416/2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha riscontrato vizi procedurali e di impostazione nei motivi presentati, tali da impedirne l’esame. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato separatamente ciascuno dei tre motivi di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni della loro inammissibilità.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello sui prodotti contraffatti
Il primo motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché non specifico. La Cassazione ha evidenziato come le argomentazioni non costituissero una critica argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitassero a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dai giudici di secondo grado. Un ricorso per cassazione, per essere valido, deve individuare un vizio specifico della sentenza impugnata, non può essere una semplice ripetizione di argomenti precedenti. Inoltre, la Corte ha ribadito che il reato contestato era quello di commercio di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) e non di contraffazione diretta (art. 473 c.p.), e che la falsificazione non era ‘grossolana’, cioè così evidente da non poter ingannare nessuno.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione di tali attenuanti è un giudizio di merito, ampiamente discrezionale, che non può essere sindacato in sede di legittimità se la motivazione del giudice è logica e non palesemente contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per negare le attenuanti. Non è necessario, ha specificato la Cassazione, che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato; è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.
L’Inammissibilità della Censura sulla Condanna Civile
Infine, il terzo motivo, che contestava il risarcimento del danno, è stato dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la richiesta si basava sulla speranza di un annullamento della condanna penale, che però è stata confermata. In secondo luogo, per quanto riguarda la ‘provvisionale’ (l’anticipo sul risarcimento), la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento consolidato (citando la sentenza n. 44859/2019) secondo cui tale statuizione ha natura discrezionale e delibativa, non passa in giudicato e non è impugnabile in sede di legittimità, poiché la sua quantificazione definitiva è demandata al separato giudizio civile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce tre principi fondamentali del processo penale. Primo: un ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già respinti. Secondo: la concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, e la sua decisione è difficilmente censurabile se motivata in modo logico. Terzo: le decisioni sulla provvisionale in sede penale non sono appellabili davanti alla Corte di Cassazione. Per chi opera nel settore commerciale, questa decisione è un monito sulla serietà del reato legato ai prodotti contraffatti e sulla necessità di articolare difese tecniche precise in ogni grado di giudizio.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità per la vendita di prodotti contraffatti è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado, risultando così un motivo non specifico ma solo apparente.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, non è possibile se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice e la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la logicità della motivazione.
Si può impugnare davanti alla Corte di Cassazione la condanna al pagamento di una provvisionale alla parte civile?
No, la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Si tratta di una decisione di natura discrezionale e provvisoria, destinata a essere superata dalla liquidazione definitiva del danno in un successivo giudizio civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito, a p.4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato sottolineando che la contestazione svolta all’imputata è quella del reato di cui all’art.474 cod. pen., e non dell’art.473 cod. pen., e, richiamando la presenza di tutti gli elernenn costitutivi della fattispecie in esame che escludono si tratti di falso grossolano’ , affermato la sussistenza di tutti gli elementi caratteristici della fattispecie delittuosa di messa in vendita di prodotti contraffatti;
ritenuto che il secondo motivo di appello che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, (si veda p.5 della sentenza impugnata) anche considerato il principio / affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il terzo motivo con cui si “contesta” il risarcimento del danno a favore della parte civile è inammissibile in quanto il rilievo alla condanna civile si lega all’esclusione di quella penale, invece molivatamente affermata dai giudici di merito; quanto / poi / alla provvisionale la censura è generica e inammissibile in questa sede considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.” (Sez. 2, n.44859 del 17/10/2019, COGNOME Gaetano, Rv. 277773);
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere stensore COGNOME Il Presidente