Procurato allarme: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il reato di procurato allarme, previsto dall’articolo 658 del codice penale, sanziona chi genera un allarme ingiustificato presso le autorità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare non solo la fattispecie, ma soprattutto i limiti del ricorso per cassazione quando le censure dell’imputato si concentrano sulla valutazione delle prove, anziché su questioni di diritto. Approfondiamo i dettagli di questa decisione.
I fatti all’origine del procedimento
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di procurato allarme. L’imputato aveva effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, dichiarando un nome falso. Nella prima telefonata, denunciava di aver subito un’aggressione e minacce con una pistola. Successivamente, in una seconda chiamata, segnalava la presenza di un’arma e di munizioni presso un’abitazione specifica. Le indagini successive rivelarono che l’indirizzo fornito corrispondeva al domicilio dello stesso imputato, e le segnalazioni erano del tutto infondate.
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento, che aveva inflitto una pena di due mesi di arresto.
L’inammissibilità del ricorso per procurato allarme
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi principali del ricorso criticavano la decisione dei giudici di merito, sostenendo un’errata applicazione della legge penale. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui erano state valutate le prove e le conclusioni a cui i giudici erano pervenuti, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del reato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo del giudice di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è, invece, quello di verificare che i giudici di merito abbiano:
1. Esaminato tutti gli elementi probatori a loro disposizione.
2. Fornito una corretta interpretazione di tali elementi.
3. Motivato la loro decisione in modo esaustivo, convincente e logicamente coerente.
4. Applicato correttamente le norme di legge.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione ampia, esaustiva e priva di vizi logici, spiegando adeguatamente sia gli elementi oggettivi del reato di procurato allarme sia la riferibilità soggettiva della condotta all’imputato. I motivi del ricorso, secondo la Cassazione, non facevano altro che riproporre le stesse critiche già sollevate in appello e adeguatamente esaminate in quella sede (definendole una “pedissequa reiterazione”). Poiché il ricorso si limitava a criticare il merito della decisione senza individuare reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione del diritto e sulla logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito, senza evidenziare specifici errori di diritto, è destinato all’inammissibilità. Come conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa ha integrato il reato di procurato allarme nel caso specifico?
Il reato è stato integrato da due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri in cui un individuo, usando un nome falso, comunicava prima un’aggressione e una minaccia con pistola, e poi la presenza di un’arma e munizioni presso un’abitazione che si è rivelata essere la sua, tutto ciò risultando infondato.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non sollevavano questioni di legittimità (cioè, errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a criticare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito, cosa che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48185 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48185 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo h confermato la sentenza del 18/11/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 658 cod. pen. e, per l’effetto, lo aveva condannate alla pena d due di arresto, per avere egli – dichiarando di chiamarsi NOME COGNOME effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando esser verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola successivamente, segnalando la presenza di un’arma e di munizioni, presso l’abitazione di Maria Castronovo (abitazione risultata poi essere il domic dell’imputato stesso).
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo – in via principale – l’errata applicazione de legge penale, per essere stati impropriamente ritenuti sussistenti gli ele costitutivi dell’ipotizzato modello legale e, comunque, dolendosi del trattame sanzionatorio.
I motivi formulati dalla difesa afferiscono, però, alla motivazione del sentenza impugnata criticando – anche in maniera espressa e diretta – i cri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valut delle prove. Giova allora precisare come il compito del giudice di legittimità consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano for una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della log nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determin conclusioni, a preferenza di altre.
La Corte territoriale ha del resto chiarito – con motivazione ampia e esaustiva, nonché priva di vizi logici e contraddittorietà e, quindi, dest restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità – le ragioni fondamento della conclusione raggiunta. Adeguatamente spiegato, inoltre, è i profilo della riferibilità soggettiva della condotta. Non risulta sussist lamentata violazione di legge, atteso che i Giudice di merito ha correttamen individuato gli estremi della suddetta figura contravvenzionale, chiarendo in mo esaustivo le ragioni poste a fondamento della decisione.
Giova precisare, inoltre, come le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano la pedissequa reiterazione di profili di critica già prospettati in sede di gravame e colà adeguatamente vagliati.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.