Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 648 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, Sezione per il Riesame delle misure cautelari, con ordinanza del 22/3/2022, ha respinto il riesame proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna il 10/3/2022 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in relazione ai reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale di cui agli art 56 e 628, comma secondo e 337 e 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla difformità tra la misura che aveva richiesto il pubblico ministero togato -che aveva disposto che il ricorrente fosse presentato avanti al Tribunale per la convalida, per l’applicazione della misura del divieto di dimora e per il giudizio direttissimo- e quella poi avanzata in udienza dal procuratore onorario.
In data 4 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIOCOGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla difformità tra la misura che aveva richiesto il pubblico ministero togato, che aveva disposto che il ricorrente fosse presentato avanti al Tribunale per la convalida, per l’applicazione della misura del divieto di dimora e per il giudizio direttissimo- e quella poi richiesta in udienza dal procuratore onorario. Nello specifico il ricorrente rileva che a fronte dell’inesistenza di elementi nuovi -anzi che quelli ulteriori emersi erano di segno favorevole, in quanto l’indagato aveva confessato- il pubblico ministero onorario d’udienza non avrebbe potuto discostarsi dalla richiesta originariamente formulata dal pubblico ministero titolare. Il fatto che non vi fossero elementi nuovi, o meglio che tali elementi fossero favorevoli, d’altro canto, non consentirebbe l’applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale eventuali limiti alla delega conferita al Vice AVV_NOTAIO Onorario d’udienza si considerano come non apposti.
1.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti, la delega conferita al procuratore onorario non può contenere alcuna limitazione diversa e ulteriore da quanto stabilito dalla legge, così che ogni eventuale condizione o restrizione, ledendo l’autonomia e l’indipendenza dello stesso, deve considerarsi come non apposta e il giudice non deve tenerne conto (Sez. U, n. 13716 del 24/02/2011, Fathi, Rv. 249302 – 01).
Ne consegue che, del tutto legittimamente, il Tribunale ha applicato la misura richiesta dal pubblico ministero d’udienza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deci7 il 20/10/2022
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